fideiussione
Contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione (➔ p) altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.).
La funzione pratica della f. è di garantire al creditore che, se necessario, l’obbligazione potrà essere adempiuta, oltre che dal debitore, anche da una terza persona. In tal modo (stante il carattere personale dell’obbligazione fideiussoria), oltre al patrimonio (➔) del debitore principale, anche tutto il patrimonio del fideiussore rappresenta per il creditore garanzia per l’adempimento dell’obbligazione. Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento dell’obbligazione garantita, e l’accessorietà nei confronti dell’obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale (art. 1945 c.c.). La f. non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che quest’ultima sia stata assunta da un soggetto incapace (art. 1939 c.c.); inoltre, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). La f. è efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza, ma la volontà di prestare f. deve essere espressa.
Può essere contrattualmente stabilito che la garanzia copra soltanto una parte del debito (f. parziale), o che non operi il principio della solidarietà, convenendosi che il fideiussore non sia tenuto a pagare se non previa infruttuosa escussione del debitore principale (f. semplice). Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), nei cui confronti ha anche regresso (art. 1950 c.c.). Notevole diffusione ha avuto la f. omnibus, ovvero la f. a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale verso il creditore. In proposito occorre ricordare che la l. 154/1992 ha apportato una significativa modifica all’art. 1938 c.c., il cui testo dispone che la f. può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito. La medesima legge ha aggiunto anche un comma all’art. 1956 c.c., in cui si afferma che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione quando il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
La f. si estingue per l’estinzione dell’obbligazione principale, per remissione accordata al fideiussore, per confusione tra la qualità di fideiussore e quella di debitore principale, e quando, per fatto del creditore, il fideiussore non possa essere surrogato nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso.