EUTINE (εὔϑυναι)
Controllo cui erano sottoposti al termine del loro ufficio tutti i magistrati ateniesi, e che verteva su tutti gli atti da loro compiuti. Sembra che esso risalga a Solone. Era certo in uso subito dopo Clistene. Il magistrato uscente di carica doveva presentare entro 30 giorni dallo spirare di essa, una relazione completa (εὔϑυναι) di tutti gli atti da lui compiuti durante l'anno. Durante i 30 giorni, finché era ὑπεύϑυνος, non poteva né ricevere una corona, né abbandonare il paese, né passare per adozione in un'altra famiglia, né disporre delle sue proprietà, neppure per consacrazioni, donazioni ai templi o testamenti.
Bibl.: G. De Sanctis, Atthis, 2ª ediz., Torino 1912, p. 436 segg. e n. 1; J. H. Lipsius, Attisches Recht, I, Lipsia 1905, p. 101; II, 1912, p. 286 segg.; U. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, Berlino 1893, II, p. 231 segg.; Boerner, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI, coll. 1515-1517; Ch. Lécrivain, in Daremberg e Saglio, Dict. des ant. gr. et rom., III, p. 1295 segg.