FEDECOMMESSO (XlV, p. 931)
A differenza del cod. civ. 1865, che aveva vietato qualsiasi sostituzione fedecommissaria (art. 899), il cod. civ. 1942 riconosce la validità: a) della disposizione con la quale il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte, in tutto o in parte, i beni costituenti la disponibile, a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituito o a favore di un ente pubblico; b) della disposizione che importa a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo di conservare e restituire i beni ad essi lasciati a favore di tutti i nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico (art. 692).
Il nuovo codice ammette anche che i creditori personali dell'istituito possano agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione (art. 695). Di più dispone, tra l'altro, che l'eredità si devolva al sostituito al momento della morte dell'istituito; che, se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituito e questi muoia senza lasciare prole, i beni si trasmettano ai suoi successori legittimi o testamentarî; e che, se l'istituito è premorto al testatore o è incapace o indegno o ha rinunziato, l'eredità si devolva al sostituito con effetto dalla morte del testatore (art. 696).
Bibl.: R. Trifone, Per l'istituzione di un vincolo fedecommissario sui boschi di proprietà dei privati, in Rivista Dir. agrario, 1947.