EXCADENCIA
Il termine excadencia, dal verbo scado -ere, designa principalmente beni pubblici la cui concessione termina, 'scade', per motivi vari e pertanto ritornano al fisco. Du Cange definisce le excadentiae curiae "caduca bona quae in fiscum cadunt seu ex commisso seu quavis alia ratione" (Du Fresne Du Cange, 1954, p. 341).
Con excadencia-excadencie in età federiciana, ma già in età ruggeriana, si indicano beni ‒ terreni, edifici, ovvero uomini (servi) ‒ di pertinenza del demanio regio ‒ ma anche facenti parte o di pertinenza di feudi ‒ che, se ingiustamente detenuti, debbono essere recuperati al fisco o al feudo. Essi possono essere concessi (o riconcessi) sulla base di un particolare contratto, desumibile essenzialmente da due fonti: il Liber Constitutionum, nel quale confluì una quota delle Assise di Ariano, e il Quaternus excadenciarum Capitinate.
Nel Liber Constitutionum, il termine excadencia ricorre quattro volte in tre costituzioni riferite alle scadenze del fisco e dei feudi (Const. I, 86; I, 87; III, 5.1).
Nella I, 86, De procuratore fisci, la costituzione che istituisce l'ufficio dei magistri procuratores, il legislatore si dice mosso dalla sollecitudine per le res fiscales, che considera alla stregua di res private, e dall'intento di recuperare al regio demanio i beni che non sono più in godimento dello stesso in quanto ingiustamente sottrattigli: lo strumento di cui debbono avvalersi i procuratores è l'inquisitio, da compiersi nei luoghi di rispettiva competenza degli ufficiali. Dal tenore della norma si evince che il compito degli ufficiali deve limitarsi all'accertamento e al recupero dei beni per i quali non esistano controversie: altrimenti esse dovranno essere risolte attraverso un mandato della Curia; l'ultima parola, dunque, spetta al sovrano che impone che le revoche siano fatte legittimamente. Segue l'indicazione di alcune sottospecie di beni oggetto di revoca: demania, mortitia et excadentias, granetarias, piscarias, herbas aluminis (aliminis). Un esempio di locazione di una scadenza demaniale, datato 1249, è contenuto nel Tabulario della Magione della SS. Trinità dei Teutoni.
Le excadencie, dunque, sono, stando al dettato della I, 86, al pari degli altri beni demaniali e dei diritti regi qui sopra elencati (come le tasse sul grano, sulla pesca e sui pascoli), un particolare genere di proprietà del demanio che, stando a quanto dispongono la Const. I, 87 (Forma qualiter locande sunt res fiscales) e la I, 88.1 (De locatione demanii), possono essere locate secondo una ben definita disciplina. Ad esse sono assimilabili, come species di uno stesso genus, i mortitia (cioè i beni demaniali recuperati a causa della morte del concessionario) e i revocati, cioè i beni, sempre del demanio, oggetto di confisca, perché ingiustamente detenuti: abusivamente occupati, se terre, o, se coloni, abusivamente tenuti su terre altrui, ovvero tenuti da persone cadute in disgrazia presso il sovrano e quindi passibili di confisca.
Excadencie, mortitia e revocati sono nettamente distinti nel Liber Constitutionum da altri beni del demanio: da quelli concessi in feudo, ai quali è connesso l'obbligo del servizio militare (siano essi feudi quaternati, cioè annotati in appositi registri, o non quaternati), ovvero da quelli deputati alla difesa dei castelli o agli svaghi del sovrano.
Le excadencie, dunque, secondo quanto si evince dalle sopraricordate costituzioni, possono essere definite un particolare genus di beni demaniali recuperati o recuperabili al godimento del demanio stesso, non compresi nella quota dei beni infeudati. Esse possono essere locate secondo regole che il legislatore, nella stessa Const. I, 87, enuncia con chiarezza: il procuratore deve accertarsi della buona reputazione del richiedente nonché del valore e della rendita del bene (excadencia) richiesto in locazione e, solo se il richiedente sarà risultato buon amministratore dei suoi beni e se la locazione richiesta non danneggerà altri, il maestro procuratore, con il parere favorevole del maestro camerario della provincia, potrà procedere alla locazione che ha carattere di perpetuità. Si precisa inoltre che, nel caso in cui il locatore, per cautelare se stesso e i suoi successori, vorrà una conferma regia della locazione, si dovrà procedere così: il maestro procuratore, insieme con il maestro camerario e con gli iuratores (uomini di fiducia) che hanno condotto l'inchiesta, debbono inviare un rapporto scritto alla Curia ove siano descritti il luogo, il valore, l'entità e le caratteristiche del bene richiesto, l'ammontare del canone annuo di locazione e l'indicazione della quota di maggiore introito che la nuova locazione recherà alla Curia stessa, cosicché il sovrano possa disporre di tutti gli elementi per confermare la locazione ovvero per negarla. Va sottolineato che il contratto di locazione non è a tempo, ma perpetuo.
Come esistono excadencie fra i beni demaniali, così ne esistono all'interno dei feudi e il regime di locazione previsto nella già ricordata Const. I, 87 (relativamente alle scadenze demaniali) è lo stesso previsto per le scadenze dei feudi secondo quanto dispone la Const. III, 5.1 (Constitutionem dive memorie). In essa, che riprende, ampliandolo, il contenuto di un'assisa ruggeriana in materia di feudi, conosciuta come Scire volumus (Const. III, 1), si stabilisce che non abbiano valore, se privi di licenza regia, tutti i contratti che comportino diminuzioni e permute di beni feudali; l'unica eccezione è relativa alle excadencie: si permette infatti ai feudatari di locarle al censo annuo fissato ab antiquo in modo che il reddito derivante dalla locazione non venga diminuito.
Tale contratto ‒ lo stesso previsto per i beni del demanio dalla Const. I, 87 ‒ è anch'esso perpetuo e il bene alienabile da parte del concessionario, purché egli continui a percepire un congruo censo annuo in modo tale che il demanium feudi non venga a essere depauperato mediante la locazione, preoccupazione presente anche relativamente al demanium Regni per la locazione delle excadencie demaniali.
Che Federico II si preoccupasse che il demanium feudi non risultasse impoverito da alienazioni perpetue, come si configuravano le locazioni delle scadenze, risulta evidente da una risposta data ai reintegratores feudorum di Sicilia e Calabria, Giacomo di Accia e Guglielmo di Tocco, che gli chiedevano se dovessero o no indagare sulle scadenze dei feudi non facendo esse più parte del demanio del feudo: egli risponde che essi dovranno occuparsi anche delle scadenze e verificare se i redditi derivanti dalla loro alienazione risultino diminuiti o del tutto perduti: in tali casi possono revocarle al demanio del feudo (Acta Imperii inedita, I, nr. 927, p. 705). È chiaro che ogni diminuzione della redditività del feudo, anche relativamente agli introiti derivanti dalla locazione delle scadenze, in quanto indeboliva il feudo stesso conseguentemente rendeva più problematica la corresponsione del servitium ad esso connesso. È qui messo in pratica quanto prevede la Const. III, 5.1 che prescrive che, per le scadenze dei feudi che vengono locate, sia mantenuto il canone fissato ab antiquo. Da ciò pare di poter dedurre che, come esisteva un canone fissato da tempo ‒ non è detto da quanto ‒ al di sotto del quale non era dato scendere, doveva forse esistere anche una quota fissa del feudo a cui si poteva applicare questa particolare forma di alienazione. Non è dato sapere di più né circa quest'ultimo punto né circa la formula ab antiquo, anche se forse non si è troppo lontani dal vero se si considera quale probabile periodo di fissazione del canone ed eventualmente delle quote alienabili l'età ruggeriana; è ben documentata infatti l'efficace azione di Ruggero II in materia di amministrazione del demanio e dei feudi. Il termine excadencia, con il significato che è stato proposto, ricorre anche in diplomi di Tancredi e Guglielmo III e di Costanza.
A chiarire la gestione dei beni demaniali sopra ricordati, di cui le excadencie rappresentano un genus, è di fondamentale rilevanza una fonte già eccezionale di per sé in quanto è l'unico registro superstite della cancelleria federiciana: il Quaternus excadenciarum Capitinate, conservato, per motivi che ci sfuggono, presso l'Archivio del monastero di Montecassino già dagli ultimi decenni del XVIII sec. ed edito nel 1903 da Ambrogio Amelli, priore e archivista del monastero. Il fatto di essere un unicum conferisce al documento una rilevanza che va ben al di là del ricco contenuto dello stesso, permettendo di verificare e valutare l'applicazione della normativa regia ai beni fiscali e, conseguentemente, di misurare il grado di efficienza e, al contempo, di elasticità dell'apparato amministrativo federiciano in materia di gestione dei beni del fisco.
Il registro, composto di undici fascicoli e certamente mutilo, è senza data: grazie ad alcuni elementi incontrovertibili (Pier della Vigna, possessore di beni revocati alla Curia perché caduto in disgrazia, non è ancora nominato con il quondam), è databile tra il 1249 e il 1250. L'incipit del Quaternus informa sul contenuto e le modalità della sua compilazione: è un registro ufficiale ove sono annotati i beni demaniali definiti excadencie ovvero morticia e revocati situati in trentatré località del giustizierato di Capitanata: Troia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Fontana Fura, Cerignola, Corneto, Salpi, Foggia, Montecorvino, Alberona, Tufara, Gibbiza, Gildone, Casalvatica, Cercia, S. Croce, Siponto (ora Manfredonia), S. Quirico, Monte S. Angelo, Vieste, Caprilio, Lesina, Apricena, Salzoburgo, Villanova, Casale Sale, Casale Celano, Fiorentino, Casalnuovo, Civitate, Termoli, Vena di Causa, Serra Capriola.
Fonti e Bibl.: Montecassino, Archivio dell'Abbazia di Montecassino, Quaternus Excadenciarum Capitinate, ms. 763 (edito in Quaternus de Excadenciis et Revocatis Capitinatae de mandato imperialis maiestatis Frederici secundinunc primum ex codice Casinensi cura et studio monachorum ordinis sancti Benedicti archicoenobii Montis Casini in lucem profertur, a cura di A. Amelli, Montecassino 1903; sia il ms. che l'edizione del 1903, con a fronte la traduzione italiana, sono riprodotti in facsimile in G. De Troia, Foggia e la Capitanata nel Quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia, Foggia 1994); Palermo, Archivio di Stato, Tabulario della Magione della SS. Trinità dei Teutoni, perg. 50 (edita in E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, Milano 1966, pp. 99-101). Acta Imperii inedita, I; Tancredi et Willelmi III regum diplomata, a cura di H. Zielinski, in Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima, a cura di C. Brühl-F. Giunta-A. Guillou, V, Köln-Wien 1982, p. 86; Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata(1195-1198), a cura di Th. Kölzer, ibid., Series secunda, a cura di C. Brühl-F. Giunta, I, 2, ivi 1983, p. 91; Le Assise di Ariano: testo critico, a cura di O. Zecchino, Cava dei Tirreni 1984; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996. A.L. Trombetti Budriesi, Per uno studio del lessico feudale in Italia, in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Rome 1980, pp. 327-344; Ead., Una proposta di lettura del 'Liber Augustalis' in tema di signoria e di feudalesimo, "Archivio Storico Siciliano", ser. IV, 8, 1982, pp. 5-27 (ora in Il 'Liber Augustalis' di Federico II di Svevia nella storiografia, a cura di Ead., Bologna 1987, pp. 379-401); R. Licinio, Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Angioini, Bari 1983; J.-M. Martin, Le travail agricole: rythmes, corvées, outillage, in Terra e uomini nel mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari, 15-17 ottobre 1985, ivi 1987, pp. 113-157; F. Porsia, L'allevamento, ibid., pp. 235-260; J.-M. Martin-G. Noyé, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medievale, ivi 1991; Le Assise di Ariano 1140-1990. Atti del Convegno, Ariano Irpino 1994 (ora in Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990, Roma-Bari 1996); R. Licinio, Masserie medievali, Bari 1998. Ch. Du Fresne Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, II-III, C-F, Graz 1954, p. 341; Vocabularium constitutionum Regni Siciliae Friderici secundi imperatoris, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, I, Pratola Serra 2002.