FEGANGI
Il ladro colto sul fatto si trovava, secondo il diritto longobardo, in una speciale condizione detta Fegang. Essa comportava un aumento di pena: il ladro oltre a restituire al proprietario otto volte il valore dell'oggetto rubato, doveva pagare pro culpa una somma, che talvolta ammontava a 80 solidi (Editto di Rotari, 253), talvolta alla metà (Grimoaldo, 9). Per questo stesso motivo, se il ladro colto sul fatto era un servo, oppure un aldione, e il padrone non lo liberava entro 30 giorni, pagando il suo debito al danneggiato, il colpevole cadeva in proprietà di quest'ultimo. Soltanto il servo regio ne era eccettuato per disposizione di Rotari. L'etimologia della parola è incerta.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., Torino 1892, V, p. 691; H. Brunner, Deutsche Rechtsgesch., 2ª ed., Lipsia 1906, I, p. 241.