fido bancario
Credito concesso da una banca, sotto qualunque forma, a un cliente che ne abbia fatto richiesta, dopo aver accertato le sue capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le sue doti morali, o, quando si tratti di un’impresa, quelle delle persone che la dirigono. La nozione va distinta da quella di prestito (➔). Mentre il f. è una promessa di credito, che può essere utilizzato mediante diverse forme tecniche, il prestito è l’operazione attraverso la quale concretamente il credito viene erogato, e si sostanzia in un contratto di credito.
Il f. può essere per cassa o di firma. Nel primo caso, a seguito della diversa forma tecnica, i prestiti possono incidere direttamente sulla tesoreria della banca, ovvero non trasformarsi interamente e immediatamente in finanziamenti effettivi; la quota che il cliente utilizza varia secondo la dinamica del suo fabbisogno finanziario. Si ha un f. di firma quando la banca si impegna a prestare una garanzia per conto del cliente a favore di terzi, anche in questo caso secondo diverse modalità contrattuali.
Si distingue anche tra f. in bianco, cioè privo di garanzie, e f. garantito. Qualora il f. sia concesso contemporaneamente a più persone viene denominato f. plurimo. Esso può essere utilizzato pro-quota, ovvero il contratto può prevedere anche il superamento della quota a ciascuno assegnata. Può essere stabilito che i soggetti intestatari rispondano solidalmente dei rispettivi utilizzi.