ESM [European Stability Mechanism]
ESM (European Stability Mechanism) Strumento finanziario permanente costituito da un fondo creato dagli Stati membri dell’eurozona (17) con l’obiettivo di fornire assistenza finanziaria ai partecipanti al fondo stesso.
La creazione dell’ESM ha subito un iter evolutivo. La sua istituzione è stata inizialmente decretata dal Consiglio europeo (➔ consigli europei) il 16 dicembre 2010, con fondamento giuridico dato dall’inserimento, nell’art. 136 del Trattato sull’Unione Europea (contenente disposizioni specifiche riguardanti l’area dell’euro), di un nuovo paragrafo che menziona la possibilità di creare tale fondo. Successivamente, l’aggravarsi della crisi dei debiti sovrani in Europa ha portato alla decisione di rafforzare la natura istituzionale del fondo e di renderne più flessibile l’operatività. Il 9 dicembre 2011, i capi di Stato e di governo dell’eurozona hanno deciso di rafforzare il coordinamento delle rispettive politiche economiche attraverso un nuovo trattato, il Treaty on stability, coordination and governance in the Economic and Monetary Union, spesso denominato fiscal compact (➔) e di legare la concessione di finanziamenti dell’ESM all’adesione dei Paesi membri al trattato stesso. I due nuovi trattati (fiscal compact e trattato sull’ESM) sono stati approvati il 2 febbraio 2012, salvo ratifica da parte dei Paesi membri con quorum prestabiliti. Al momento della sua costituzione, nel corso del 2013, il fondo si sovrapporrà per un periodolimitato agli strumenti temporanei precedentemente creati con scopo analogo, l’European Financial Stability Facility (➔ EFSF) e l’European Financial Stabilisation Mechanism (➔ EFSM).
Contrariamente all’EFSF, istituito su garanzia degli Stati membri, l’ESM si baserà su contributi di capitale di entità proporzionale equivalente. Il fondo sarà amministrato da un Consiglio dei governatori e da un Consiglio di amministrazione, con voti ponderati in funzione delle quote di capitale. È stabilito che il volume potenziale di finanziamento dell’ESM ammonti a 500 miliardi di euro e il suo capitale iniziale a 700 miliardi, di cui 80 versati subito, e che l’ESM possa raccogliere fondi sui mercati dei capitali. I finanziamenti da esso concessi potranno consistere in prestiti, acquisti di titoli all’emissione o sul mercato secondario, od operazioni di ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie.
I finanziamenti saranno condizionati alla sussistenza di seri rischi per la stabilità finanziaria dell’area e dei suoi membri. Essi saranno inoltre subordinati a un’analisi di sostenibilità del debito sovrano e soggetti a condizionalità; potranno essere erogati cioè solo a fronte di precisi impegni da parte del Paese ricevente a seguire politiche di aggiustamento economico concordate. È previsto che l’ESM intervenga sempre, se possibile, di concerto con il Fondo Monetario Internazionale (➔ FMI). Per fronteggiare casi di insolvenza, è contemplato che dal 2013 i titoli pubblici emessi dagli Stati membri siano dotati di clausole di azione collettiva (Collective Action Clauses, o CACS), che stabiliscano modalità per l’eventuale coinvolgimento dei creditori nella ristrutturazione del debito. In tale caso, il rimborso dei crediti dell’ESM avrà precedenza rispetto ai crediti privati e sarà subordinato solo a quello dei crediti del Fondo monetario internazionale.