Abstract
Il 28 febbraio 2002 il Consiglio dell’Unione europea, con la decisione 2002/187/GAI, ha istituito Eurojust che costituisce – nel panorama sopranazionale – il più importante organismo giudiziario per la lotta alla criminalità transnazionale. Eurojust favorisce e promuove il coordinamento investigativo tra le autorità giudiziarie nazionali e, nel contempo, fornisce loro assistenza per un proficuo e costante dialogo tra diversi sistemi processuali. Dopo l’adozione del Trattato di Lisbona, che ha previsto la creazione della futura Procura europea «a partire da Eurojust», il Consiglio dell’Unione europea, con deliberazione del 16 dicembre 2008, adottava la Decisione 2009/426/GAI onde rafforzare le attività investigative mediante l’attribuzione di maggiori poteri al membro nazionale ed al collegio.
Nonostante la cooperazione giudiziaria in materia penale non figurasse nei Trattati istitutivi, non può non rilevarsi come la Comunità europea – al fine di contrastare al meglio il terrorismo internazionale in modo incisivo – si fosse interessata, già a partire dagli anni settanta, a tale materia.
L’istituzionalizzazione della cooperazione nel settore della giustizia e affari interni risale al 1993 con l’adozione del Trattato di Maastricht che ha individuato il “cd. terzo pilastro” per la cooperazione giudiziaria mediante la previsione di una serie di atti tipici privi di effetti direttamente vincolanti per gli Stati membri (Daraio, G., La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo, in Kalb, L., a cura di, «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, Torino, 2012, 503 ss.).
Il primo passo verso la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si è avuto con l’adozione del Trattato di Amsterdam del 14 luglio 1998, che ha introdotto numerose e rilevanti novità nel settore della giustizia e degli affari interni.
Al fine di attuare le disposizioni contenute nel menzionato Trattato, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Verso uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia», cui ha fatto seguito la presentazione al Consiglio europeo di Vienna (11 e 12 dicembre 1998) del nuovo Piano d’azione.
Nel corso del menzionato Consiglio di Vienna sono state elencate le priorità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, evidenziando, ancora una volta, l’esigenza di adottare nuovi strumenti per migliorare il coordinamento investigativo sovranazionale.
Alla medesime conclusioni è giunto, il 15 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere il cui caposaldo è stato individuato nella realizzazione di un autentico spazio di giustizia europeo attraverso un migliore accesso ad esso, una maggiore convergenza nel settore civile, nonché il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Sul versante del coordinamento investigativo sovranazionale, l’ulteriore passo in avanti si è avuto con l’adozione della decisione 2002/187/GAI che istituiva Eurojust (v. infra, § 2), organismo dotato di personalità giuridica composto da Giudici e magistrati del pubblico ministero, ivi distaccati da ogni Stato membro.
Non vi è dubbio che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha preso le mosse dalla creazione dell’Eurojust, a cui è stato affidato il difficile compito di rafforzare i meccanismi di coordinamento investigativo per contrastare adeguatamente la criminalità organizzata transnazionale.
La decisione su Eurojust è stata riformata nel 2008 con l’adozione di una nuova decisione 2009/426/GAI (v. infra, § 4) per potenziare il coordinamento investigativo e la cooperazione tra le autorità nazionali.
Il lungo percorso che ha contrassegnato l’evoluzione delle fonti normative sovranazionali si è concluso con l’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che ha previsto la creazione della Procura europea per perseguire reati riconducibili alla criminalità transnazionale (v. infra, § 5.2).
L'istituzione dell'Eurojust risale al 2002 (decisione 2002/187/GAI) quale organismo giudiziario dotato di personalità giuridica, deputato al coordinamento investigativo delle diverse autorità giudiziarie nazionali, da affiancare ad Europol, preposta, invece, al parallelo coordinamento delle attività di polizia.
Dal raffronto con gli altri organismi in precedenza previsti nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale (magistrati di collegamento e la Rete giudiziaria europea), è risultato evidente il salto qualitativo conseguito, determinante una novità di assoluto rilievo perché ispirata ad una logica di collaborazione tra gli Stati membri (De Amicis, G., Riflessioni su Eurojust, in Cass. pen., 2002, 3606).
Anche dal punto di vista strutturale il cambiamento è stato radicale in quanto Eurojust non aveva una struttura ramificata presso le singole autorità nazionali (come nel caso della Rete giudiziaria europea), ma è nato come organismo centrale con sede all’Aja, ove sono stati distaccati i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione.
L’art. 2 della decisione quadro ha previsto una composizione “mista” del citato organismo fatta di giudici, magistrati del pubblico ministero, ma anche da «funzionari di polizia con pari prerogative», tutti sottoposti alle regole del proprio ordinamento di provenienza.
L’organismo sovranazionale ha offerto agli Stati membri non solo assistenza giudiziaria, ma ha rappresentato anche, e soprattutto, il centro di un’azione di coordinamento delle attività investigative mediante un dialogo diretto tra le autorità giudiziarie interessate al caso.
In sintesi, la duplice finalità di Eurojust ha avuto il proprio fondamento nel miglioramento delle forme tradizionali della cooperazione giudiziaria penale tra le autorità dei diversi Stati membri, nonché nel potenziamento del coordinamento delle indagini e delle azioni penali.
Per indicare la sfera di attribuzione di competenza (rectius legittimazione) di Eurojust il legislatore europeo ha, da un lato, rinviato (sic et simpliciter) alle «forme di criminalità internazionale» già rientranti nella competenza attribuita ad Europol e, dall’altro, ha indicato le fattispecie di reato che definiscono l’ambito di legittimazione proprio di Eurojust (criminalità informatica, frode, corruzione, riciclaggio, criminalità ambientale ecc.).
Completa il quadro della competenza dell’organo il riferimento agli «altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità» (art. 4, par. 1, lett. c, dec. 2002/187).
La generica ampia formulazione delle fattispecie di reato, sopra menzionate, ha consentito ad Eurojust di espletare l’attività che le è propria anche oltre la sfera di azione attribuitagli, onde rispondere concretamente alle esigenze di assistenza e di coordinamento delle autorità giudiziarie (Nicastro, G., Eurojust, in AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato di arresto alla lotta al terrorismo, Milano, 2006, 71).
Per lo stesso motivo il legislatore ha ampliato la competenza di Eurojust ed ha previsto anche la possibilità di prestare assistenza «a titolo complementare» (art. 4, par. 2, dec. 2002/187), quando le è richiesto da un’autorità legittimata ad espletare indagini relative a reati diversi da quelli indicati nel par. 1 dell’art. 4, innanzi indicati.
Per il conseguimento degli obiettivi ad essa assegnati, Eurojust ha svolto le proprie funzioni secondo un'articolazione strutturata su due livelli operativi: quello del “collegio” (composto da tutti i membri nazionali) e quello dei “membri nazionali” i quali hanno operato in nome e per conto di Eurojust.
La ripartizione delle attribuzioni funzionali di Eurojust tra il collegio ed i membri nazionali è stata assegnata secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della decisione, che ha riservato all’intervento del collegio le ipotesi in cui le indagini e le azioni penali avessero «un’incidenza sul piano dell’Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati» nonché in ragione della «questione generale riguardante la realizzazione degli obiettivi».
Lo stesso art. 5 ha rinviato, inoltre, alle ulteriori evenienze in cui l’attribuzione delle funzioni di Eurojust al collegio discenda da una espressa previsione della decisione istitutiva in tale senso.
Gli art. 6 e 7 della decisione, poi, hanno attribuito al membro nazionale ed al collegio una duplice funzione di «richiesta» (non vincolante) e di «assistenza» rivolte delle autorità giudiziarie nazionali: la prima proveniente, indifferentemente, dal membro nazionale o dal collegio per sollecitare l’autorità nazionale a: a) avviare una indagine o una azione penale per fatti precisi; b) accertare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi; c) porre in essere un coordinamento fra di esse; d) istituire una squadra investigativa comune; e) comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.
La richiesta formulata dal membro nazionale o dal collegio non era vincolante per l’autorità di appartenenza, con la puntualizzazione che il rifiuto dato a quella proveniente dal collegio necessitasse di una motivazione.
Quando la richiesta del collegio ha ad oggetto l’avvio di una indagine o lo scambio di informazioni, l’autorità destinataria può rifiutarsi di offrire una motivazione all’Eurojust, allorché siano in gioco gli interessi nazionali o il buon esito delle indagini o, ancora, la sicurezza di una persona (art. 8 dec. 2002/187).
Per quanto riguarda, poi, «l’assistenza», onde assicurare l’ottimale coordinamento investigativo e migliorare la cooperazione giudiziaria, Eurojust ha la facoltà di indire riunioni tra le autorità competenti degli Stati membri nonché di richiedere alle autorità giudiziarie nazionali idonea presenza partecipativa per garantire, appunto, la loro stessa assistenza (De Amicis, G.-Calvanese, E., Commento alla Decisione istitutiva di Eurojust, in Guida dir., 2002, fasc. 24, 8).
L’accesso alle informazioni giudiziarie rappresenta l’indispensabile presupposto perché Eurojust possa attuare un proficuo ed efficace coordinamento investigativo tra le diverse autorità giudiziarie degli Stati, in quanto i membri nazionali hanno facoltà di accesso alle informazioni contenute nel proprio casellario giudiziale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro (art. 9, par. 4, dec. 2002/187) potendo, inoltre, scambiare (anche senza autorizzazione) qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, relazionandosi con le autorità degli altri Stati membri (art. 13 dec. 2002/187).
Per agevolare lo scambio informativo con riferimento alle indagini in corso, l’art. 16 della decisione ha previsto, inoltre, la creazione di una banca dati nella quale conservare, ed all’occorrenza incrociare, i dati personali (e non) dei soggetti interessati ad una indagine in corso.
Con la l. 14.3.2005, n. 41 l’Italia ha dato attuazione alla decisione che ha istituito Eurojust.
Il rilevante ritardo (tre anni rispetto al termine fissato dalla decisione) nella sua attuazione è da attribuire all’accesa contrapposizione parlamentare sorta per stabilire quale dovesse essere la procedura per la nomina del membro nazionale e quale “natura” dovesse rivestire (Lo Voi, F., Nomina e poteri del membro nazionale italiano di Eurojust, in Dir. pen. e processo, 2005, 542).
Dopo ampio dibattito parlamentare il legislatore ha attribuito al Ministro della giustizia il potere di nominare il membro nazionale. Tale potere è subordinato alla preliminare acquisizione delle valutazioni – non vincolanti – espresse dal CSM in ordine alle capacità professionali dei candidati individuati tra giudici e magistrati del pubblico ministero che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio.
In particolare, a generare il dibattito parlamentare sono state le diverse opinioni sulla funzione (per alcuni giudiziarie e per altri amministrative) da attribuire al magistrato distaccato presso Eurojust, essendo, tra l’altro, nota la relazione governativa al disegno di legge che ha assegnato al magistrato distaccato presso Eurojust una funzione amministrativa e non giudiziaria.
Comunque, a dirimere definitivamente il contrasto, ha provveduto la Corte costituzionale (C. cost., 15.4.2011, n. 136) la quale ha escluso la natura giudiziaria alle funzioni svolte da Eurojust e dai suoi membri nazionali. I Giudici di legittimità, infatti, pur ritenendo l’attività di Eurojust strumentale a quella svolta dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, hanno escluso la possibilità di ricondurre l’ambito dei poteri e delle funzioni di tale organismo sovranazionale a quelli giudiziari propri del magistrato del pubblico ministero, non ravvisandovi quegli elementi che, nell’ordinamento costituzionale italiano, consentono di qualificare come giudiziarie (e non amministrative) le funzioni esercitate dal pubblico ministero, ossia l’esercizio dell’azione penale e le attività ad esso preordinate (De Amicis, G.-Santalucia, G., La vocazione giudiziaria dell’Eurojust tra spinte sovranazionali e timidezze interne, in Cass. pen., 2011, 2966).
Per migliorare l’attività di coordinamento delle indagini transnazionali e fornire assistenza all’autorità nazionale l’art. 5 l. n. 41/2005 ha conferito al membro nazionale distaccato i medesimi poteri già previsti dal richiamato art. 6 della decisione istitutiva.
Non è stato, all’inverso, recepito l’art. 8 della decisione istitutiva, che ha previsto l’obbligo di motivazione da parte dell’autorità nazionale, quando essa non intenda aderire alle richieste formulate dal collegio di Eurojust, ad eccezione dell’ipotesi in cui sono in gioco interessi nazionali o il buon esito delle indagini o la sicurezza di una persona (v. supra, § 2.3).
Una particolare riflessione merita l’art. 7 l. n. 41/2005 laddove ha disciplinato il potere del magistrato italiano distaccato presso l’Eurojust di scambiare informazioni con le diverse autorità nazionali, ed in particolare di richiedere: i) le informazioni giudiziarie in ordine a procedimenti penali anche in deroga al segreto stabilito dall’art. 329 c.p.p.; ii) le informazioni contenute nel casellario giudiziale ed in quello dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e in quella degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché in «ogni altro pubblico registro»; iii) i dati inseriti nel SIS (sistema informazione Shengen) facendone richiesta alla competente autorità centrale.
È previsto che le richieste sopra indicate vadano inoltrate alla competente autorità giudiziaria, ossia al magistrato del pubblico ministero che, a sua volta, le trasmette con il proprio parere – ove ravvisi motivi ostativi all’accoglimento – al giudice per le indagini preliminari (De Amicis, G.-Santalucia, G., L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano: prime riflessioni sulla L. 14 marzo 2005, n. 41, in Cass. pen., 2005, 726).
Il decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta è soggetto al potere di impugnativa del magistrato del pubblico ministero o del membro nazionale di Eurojust dinanzi alla Corte di cassazione entro il termine di venti giorni. L’esercizio di tale potere dinanzi alla Suprema Corte sospende l’esecuzione del provvedimento.
L’esame dei dati statistici forniti dall’ultima relazione annuale di Eurojust (770 casi operativi nel 2006, fino ai 1426 del 2010) ha evidenziato la proficua attività di coordinamento investigativo svolta negli ultimi anni ed il concreto contributo apportato alla lotta al crimine transnazionale.
Tuttavia, per raggiungere il funzionamento ottimale dell’organismo, il Consiglio, con la decisione del 16 dicembre 2008 (2009/426/GAI), ha ritenuto necessario modificare quella precedentemente resa, al fine di migliorare il coordinamento investigativo e le richieste di assistenza giudiziaria.
Dopo un acceso dibattito in seno al Consiglio, si è giunti ad un compromesso politico che ha garantito, da un lato, l’autonomia delle autorità nazionali nella conduzione delle indagini e, dall’altro, ha rafforzato i poteri di Eurojust mediante l’attribuzione di nuove prerogative al membro nazionale in grado di adottare misure investigative speciali, nonché ogni altra misura giustificata dall’indagine o dall’azione penale (De Amicis, G.-Surano, L., Il rafforzamento dei poteri di Eurojust a seguito della nuova decisione 2009/426/GAI, in Cass. pen., 2009, 4453).
La prima rilevante modifica è stata apportata dall’art. 2 dec. 2009/426 con l’introduzione di una norma che ha potenziato l’organizzazione strutturale del membro nazionale facendolo coadiuvare da almeno un sostituto e da un assistente.
La concreta realizzazione di Eurojust ha previsto la creazione di un centro di coordinamento permanente – Call Coordination – composto da un rappresentante per Stato membro in grado di fornire un supporto continuo (24 ore su 24) di assistenza alle autorità nazionali.
Rilevante, inoltre, appare la modifica apportata dall’art. 8 della decisione in commento che ha equiparato l’efficacia delle richieste del collegio a quelle che provengono dal membro nazionale.
La citata norma, infatti, ha previsto l’obbligo di motivazione per le autorità nazionali che rifiutano di dare esecuzione alle richieste provenienti dal membro nazionale (v. supra, § 2.3).
È significativo rilevare che l’art. 9 quater dec. 2009/426 ha attribuito più ampie funzioni al membro nazionale concedendogli la facoltà di: a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco; b) eseguire nel proprio Stato membro richieste di assistenza giudiziaria o provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento; c) disporre di tutte le misure investigative ritenute dal membro nazionale necessarie per le riunioni di coordinamento organizzate da Eurojust; d) coordinare consegne controllate nei loro Stati membri e dare esecuzione a richieste di assistenza giudiziaria (art. 9 quinquies dec. 2009/426); e) essere autorizzato a partecipare alle squadre investigative comuni (art. 9 septies dec. 2009/426).
È previsto, altresì, che il Collegio possa intervenire mediante la redazione di un «parere scritto non vincolante» per dirimere un conflitto di giurisdizione per l’avvio di indagini o di azioni penali, o anche nell’ipotesi in cui un’autorità nazionale si rifiuti di dare esecuzione ad una rogatoria (art. 7 dec. 2009/426). Detto parere può essere espresso dal collegio solo dopo che sia risultato vano ogni tentativo di accordo tra le diverse autorità nazionali.
Il legislatore europeo ha rafforzato, inoltre, il potere di trasmissione di informazioni tra gli Stati membri ed Eurojust, introducendo l’art. 9 (Dec. 2009/426, par. 3 e 4) che consente al membro nazionale il rapporto diretto con l’autorità competente del proprio Stato membro per l’accesso ai seguenti registri: a) casellario giudiziale; b) persone arrestate; c) indagini pendenti; d) registri del DNA; e) altri registri dello Stato di appartenenza, allorché egli ritenga l’informazione necessaria per l’assolvimento delle proprie funzioni.
L’ultima novità prevista dalla Decisione in commento (art. 12) ha previsto l’istituzione dell’Eurojust National Coordination System ovvero un centro di coordinamento per le attività di cooperazione giudiziaria che ha coinvolto i “partner” privilegiati di Eurojust ossia i corrispondenti nazionali di Eurojust (responsabili del funzionamento del coordinamento nazionale), il corrispondente nazionale per il terrorismo, il corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea, i punti di contatti delle squadre investigative comuni, i punti di contatto della Rete per i crimini di guerra, i punti di contatto della Rete in materia di corruzione (Aprile, E.-Spiezia, F., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009, 226 ss.).
La decisione 2002/187/GAI ha previsto che Eurojust dovesse intrattenere con la Rete giudiziaria europea, con Europol e con l’Olaf rapporti privilegiati basati sulla concertazione, sulla complementarietà e sullo scambio d’informazioni per evitare inutili sovrapposizioni e per garantire una gestione congiunta delle attività investigative (De Amicis, G., Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano, 2007, 309 ss.).
Anche la successiva decisione 2009/426/GAI, oltre ad istituire l’Eurojust National Coordination System (v. supra, § 4) ha previsto, all’art. 26, un potenziamento della cooperazione che coinvolgesse i citati organismi comunitari.
L’Olaf contribuisce all’attività di coordinamento investigativo di Eurojust con riferimento ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
I punti salienti dell’accordo stipulato tra Eurojust e l’Olaf prevedono: a) lo scambio d’informazioni sui casi che riguardano le frodi o altri reati in danno degli interessi finanziari dell’UE; b) la partecipazione alla istituzione di una squadra investigativa comune, con conseguente collaborazione per la sua funzionalità; c) la creazione di rispettivi punti di contatto per migliorare la cooperazione tra i due organismi.
La Rete giudiziaria europea e i membri nazionali di Eurojust condividono il loro patrimonio informatico e conoscitivo, al fine di conseguire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, in ciò facilitati dal legislatore europeo il quale – anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni – ha scelto di collocare presso l’Eurojust il segretario della Rete giudiziaria europea, prevedendo anche la partecipazione dei membri nazionali di Eurojust alle riunioni della Rete.
Europol, infine, rappresenta il “braccio” operativo di Eurojust per le attività di coordinamento investigativo.
In definitiva è opportuno evidenziare che i due organismi collaborano sia sul piano operativo sia attraverso lo scambio d’informazioni onde offrire sostegno congiunto alle autorità nazionali nello svolgimento delle attività investigative (Spiezia, F., Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive alla luce della nuova Decisione 2009/426/GAI che rafforza i poteri di Eurojust, in Cass. pen., 2010, 1995 ss.).
Il Trattato di Lisbona ha previsto la costituzione dell’Ufficio del procuratore europeo «a partire da Eurojust» senza, però, fissare le norme procedurali applicabili alla sua attività, lasciando, pertanto, ampi margini di discrezionalità normativa sul suo futuro status, nonché sulle condizioni di esercizio delle funzioni.
Nonostante l’apprezzabile sforzo fatto dagli Stati membri per l’intesa raggiunta, non può non rilevarsi come il Trattato di Lisbona risulti incompleto e lacunoso per la mancanza di norme destinate a regolare il funzionamento dell’Ufficio del pubblico ministero europeo (Sotis, C., Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, 3, 1146).
A tal fine, di recente, la Commissione ha elaborato una Proposta di regolamento del Consiglio del 17 luglio 2013 (COM (2013) 534) sul funzionamento del pubblico ministero europeo. Nel definirne le competenze, gli aspetti strutturali e procedurali, si è previsto che il nuovo Ufficio debba essere un organo indipendente dal potere politico, composto da un procuratore europeo, da quattro sostituti e da un procuratore europeo delegato da ogni Stato membro, legittimati ad «individuare» (disponendo direttamente di misure investigative), utili a «perseguire» ed a «rinviare a giudizio» (dinanzi alle competenti corti giudiziarie) gli autori dei reati che, in ipotesi, abbiano leso gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Il capo quarto della detta “Proposta” ha elencato, inoltre, «le garanzie procedurali» riconosciute agli indagati/imputati: a) diritto all’interprete; b) diritto all’informazione; c) diritto al silenzio; d) gratuito patrocinio; e) presunzione di non colpevolezza.
L’art. 85 del TFUE ha previsto che la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.
Per questo motivo il 17 luglio 2013 (contestualmente all’adozione della Proposta di regolamento sul pubblico ministero europeo) la Commissione europea ha adottato la Proposta COM (2013) 535 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
Detta Proposta fa salvi gli elementi di Eurojust che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento dell’organismo, e, nel contempo, ha semplificato e migliorato la capacità dell’organismo nell’azione di supporto alle autorità nazionali.
Le principali novità della nuova “Proposta” che dovrà essere, poi, approvata, in via definitiva, dal Consiglio all’unanimità, riguardano: la modifica all’assetto strutturale dell’organismo mediante l’istituzione del comitato esecutivo e del direttore amministrativo che dovranno occuparsi degli aspetti amministrativi dell’organo; l’istituzione del garante europeo per la protezione dei dati personali; il rafforzamento dei rapporti tra Eurojust e le altre agenzie (in particolare l’Europol) per la lotta contro la criminalità organizzata; la stretta cooperazione tra Eurojust e la futura Procura europea mediante lo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione delle informazioni.
Art. 85 e Art. 86 del TFUE; decisione 2002/187/GAI; decisione 2009/426/GAI; l 14.3.2005, n. 41; Proposte di Regolamento del 17 luglio 2013 COM (2013) 534 - COM (2013) 535.
AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato di arresto alla lotta al terrorismo, Milano, 2006, 71; Aprile, E.-Spiezia, F., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009, 226 ss.; Daraio, G., La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo, in Kalb, L., a cura di, «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, Torino, 2012, 503 ss.; De Amicis, G., Commento alla Decisione istitutiva di Eurojust, in Guida dir., 2002, fasc. 24, 8; De Amicis, G., Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano, 2007, 309 ss; De Amicis, G., Riflessioni su Eurojust, in Cass. pen., 2002, 3606; De Amicis, G.-Santalucia, G., L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano: prime riflessioni sulla L. 14 marzo 2005, n. 41, in Cass. pen., 2005, 726; De Amicis, G.-Santalucia, G., La vocazione giudiziaria dell’Eurojust tra spinte sovranazionali e timidezze interne, in Cass. pen., 2011, 2966; De Amicis, G.-Surano, L., Il rafforzamento dei poteri di Eurojust a seguito della nuova decisione 2009/426/GAI, in Cass. pen., 2009, 4453; Lo Voi, F., Nomina e poteri del membro nazionale italiano di Eurojust, in Dir. pen. e processo, 2005, 542; Salazar, L., La costruzione di uno spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen., 2000, 1114; Sotis, C., Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, 1146; Spiezia, F., Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive alla luce della nuova Decisione 2009/426/GAI che rafforza i poteri di Eurojust, in Cass. pen., 2010, 1995 ss.; Spiezia, F., Il coordinamento delle indagini, in Scalfati, A., diretto da, Digesto del Processo penale on line, Torino, 2012.