Eurojust
– Organo dell’Unione Europea, dotato di personalità giuridica, con sede all’Aja in Olanda, istituito con decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, con la finalità di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, soprattutto organizzata. Gli obiettivi perseguiti con l’istituzione di E. sono quelli di: a) stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali competenti negli stati membri; b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli stati membri, in partic. agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione della richiesta di estradizione; c) assistere le autorità competenti degli stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. L’ambito di competenza di E. ricomprende le forme di criminalità e di reati per i quali competente ad agire è Europol, nonché la criminalità informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi reato idoneo a incidere sugli interessi finanziari dell'Unione Europea, il riciclaggio dei proventi di reato, la partecipazione a un’organizzazione criminale, la criminalità ambientale. E. è composto da un membro nazionale distaccato da ciascuno Stato membro dell’Unione, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. E. esercita le sue funzioni per il tramite del Collegio composto da tutti i membri nazionali, o per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. La decisione del Consiglio europeo è stata adottata e recepita nell’ordinamento italiano con la legge n. 41 del 14 maggio 2005, secondo la quale il membro nazionale distaccato presso E. è nominato con decreto del ministro della Giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura ma con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il mandato è di quattro anni, prorogabili per non più di due anni.