factoring
Contratto di cessione, pro soluto (il rischio di credito è a carico del cessionario) o pro solvendo (il rischio di credito è a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente. In Italia il f. è regolato dalla l. 52/1991, che detta la disciplina della cessione dei crediti di impresa. La normativa si applica se il cedente è un imprenditore, se i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa e se il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, purché, in ogni caso, l’oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti d’impresa e il capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. In assenza di tali condizioni, si applicano le norme del codice civile sulla cessione dei crediti (capo V, art. 1260 e segg.). Presso la Banca d’Italia è istituito un albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti d’impresa. Nel contratto di f. il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. I crediti possono essere ceduti prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. Norme specifiche regolano l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi e in particolare del fallimento del cedente.