finanziamento
Il fatto di provvedere con i mezzi necessari al compimento di un’opera, allo svolgimento di un’attività, oppure la somma fornita o ottenuta.
Si riconducono a tale nozione giuridica quei negozi in cui la costituzione di disponibilità finanziaria avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri e in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponde a uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato, che determina non solo la creazione dell’intervento finanziario, ma anche le particolari condizioni di favore che si accompagnano all’erogazione delle disponibilità. L’istituto ha trovato applicazione fin dalle prime manifestazioni dell’intervento dello Stato nell’economia. Nella legislazione postunitaria al f. pubblico è stato fatto ricorso in relazione a interventi settoriali e regionali, ma ha trovato massima applicazione solo a partire dal secondo dopoguerra, per fare fronte dapprima alle esigenze della ricostruzione, quindi a quelle della politica di sviluppo. Per l’impiego di risorse collettive e gli oneri, diretti o indiretti, che si assumono i pubblici poteri, il f. pubblico in molti casi comporta un’ingerenza e un controllo di merito, attuati o attraverso preventive autorizzazioni o attraverso successive approvazioni dell’autorità amministrativa. Mentre i provvedimenti volti a favorire lo sviluppo in particolari settori economici o in determinate zone del territorio rientrano nell’ambito dell’intervento programmatorio finalizzato a coordinare la crescita economica (art. 41 Cost.), le agevolazioni per la piccola e media industria o gli interventi in occasione di eventi naturali che producono gravi danni sono espressione del dovere di solidarietà sociale sancito dagli artt. 2 e segg. della carta fondamentale. Fra i principali tipi di f. pubblico, oltre alla sovvenzione, erogazione pecuniaria senza obbligo di restituzione, e alle agevolazioni fiscali, figurano il credito agevolato, erogazione con obbligo di restituzione a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, e la garanzia pubblica, garanzia sussidiaria in favore di un soggetto privato, su un rapporto di credito volto alla realizzazione di una attività ritenuta meritevole di incentivazione.
Si chiama f. in deficit il ricorso a indebitamento del Tesoro per coprire spese pubbliche ritenute necessarie a fini antidepressivi: pratica contrastante con l’ideale del pareggio del bilancio, codificato nella UE dopo l’adozione del Fiscal Compact del 1° marzo 2012, ma spesso usata anche in passato, avendo la teoria keynesiana del deficit spending fornito un fondamento teorico particolarmente in funzione anticiclica. Il f. di una guerra, di un piano di lavori pubblici o di altra attività pubblica comprende il ricorso al debito pubblico, all’emissione di base monetaria, all’alienazione di beni patrimoniali e ad altri mezzi di finanza straordinaria.
È concesso da enti privati (banche e altri istituti finanziari, grosse industrie ecc.), o anche da cittadini singoli con la sottoscrizione di azioni, l’acquisto di obbligazioni, la concessione di credito e di garanzie, o con atti di mecenatismo (per es. sponsorizzazioni), per lo più come aiuto per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse collettivo. Il f. delle imprese può avvenire tramite concessione di credito a breve termine per l’attività corrente e a medio e lungo termine per fornire alle imprese i capitali necessari per l’impianto iniziale e il suo successivo ampliamento, oppure tramite ricorso diretto delle imprese stesse al mercato dei capitali con l’emissione di obbligazioni, o di azioni, oppure ancora attraverso l’opera di società finanziarie. Quando le imprese finanziano da sole il loro ulteriore sviluppo, destinando a questo scopo una parte dei profitti già realizzati, si parla di autofinanziamento.
Si indica come finanza di progetto (➔ project financing) il f. di progetti d’investimento da parte di grandi imprese private, agenzie ed enti pubblici, o consorzi. I progetti d’investimento riguardano in genere la realizzazione di opere pubbliche finanziate, ma anche gestite da soggetti privati per periodi di tempo sufficienti a garantire un adeguato rientro economico. I finanziatori privati, infatti, sono incentivati a partecipare all’investimento nella prospettiva che esso generi un flusso di cassa tale da coprire i costi sostenuti e remunerare adeguatamente il capitale investito. Questa tecnica finanziaria si è mostrata particolarmente efficace nell’indirizzare capitali privati verso progetti infrastrutturali complessi e difficilmente realizzabili con il ricorso esclusivo alle risorse pubbliche.
Strumento finanziario cosiddetto ‘ibrido’. Si colloca, infatti, in una posizione intermedia tra capitale di debito (debito senior) e capitale di rischio (equity), assumendo la nozione di debito subordinato. Le possibili forme nelle quali può essere strutturato sono molteplici. Solitamente la remunerazione è scomponibile in interessi e utile, ovvero tiene conto di opzioni di acquisto e/o trasformazione in azioni. Scopo del f. mezzanino è quello di colmare eventuali carenze di copertura finanziaria in operazioni di Leveraged BuyOut (➔) o finanza strutturata. Ciò accade, in particolare, nei casi di ristrutturazione delle esposizioni debitorie di imprese pesantemente indebitate con il sistema bancario, laddove non sarebbe possibile perfezionare la ristrutturazione unicamente mediante forme di f. tradizionale, in quanto la finanza mezzanina consente di incrementare la leva finanziaria senza alterare il livello di rischio finanziario dell’impresa stessa.