famiglia
famìglia s. f. – Nell’ordinamento giuridico italiano, con il matrimonio, un uomo e una donna danno vita alla f., che, in quanto corrispondente al modello prefigurato dal legislatore («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»: art. 29, primo comma, Cost.), riceve la qualifica di legittima. Nulla vieta, peraltro, che gli stessi soggetti diano vita a una stabile unione fuori del matrimonio, realizzando una convivenza che, in quanto simile a quella matrimoniale, è detta more uxorio. Sul piano normativo, non è ravvisabile una disciplina organica della convivenza more uxorio, ma soltanto una serie di interventi asistematici. Specifiche disposizioni disciplinano, volta per volta, singoli profili di rilevanza (v. ): a modo d’esempio – senza pretesa di completezza, data la molteplicità di norme tra loro non coordinate – ai fini dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita, consentito anche alle coppie conviventi (art. 5, l. 19 febbraio 2004, n. 10); del diritto, in favore del convivente dell’imputato in un processo penale, di astenersi dal testimoniare (art. 199, terzo comma, lett. a, cod. proc. pen.); della tutela contro le violenze nelle relazioni familiari (artt. 330, 333, 342-bis e 342-ter cod. civ.). Mentre si esclude una generale applicabilità in linea analogica, alle coppie conviventi, delle norme dettate per la famiglia legittima. In ogni caso, la f. cosidetta di fatto, che trae origine dalla convivenza more uxorio, è intesa come formazione sociale rilevante ai sensi dell’art. 2 Costituzione. Su questo sfondo, da un lato, la giurisprudenza si è preoccupata di assegnare, nel tempo, alcuni effetti della convivenza more uxorio; per esempio, ammettendo il convivente a pretendere la riparazione del cagionatogli dall’uccisione della persona con la quale conviveva, o a succedere, nel caso di morte di quest’ultima, nel rapporto di locazione a essa intestato, fino a riconoscere alla coppia omosessuale stabilmente convivente – anche alla luce di recenti interpretazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta di Nizza offerte dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – un diritto alla vita familiare. Dall’altro lato sono state formulate numerose proposte di legge per una disciplina organica della f. di fatto. Tali iniziative legislative, attente ai nuovi comportamenti sociali, sovente propongono regole la cui applicazione non postula la diversità di sesso dei conviventi; diversità di sesso che contraddistingue, invece, la f. legittima, fondata sull’unione matrimoniale di un uomo e di una donna. A imitazione di alcune esperienze straniere, in cui si è giunti ad assegnare piena dignità alle unioni stabili tra persone del medesimo sesso, tali proposte di legge reputano improprio il richiamo, anche terminologico, al matrimonio, il cui uso, nella tradizione storica italiana, è indissociabile dall’unione legale tra un uomo e una donna. È frequente, così, il riferimento alle cosidette unioni civili, da iscrivere in apposito registro, al fine di riconoscere e tutelare forme di relazione coniugale diverse da quella matrimoniale, anche tra individui del medesimo sesso facendone discendere alcuni effetti del matrimonio (per esempio, quelli di tipo patrimoniale e successorio).