ESEMPLARE D'OBBLIGO (XIV, p. 313)
Poiché la legge 7 luglio 1910 n. 432 lasciava adito a evasioni, a incompleti adempimenti e soprattutto a ritardi nella consegna agl'istituti bibliografici, la nuova legge 26 maggio 1932, n. 654, è intesa a ottenerne una più rapida e completa applicazione, senza toccare le linee fondamentali dell'editto albertino e senza fare innovazioni negli organi di controllo e di conservazione.
La nuova legge, affermando sempre più esplicitamente il prevalere, nel diritto di stampa, del fine culturale su quello preventivo, ha determinato in maniera inoppugnabile a chi incombe l'obbligo della consegna (quasi sempre al tipografo); quale è l'oggetto della consegna, che viene ora estesa a ogni riproduzione e ristampa e a ogni produzione dell'arte grafica, specificando le poche esclusioni; ha determinato i requisiti che deve avere l'esemplare da consegnare; ha dato alle regie procure nel disbrigo dei compiti di vigilanza, verifica, smistamento e invio delle pubblicazioni l'aiuto del capo della biblioteca depositaria del 3° esemplare, regolando e facilitando questi lavori; e ha imposto il risarcimento dei danni oltre l'ammenda pecuniaria. Ha inoltre affidato a una commissione miste di membri nominati dai Ministeri della giustizia e dell'educazione nazionale il compito di regolare la divisione degli esemplari tra il primo Ministero e la Biblioteca Vittorio Emanuele; e, al fine di ottenere che presso le biblioteche dei due rami del Parlamento si formino raccolte complete di atti ufficiali, ha esteso l'obbligo della consegna delle pubblicazioni, dai soli enti che godono di assegni sul bilancio dello stato, a tutti gli enti di diritto pubblico, ormai numerosi, che hanno funzioni delegate dallo stato o ad esso pertinenti.
Per l'aiuto che sono chiamati a prestare i capi delle biblioteche depositarie del 3° esemplare, le quali sono state elencate con r. decr. 24 novembre 1932 n. 1550, raggruppate per sovrintendenze bibliografiche, si è venuto determinando un maggior interessamento da parte di quei capi alle raccolte locali che per la bibliografia nazionale sono di prim'ordine; ed è risultato anche implicitamente decentrato il compito dei reclami che prima era, altrettanto implicitamente, demandato alla sola Biblioteca Nazionale di Firenze; con grande vantaggio, in quanto i singoli istituti più direttamente e meglio informati della produzione libraria locale, e aventi compiti più circoscritti, sono in grado di agire con maggior compiutezza e speditezza che non possa fare un istituto centrale. In questo senso sarebbe dunque molto opportuno che un regolamento assegnasse esplicitamente alle biblioteche depositarie del 3° esemplare il compito di coadiuvare la Nazionale di Firenze nel reclamo delle pubblicazioni mancanti.
La questione relativa al deposito di dischi e di pellicole cinematografiche e produzione affine non è ancora trattata nella nostra legislazione.
Una nuova legge è ancora allo studio intesa tra l'altro a introdurre modificazioni negli organi di controllo e di trasmissione e ad assicurare alla Biblioteca Vittorio Emanuele una copia di ogni stampato.
Analogo interessamento e anche riforma, totale o parziale, di legislazione hanno avuto negli ultimi anni varî altri stati; e studî comparativi generali sono stati fatti a tale scopo. Si è anche parlato di un diritto di stampa mondiale sulla base di una convenzione internazionale di obbligo di deposito fatto agli autori, sanzionabile dalla sospensiva dei diritti di autore agli inadempienti; ma difficoltà tecniche, legislative e finanziarie, fanno ritenere inattuabile il progetto.
Accenna a farsi strada l'idea di un decentramento, con l'assegnazione del materiale specifico a istituti specializzati.
Bibl.: Vedere al capitolo "Bibliotheksrecht" l'annuale Internationale Bibliographie des Buchs u. Bibliothekswesens citata alla voce biblioteca; e analogamente le altre bibliografie e opere generali. - A. Squassi, Diritto di stampa per le biblioteche comunali sulle pubblicazioni degli editori locali, in Il II Congresso dell'Associazione dei bibliotecarî italiani, Roma, 19-22 ottobre 1931, pp. 62-64; per un'analisi comparativa delle leggi italiane del 1910 e del 1932, v. E. Apolloni, La nuova legge sul diritto di stampa, in Accademie e biblioteche d'Italia, 1931-32, pp. 453-64. Nel I Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia del 1929, Roma-Venezia (Atti, IV, 1931) la questione fu trattata: vedere, oltre la relaz. V. Benedetti già cit. (XIV, p. 314) il quadro comparativo sulle direttive generali che ne ha fatto M. Godet, Le dépôt légal. Aperçu de son état actuel dans les deux mondes; e l'altro, esteso a più minuti particolari e provvisto dell'elenco cronologico delle leggi vigenti nella maggior parte degli stati del mondo, di H. Feldkamp, Deutsches u. ausländisches Pflichtexemplarrecht, V. le leggi stesse in Le dépôt légal. Son organisation, et son fonctionnement dans les divers pays, Institut intern. de coopération intellectuelle, Parigi 1938. Per i periodici: Dépôt légal des périodiques. Nouvelle règlementation à partir du 1 janvier 1934, in Revue des bibliothèques, 1933-34, pp. 269-70; per il materiale delle arti grafiche, la cui presentazione era risultata molto incompleta, N. Neveux, Le dépôt légal des productions des arts graphiques, Parigi 1935; per la decentralizzazione, della quale la Bibl. del British Museum aveva già fatta una limitata applicazione in seguito a legge del 1915, v. ora British Museum Act (1932) che sanziona un'applicazione più estesa, in Legislazione intern., I, 1932, fasc. 3, p. 537; J. Langfeldt, Zentralisierende u. dezentralisierende Auswirkungen des dänischen Büchergesetz, in Bücherei und Bildungspflege, 1933, pp. 188-194.