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FIDEIUSSIONE

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1932)
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FIDEIUSSIONE (lat. fideiussio; fr. cautionnement; sp. fianza; ted. Bürgschaft; ingl. security)

Emilio Albertario

La fideiussione nel diritto giustinianeo è un contratto formale, mediante il quale alcuno si obbliga a pagare un debito altrui nel caso che il debitore non paghi alla scadenza. Nel diritto antegiustinianeo si distinguevano, per applicazioni ed effetti diversi, sponsio, fidepromissio, fideiussio: quest'ultima è l'unica che sopravviva nel diritto giustinianeo. Il quale, introducendo per la prima volta il beneficium excussionis, per cui il fideiussore convenuto può opporre al creditore che egli si rivolga prima contro il debitore principale, fece sì che il debito del fideiussore non venisse a trovarsi in linea perfettamente uguale con quello del debitore principale e assumesse veramente il suo tipo odierno di negozio sussidiario. Nel diritto italiano moderno la fideiussione deve essere espressa e non presunta. L'obbligazione del fideiussore è accessoria e sussidiaria a quella del debitore principale. Come accessoria, è nulla o annullabile se nulla o annullabile è l'obbligazione principale (a meno che questa obbligazione sia annullabile soltanto in forza di un'eccezione meramente personale); non può mai eccedere ciò che è dovuto al debitore principale né essere contratta sotto condizioni più gravi. Come sussidiaria, nasce soltanto quando il debitore principale non possa soddisfare il suo debito. Il contratto è perfetto con l'accettazione del creditore anche se il fideiussore si offra senz'ordine e all'insaputa del debitore principale. La garanzia dell'obbligazione principale mediante fideiussione è per solito volontaria: in alcuni casi la convenzione o la legge (articoli 26, 1510, 2091) o la sentenza obbligano a dar fideiussione o, più in genere, sicurtà o malleveria o cauzione che può consistere anche nella fideiussione. Il beneficium excussionis non spetta al fideiussore che vi abbia rinunciato, né al fideiussore che si sia obbligato in solido col debitore principale, né al fideiussore giudiziale. Il fideiussore che paga, a differenza del diritto romano, ha verso il debitore l'azione di regresso tanto per il capitale quanto per gl'interessi e le spese ed è surrogato di diritto in tutte le ragioni del creditore (articoli 1253, n. 3; 1916). Quando più fideiussori hanno garantito lo stesso debito, ciascuno di essi, essendosi individualmente vincolato a soddisfare la stessa obbligazione, dovrebbe prestare garanzia per l'intero debito. Tuttavia la legge italiana generalizza il beneficium divisionis introdotto dall'imperatore Adriano per modo che ogni fideiussore può costringere il creditore a dividere preventivamente la sua azione e a ridurla alla parte di ciascuno, ma il fideiussore deve assumersi in proporzione anche la parte degli altri fideiussori che fossero diventati insolventi prima della divisione. Il fideiussore che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso contro gli altri fideiussori per le loro rispettive porzioni. La fideiussione si estingue: a) per l'estinzione dell'obbligazione principale; b) per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni; c) per colpa del creditore quando per suo fatto non possa aver luogo la surrogazione del fideiussore nelle ragioni di credito e nelle garanzie annesse (exceptio ob amissum beneficium cedendarum actionum; d) per la scadenza del termine finale apposto alla fideiussione. Degna di essere segnalata è la dottrina che vede la solidarietà moderna incardinata sostanzialmente su una mutua fideiussione.

Bibl.: C. Ferrini, Pandette, Milano 1900; G. Bortolucci, La fideiussione nell'Egitto greco-romano, in Bull. ist. dir. rom., XVII (1905), p. 265 segg.; E. Levy, Sponsio fidepromissio fideiussio, Berlino 1907; J. Partsch, Griechisches Bürgschaftsrecht, I, Lipsia e Berlino 1909; P. Bonfante (e A. Sraffa), Solidarietà o mutua fideiussione?, in Scritti giuridici, IV, Roma 1925, p. 568; E. Cuq, Cautionnement mutuel et solidarité, in Mélanges Cornil, I, Gand-Parigi 1926, p. 157 segg.; A. Solmi, Storia del diritto italiano, Milano 1930; V. Campogrande, Fideiussione, Torino 1902; B. Dusi, Ist. dir. civ., Torino 1929.

Vedi anche
garanzia Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno. Diritto privato Con il termine g. si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l’effettivo ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... prestito Antropologia Processo di adozione e assimilazione di un dato elemento culturale, proprio di un gruppo etnico, da parte di una popolazione limitrofa alla prima, o in contatto indiretto con essa; per estensione, lo stesso elemento culturale mutuato. Economia La cessione di un quantitativo di beni presenti ...
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  • DIRITTO ROMANO
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    Il cod. civ. del 1942 ha conservato immutata alla fideiussione la struttura fondamentale che l'istituto aveva nel codice del 1865. Le innovazioni più notevoli sono: a) il fideiussore è obbligato, come norma fondamentale e in contrasto con quanto stabiliva il cod. 1865, solidalmente col debitore principale ...
Vocabolario
fideiussióne
fideiussione fideiussióne s. f. [dal lat. tardo fideiussio -onis, der. di fideiubere «garantire, essere mallevadore», comp. di fides «fede» e iubere «comandare»]. – Garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore)...
fideiussòrio
fideiussorio fideiussòrio agg. [dal lat. tardo fideiussorius]. – Di fideiussione: contratto f., obbligazione fideiussoria.
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