FIDEIUSSIONE (XV, p. 226)
Il cod. civ. del 1942 ha conservato immutata alla fideiussione la struttura fondamentale che l'istituto aveva nel codice del 1865.
Le innovazioni più notevoli sono: a) il fideiussore è obbligato, come norma fondamentale e in contrasto con quanto stabiliva il cod. 1865, solidalmente col debitore principale al pagamento del debito. La preventiva escussione del debitore principale è ammessa, ma non più come regola, bensì soltanto qualora le parti l'abbiano espressamente convenuta (art. 1944); b) la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma la prova dell'esistenza di tale volontà può risultare anche da presunzioni che siano ammissibili secondo le norme generali; c) è abrogata la norma per la quale la solvenza del fideiussore doveva essere apprezzata soltanto in ragione dei beni a lui appartenenti capaci di ipoteca e quella per cui non si poteva tener conto dei beni "litigiosi" e dei beni situati a tale distanza da rendere troppo difficile gli atti esecutivi sopra i medesimi. Oggi, di conseguenza, possono escutersi tutti i beni del fideiussore debitore, siano essi mobili o immobili e ovunque siano essi situati (arg. ex art. 1943); d) dai casi in cui la legge accorda la facoltà al fideiussore di agire contro il debitore anche prima di aver pagato, affinché quest'ultimo gli procuri la liberazione o gli presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacìmento delle ragioni di regresso, è stato tolto quello in cui il debitore sia fallito; e) il fideiussore rimane obbligato, anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art. 1957).