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ESPOSTI

di Mariano D'Amelio - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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ESPOSTI (XIV, p. 367)

Mariano D'Amelio

Il problema degli esposti, sempre più urgente per la diffusione e la gravità del fenomeno sociale, è stato in questi ultimi anni oggetto di nuovo esame da parte del legislatore; e l'importanza di esso è stata messa in evidenza anche nella costituzione della Repubblica italiana, che all'art. 30 riafferma il dovere (e il diritto) dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, mentre l'art. 31 assicura la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gl'istituti destinati a tale scopo.

Più particolarmente l'assistenza agli esposti, come quella dei minori in generale, ha avuto una nuova disciolina nel cod. civ. Esso, infatti, stabilisce che l'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del titolo XI del libro I (art. 400 e segg.): sicché le disposizioni del cod. civ. e delle leggi speciali formano un complesso organico di norme di carattere pubblico dal quale, fra l'altro, si desume il principio informatore dell'intervento dello stato che si sostituisce, a mezzo dei suoi organi amministrativi (ONMI, ECA, provincia, ecc.) ai genitori, noti o ignoti, nell'allevamento, educazione e istruzione dei fanciulli.

La tutela giuridica e materiale è affidata, salvo il provvedimento del giudice tutelare, agli istituti di pubblica assistenza, i quali a loro volta, per l'allevamento, possono affidare l'esposto a privati (art. 402). In questo affidamento trova la sua origine il nuovo istituto della affiliazione (v. in questa App.).

Sono rimaste immutate, salvo che siano incompatibili con quelle del cod. civ., le disposizioni speciali di cui: al r. decr. 11 febbraio 1923, n. 336 (servizio di assistenza agli esposti), poi sostituito dal r. decr. 26 dicembre 1923, n. 2900 (reg. generale di assistenza agli esposti); al r. decr. legge 8 maggio 1927, n.798, che, assieme al primo, già aveva innovato alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; alla legge comunale e provinciale (art. 135), ed infine alla legge 3 giugno 1927, n. 847, che istituì l'Ente comunale di assistenza, cui furono attribuite (art. 5) speciali funzioni di assistenza e di tutela, tra gli altri, anche ai minori abbandonati.

L'assistenza agli esposti, nelle varie forme di allevamento, è esercitata dai brefotrofi, istituiti di regola in ogni provincia, e può essere "interna" o "esterna", e da numerosi istituti privati a carattere prevalentemente religioso. Le spese di assistenza dei figli illegittimi sono a carico della provincia di origine. L'affidamento dell'esposto a privati da parte dell'istituto di assistenza o in genere anche dell'amministrazione competente, dà luogo a vero e proprio contratto, sicché l'affidante risponde secondo le comuni regole che disciplinano la responsabilità civile nel caso di danno derivato all'esposto.

Bibl.: S. D'Amelio, La beneficenza nel diritto italiano, Roma 1928; A. Longo, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in V. E. Orlando, Trattato di diritto amministrativo; A. Lentini, Commento alla legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Napoli 1934; M. La Torre, La nuova legge sull'Ente comunale di assistenza, Como 1937; M. Fortuna, Il domicilio di soccorso derivativo dei minori, ivi 1938.

Vedi anche
diritto pùbblico Complesso delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o, in genere, degli enti forniti di sovranità. Il d.p. si suddivide in diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto penale ecc. Anche la disciplina giuridica che ha per oggetto lo studio e la ... diritto amministrativo Ramo del diritto che regola i rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, sia tra loro sia con i privati. Per d. a. si intende anche la parte della scienza giuridica che ha per oggetto tale diritto. Il d. a. regola l'attività ... Responsabilità civile Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice ... Organo. Diritto amministrativo Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo ...
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  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Vocabolario
espósto
esposto espósto agg. e s. m. [part. pass. di esporre]. – 1. agg. a. Messo in mostra, offerto alla vista del pubblico: ammirare i quadri e.; l’avviso è e. nell’albo; la salma dell’illustre scomparso rimarrà e. per tutta la giornata; andiamo...
antracòṡi
antracosi antracòṡi s. f. [der. di antraco-, col suff. -osi]. – In medicina, affezione polmonare propria dei lavoratori esposti all’inalazione di polvere e di fumo di carbone.
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