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fideiussione

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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fideiussione


Contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione (➔ p) altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.).

Funzioni e caratteristiche della fideiussione

La funzione pratica della f. è di garantire al creditore che, se necessario, l’obbligazione potrà essere adempiuta, oltre che dal debitore, anche da una terza persona. In tal modo (stante il carattere personale dell’obbligazione fideiussoria), oltre al patrimonio (➔) del debitore principale, anche tutto il patrimonio del fideiussore rappresenta per il creditore garanzia per l’adempimento dell’obbligazione. Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento dell’obbligazione garantita, e l’accessorietà nei confronti dell’obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale (art. 1945 c.c.). La f. non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che quest’ultima sia stata assunta da un soggetto incapace (art. 1939 c.c.); inoltre, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). La f. è efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza, ma la volontà di prestare f. deve essere espressa.

Tipologie di fideiussione

Può essere contrattualmente stabilito che la garanzia copra soltanto una parte del debito (f. parziale), o che non operi il principio della solidarietà, convenendosi che il fideiussore non sia tenuto a pagare se non previa infruttuosa escussione del debitore principale (f. semplice). Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), nei cui confronti ha anche regresso (art. 1950 c.c.). Notevole diffusione ha avuto la f. omnibus, ovvero la f. a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale verso il creditore. In proposito occorre ricordare che la l. 154/1992 ha apportato una significativa modifica all’art. 1938 c.c., il cui testo dispone che la f. può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito. La medesima legge ha aggiunto anche un comma all’art. 1956 c.c., in cui si afferma che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione quando il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Modalità di estinzione della fideiussione

La f. si estingue per l’estinzione dell’obbligazione principale, per remissione accordata al fideiussore, per confusione tra la qualità di fideiussore e quella di debitore principale, e quando, per fatto del creditore, il fideiussore non possa essere surrogato nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso.

Vedi anche
garanzia Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno. 1. Diritto privato Con il termine garanzia si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore ... prestito antropologia Processo di adozione e assimilazione di un dato elemento culturale, proprio di un gruppo etnico, da parte di una popolazione limitrofa alla prima, o in contatto indiretto con essa; per estensione, lo stesso elemento culturale mutuato. economia La cessione di un quantitativo di beni presenti ... prestazione diritto Il contenuto e l’oggetto dell’obbligazione, ossia quanto un soggetto dà o fa in adempimento di un’obbligazione contratta. Affinché sorga il vincolo obbligatorio, la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile. La prestazione deve essere valutabile economicamente e ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ...
Altri risultati per fideiussione
  • Fideiussione
    Enciclopedia on line
    La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti ...
  • FIDEIUSSIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Il cod. civ. del 1942 ha conservato immutata alla fideiussione la struttura fondamentale che l'istituto aveva nel codice del 1865. Le innovazioni più notevoli sono: a) il fideiussore è obbligato, come norma fondamentale e in contrasto con quanto stabiliva il cod. 1865, solidalmente col debitore principale ...
  • FIDEIUSSIONE
    Enciclopedia Italiana (1932)
    La fideiussione nel diritto giustinianeo è un contratto formale, mediante il quale alcuno si obbliga a pagare un debito altrui nel caso che il debitore non paghi alla scadenza. Nel diritto antegiustinianeo si distinguevano, per applicazioni ed effetti diversi, sponsio, fidepromissio, fideiussio: quest'ultima ...
Vocabolario
fideiussióne
fideiussione fideiussióne s. f. [dal lat. tardo fideiussio -onis, der. di fideiubere «garantire, essere mallevadore», comp. di fides «fede» e iubere «comandare»]. – Garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore)...
fideiussòrio
fideiussorio fideiussòrio agg. [dal lat. tardo fideiussorius]. – Di fideiussione: contratto f., obbligazione fideiussoria.
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