flottante
Parte del capitale sociale di un’impresa effettivamente disponibile per la circolazione sul mercato azionario. Non vi rientrano le partecipazioni azionarie di controllo, quelle vincolate da patti parasociali (➔ patto parasociale) e quelle soggette a vincoli di trasferibilità di durata superiore a una certa soglia. Per accedere alla quotazione su mercati di borsa ufficiali è normalmente richiesto un requisito di f. superiore a una soglia minima. In Italia tale soglia è del 25% (10% per il mercato TradElec e 35% per il segmento STAR). La percentuale di f. può anche essere collegata a particolari obblighi (per es., lanciare un’OPA residuale o ripristinare il f. per chi si trovi a detenere oltre il 90% delle azioni) in capo agli azionisti di controllo.
L’espressione ‘gamba f.’ (ingl. floating leg) indica una delle due componenti di uno swap (➔ p) sui tassi di interesse. La parte relativa a questa componente dovrebbe corrispondere un interesse determinato applicando il tasso variabile al capitale nozionale del contratto di swap, ricevendo in cambio l’interesse al tasso fisso; di fatto, invece, si liquida (a favore della parte obbligata nella gamba che risulta più bassa) solo l’importo ottenuto, applicando al nozionale la differenza (spread) fra il tasso fisso e il tasso variabile.
L’espressione ‘obbligazioni a tasso f.’ (ingl. floating rate coupon bonds) indica obbligazioni a cedola variabile, calcolata applicando un tasso variabile all’importo di debito in essere.