fondazione
Istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall’esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro. Il modello del codice civile è quello della f. di erogazione (grantmaking foundation) che, per soddisfare le finalità culturali o assistenziali additate da un privato, utilizza il patrimonio per stanziamenti in favore di beneficiari indeterminati che rivestano certe caratteristiche. Sono, tuttavia, diffuse anche le f. operative (operating foundation), che perseguono il loro scopo avvalendosi direttamente della propria organizzazione.
La f. è amministrata da un organo di amministrazione che talvolta, e non obbligatoriamente, è affiancato da un organo di controllo e/o da un organo consultivo di esperti. La f., a differenza dell’associazione, non dispone di un organo come l’assemblea degli associati, in grado di controllare l’operato degli amministratori ed eventualmente sostituirli o deliberare un’azione di responsabilità nei loro confronti. Lo stesso organo di controllo risulta meno efficace dell’omologo organo di un’associazione o di una società, in mancanza di un’assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate. Queste considerazioni hanno indotto il legislatore ad affidare la vigilanza sulle f. all’autorità governativa, ovvero la stessa che ha riconosciuto la f., quindi il dirigente dell’ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il prefetto.
L’assenza di finalità lucrative implica il divieto di distribuire gli avanzi di gestione, ma non il divieto di conseguirli, purché reinvestiti all’interno della f.; la f., cioè, può svolgere anche direttamente attività economica, a condizione che sia strumentale allo scopo (f. d’impresa). Sulla medesima linea è stata riconosciuta la liceità della f. finanziaria (o holding), la quale, avendo il compito istituzionale di sovvenzionare o dirigere altre f., persegue soltanto in via mediata le finalità solidaristiche che vengono curate dalle collegate, e delle f. familiari, istituite con lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi. Di recente diffusione sono le f. di partecipazione, non previste dal legislatore, che uniscono all’elemento patrimoniale, proprio della f., l’elemento personale, proprio dell’associazione. Si tratta di uno strumento utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.
Una serie di interventi normativi nel settore bancario durante gli anni 1990 ha consentito che, una volta trasformate le casse di risparmio in società private per azioni, le relative partecipazioni (prima di controllo, poi minoritarie) fossero attribuite a fondazioni bancarie (➔) aventi carattere privato. Inizialmente il loro ruolo principale è stato quello di gestire le azioni della banca conferitaria (l. 218/1990, nota come legge delega Amato-Carli). In seguito tale ruolo si è progressivamente evoluto, sia per una progressiva diversificazione nel portafoglio di investimenti, che in molti casi le ha allontanate dalla gestione bancaria, sia per una sempre più importante attività di erogazione e di sostegno al settore non profit (l. 461/1998 e d. legisl. 153/1999, noto come riforma Ciampi-Amato). Il legislatore ha previsto che al termine del processo le f. bancarie potranno detenere solamente partecipazioni di controllo in imprese strumentali agli scopi istituzionali, slegandosi progressivamente dalle società bancarie. La disciplina speciale, assai articolata e lontana da quella del codice civile, stabilisce, comunque, che almeno metà del reddito sia riservato a scopi di utilità sociale e di sviluppo economico.
Le f. attive nel nostro Paese (dati 2005) sono 4720 (con un patrimonio di 85,4 miliardi di euro), il 49,5% delle quali (7,6% del patrimonio complessivo) operative, il 20,0% (60,2%) di erogazione e il 30,5% (32,3%). Circa la metà del patrimonio complessivo è gestito dalle f. bancarie e un altro 20% dagli enti di previdenza privatizzati. In particolare, le 88 f. bancarie nel 2009 gestivano direttamente o attraverso consulenti esterni oltre 49 miliardi di euro, generando redditività per oltre 2,5 miliardi di euro ed erogazioni superiori a 1,4 miliardi. Le f. operative sono principalmente coinvolte nei settori assistenza sociale (26,1%), istruzione (23,4%) e cultura (21,6%); le f. di erogazione nei settori finanziamento di progetti (37,9%), filantropia (37,2%) e religione (23,9%); le f. miste nei settori cultura (19,1%), finanziamento progetti (17,2%) e filantropia (15,0%).