FAS
. Antichità romana. - La parola fas - che per solito si fa. derivare dalla stessa radice di fari, parlare - significa in senso obiettivo norma di carattere religioso; nelle espressioni fas est, fas non est ha il senso di liceità di fronte alla religione, alla morale, al diritto. Nel primo significato, fas si contrappone a ius, cioè alla norma giuridica. Tale contrapposizione, usuale presso i Romani, per quanto risalente nel tempo, non può però essere originaria, perché in origine anche presso i Romani, come dovunque, le norme giuridiche non si erano differenziate dalle norme religiose; d'altro canto l'etimologia preferibile di ius riconduce pure a un originario significato religioso della parola: qual fosse il senso della primitiva contrapposizione fra fas e ius non si può sapere. Comunque, può ritenersi certo che le più antiche norme giuridiche dei Romani, i mores maiorum, risalenti alla vita precittadina, riposassero appunto sul fas. Ma anche in seguito il fas continua ad aver notevole importanza in parecchi campi: così nell'ordinamento interno delle genti e delle famiglie, dove lo stato non interviene; così pure nel diritto pubblico. Parimenti molte norme giuridiche e molti istituti recano visibilissime tracce del loro originario carattere religioso.
Bibl.: L. Mitteis, Das röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I, Lipsia 1908, 22 segg.