ESPOSTI (XIV, p. 367)
Il problema degli esposti, sempre più urgente per la diffusione e la gravità del fenomeno sociale, è stato in questi ultimi anni oggetto di nuovo esame da parte del legislatore; e l'importanza di esso è stata messa in evidenza anche nella costituzione della Repubblica italiana, che all'art. 30 riafferma il dovere (e il diritto) dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, mentre l'art. 31 assicura la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gl'istituti destinati a tale scopo.
Più particolarmente l'assistenza agli esposti, come quella dei minori in generale, ha avuto una nuova disciolina nel cod. civ. Esso, infatti, stabilisce che l'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del titolo XI del libro I (art. 400 e segg.): sicché le disposizioni del cod. civ. e delle leggi speciali formano un complesso organico di norme di carattere pubblico dal quale, fra l'altro, si desume il principio informatore dell'intervento dello stato che si sostituisce, a mezzo dei suoi organi amministrativi (ONMI, ECA, provincia, ecc.) ai genitori, noti o ignoti, nell'allevamento, educazione e istruzione dei fanciulli.
La tutela giuridica e materiale è affidata, salvo il provvedimento del giudice tutelare, agli istituti di pubblica assistenza, i quali a loro volta, per l'allevamento, possono affidare l'esposto a privati (art. 402). In questo affidamento trova la sua origine il nuovo istituto della affiliazione (v. in questa App.).
Sono rimaste immutate, salvo che siano incompatibili con quelle del cod. civ., le disposizioni speciali di cui: al r. decr. 11 febbraio 1923, n. 336 (servizio di assistenza agli esposti), poi sostituito dal r. decr. 26 dicembre 1923, n. 2900 (reg. generale di assistenza agli esposti); al r. decr. legge 8 maggio 1927, n.798, che, assieme al primo, già aveva innovato alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; alla legge comunale e provinciale (art. 135), ed infine alla legge 3 giugno 1927, n. 847, che istituì l'Ente comunale di assistenza, cui furono attribuite (art. 5) speciali funzioni di assistenza e di tutela, tra gli altri, anche ai minori abbandonati.
L'assistenza agli esposti, nelle varie forme di allevamento, è esercitata dai brefotrofi, istituiti di regola in ogni provincia, e può essere "interna" o "esterna", e da numerosi istituti privati a carattere prevalentemente religioso. Le spese di assistenza dei figli illegittimi sono a carico della provincia di origine. L'affidamento dell'esposto a privati da parte dell'istituto di assistenza o in genere anche dell'amministrazione competente, dà luogo a vero e proprio contratto, sicché l'affidante risponde secondo le comuni regole che disciplinano la responsabilità civile nel caso di danno derivato all'esposto.
Bibl.: S. D'Amelio, La beneficenza nel diritto italiano, Roma 1928; A. Longo, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in V. E. Orlando, Trattato di diritto amministrativo; A. Lentini, Commento alla legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Napoli 1934; M. La Torre, La nuova legge sull'Ente comunale di assistenza, Como 1937; M. Fortuna, Il domicilio di soccorso derivativo dei minori, ivi 1938.