Espropriazione
Molte importanti novità si segnalano nella giurisprudenza 2011 in materia di esecuzione forzata, per merito anche di un metodico lavoro avviato dalla Terza sezione civile. Così Cass., 24.10.2011, n. 22033 ha chiarito che, dopo la riforma di cui alla l. n. 52/2006, nel provvedimento che chiude la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, tanto accordando che negando la tutela, devono essere liquidate le spese della fase. Inoltre qualora in detto provvedimento venga omessa la fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito davanti al giudice competente, la parte interessata può provvedervi direttamente ovvero può chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine. In mancanza il processo si estingue ai sensi dell’articolo 307 co. 3 c.p.c., restando stabilizzato il provvedimento sulle spese. Anche la modifica di cui all’articolo 546 c.p.c., in forza della quale il terzo pignorato è soggetto agli obblighi di custodia nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, è stata oggetto di chiarimento: Cass., 23.8.2011, n.17520 ha stabilito che la nuova formulazione si applica alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 80/2005, fissata all’1.3.2006 dall’art. 39 quater del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella l. 23.2.2006, n. 51, restando irrilevante che l’atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi. È sta to inoltre chiarito che l’art. 589 c.p.c. (nel testo vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005), laddove prescrive che l’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore «al prezzo determinato a norma dell’art. 568», va interpretato nel senso che deve essere offerta una somma non inferiore al prezzo base stabilito nel provvedimento che ha disposto quella vendita, ove l’incanto non abbia avuto luogo per mancanza di offerte (Cass., 15.4.2011, n. 8731). D i grosso interesse pratico è Cass., 23.5.2011, n. 11316, secondo la quale il provvedimento con cui, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure parzialmente, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce, se sorretto da idonea documentazione, idoneo titolo esecutivo senza necessità di ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito. Priva di precedenti è anche Cass. n. 7863 del 6.4.2011, a mente della quale il concessionario del servizio di tesoreria della p.a., nei confronti del quale il creditore proceda al pignoramento di un credito vantato dal proprio debitore nei confronti dell’amministrazione, deve astenersi dall’eseguire il pagamento del credito pignorato, poiché altrimenti ne risponde personalmente verso il creditore pignorante. Secondo Cass. n. 20294 del 4.10.2011 il concessionario per la riscossione, pur avendo la possibilità di pignorare direttamente i beni del debitore dell’azienda, può vedersi opporre dal debitore in liquidazione coatta amministrativa, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale. I n tema di parziale pignorabilità di trattamenti pensionistici, nel confermare un insegnamento del 1999 (Cass. n. 5761), la terza sezione ha chiarito che tale limitazione, posta a tutela dell’interesse pubblicistico di garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), risulta rafforzata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, efficace dalla data in cui e’ entrato in vigore il Trattato di Lisbona (1.12.2009), che garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti (art. 34, co. 3). Pertanto è nullo il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti e la nullità è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 6548, del 22.3.2011). Utile è ricordare che il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato, in quanto la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti ex tunc, salvo che lo scioglimento del vincolo sociale, pur riferibile al momento dell’originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 l. fall., del rapporto societario pendente, mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 c.c. (Cass. n. 6734 del 24.3.2011). Qua nto al rito dell’espropriazione forzata, si è detto che l’avvertimento al debitore esecutato, previsto dall’art. 492, co. 3, c.p.c., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, da inserire anche nell’atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell’art. 543 c.p.c. (Cass. n. 6662 del 23.3.2011).