FADERFIO (dal long. faderfio, da fader "padre" e fio "danaro, bene" [cfr. ted. Vieh "bestiame"])
È un assegno del diritto longobardo, fatto dal padre alla donna in occasione del matrimonio e composto in origine di armenti e masserizie domestiche e del corredo della sposa. Non fu mai obbligatorio e apparteneva alla sposa. Durante il matrimonio il faderfio era confuso coi beni del marito; ma, rimasta vedova, la moglie ne riconquistava il pieno godimento. Il marito lo ereditava in caso di morte della moglie; se questa, tuttavia, era da lui uccisa ingiustamente, quell'assegno spettava ai figli o, in loro mancanza, ritornava alla famiglia di lei. Più tardi, specialmente per influenza della dote romana, il faderfio fu costituito anche di beni immobili e si considerò come una vera e propria quota ereditaria sui beni della famiglia paterna. Assumendo una maggiore importanza economica e giuridica, fu regolato come la dote, nella quale si venne trasformando, più presto nei ducati longobardi dell'Italia meridionale, alla fine del sec. XII e al principio del XIII.
Bibl.: F. Schupfer, Diritto privato dei popoli germanici, 2ª ed., Città di Castello 1910, II; F. Brandileone, Studi preliminari sulla storia dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Arch. giuridico, LXVII, 1901; F. Ercole, Vicende storiche della dote romana nel medio evo, in Arch. giuridico, LXXX-LXXXI, 1908; id., L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria, in Riv. ital. per le scienze giurid., Torino 1909.