FONDAZIONE (ted. Stiftung)
Fondazione è detta la persona giuridica costituita da un patrimonio autonomo destinato a uno scopo determinato. Essa si distingue dalla corporazione non presentando il carattere associativo che contraddistingue invece quest'ultima; mentre la corporazione ha vita dall'accordo delle persone che per prime la costituiscono ed è sottoposta alla decisione dei consociati, la fondazione ha vita dalla volontà unilaterale del suo fondatore ed è sottoposta alla volontà di lui obiettivatasi nell'atto di fondazione. Gli organi della fondazione non sono sovrani, non possono cioè decidere l'indirizzo dell'attività dell'ente, ma devono seguire la volontà del fondatore.
Discussa è la natura giuridica delle fondazioni come quella delle corporazioni. Secondo una teoria detta della finzione, il soggetto del patrimonio che costituisce la fondazione sarebbe una persona, che in realtà non esiste ma che vien finta come esistente. Ma a questa costruzione si obietta l'artificiosità che si riconnette a ogni finzione. Altre spiegazioni dànno i sostenitori della reale esistenza delle fondazioni. Così A. v. Brinz ritiene che i diritti inerentí al patrimonio che costituisce la fondazione siano connessi non già a un soggetto ma a uno scopo. Sempre per evitare le finzioni, Zitelmann ritiene invece di ravvisare il soggetto della fondazione nella volontà della persona del fondatore, la quale, obiettivandosi, si stacca dalla persona che l'ebbe e la manifestò, diventando un'entità per sé stante. L'opinione di R. v. Jhering che soggetti siano i beneficiarî della fondazione non trova ormai seguito. L'importanza di queste costruzioni e dei contrasti cui diedero luogo è ora molto attenuata dalla dottrina che non ritiene esse abbiano una notevole influenza pratica. Prova del difficile processo di personificazione delle fondazioni è data dal fatto che in diritto romano il concetto di una universitas bonorum come ente per sé stante si presentò assai tardi. Nelle istituzioni alimentari di Nerva, Traiano, Antonino Pio a favore dei fanciulli poveri, il patrimonio non si stacca mai dalla persona dell'imperatore. Nello stesso diritto romano-cristiano la fondazione non si stacca nettamente dalla corporazione (chiesa), cui è fatto il lascito, ed è soltanto assicurata, con apposito regolamento, la devoluzione di esso al fine voluto dal testatore.
La volontà del fondatore può estrinsecarsi mediante un atto fra vivi o mediante una disposizìone mortis causa. Quando la donazione o la disposizione d'ultima volontà imponga al donatario o all'erede la costituzione del nuovo ente, abbiamo un intermediario che procede alla fondazione dell'ente e non nasce nessuna difficoltà. Nell'ipotesi invece in cui questo intermediario manchi, perché l'atto di volontà del fondatore si dirige direttamente all'erezione dell'ente, sorse il dubbio circa la validità di simili disposizioni; manca infatti il destinatario del trapasso patrimoniale al momento in cui questo trapasso è voluto dal donante o dal testatore. Soccorrendo però l'analogia con il caso del nascituro, si è riconosciuto trattarsi in questo caso di un negozio pendente.
La fondazione si estingue per varie cause, principalmente per il venir meno del patrimonio, per il raggiungimento dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità o illiceità di esso, o per soppressione da parte dello stato, che viene così a ritirare il suo riconoscimento. Il patrimonio segue la destinazione prefissa nell'atto costitutivo, quando esso contenga disposizioni in proposito; in caso contrario, si discute se il patrimonio debba essere devoluto allo stato o piuttosto a una fondazione avente scopi affini, interpretando così l'inespressa volontà del testatore. In caso di soppressione, la legge relativa determinerà la nuova destinazione del patrimonio (v. corporazione).
Bibl.: R. De Ruggiero, Istituzioni, I, Messina 1931, p. 411 segg.; C. Fadda e P. Bensa, in B. Windscheid, Diritto delle Pandette, I, Torino 1887, p. 823 segg.; F. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Torino 1923; F. Ruffini, La classificazione delle persone giuridiche, in Studi per Schupfer, Torino 1898; G. Bonelli, La teoria della persona giuridica, Milano 1910 e autori ivi citati.
Fondazioni ecclesiastiche.
Nel significato usuale più ampio, per fondazioni ecclesiastiche s'intendono quelle che sono caratterizzate dalla destinazione del loro patrimonio a fini di culto o religiosi o comunque proprî della chiesa. Nel diritto canonico il concetto di fondazione ecclesiastica assume invece un significato più ristretto. Mentre invero esso considera l'esistenza di istituzioni non collegiali costituite da un patrimonio destinato in perpetuo, o almeno per lungo tempo, a uno scopo religioso, cioè al culto divino o a utilità spirituale o temporale del prossimo (orfanotrofî, ospedali, ecc.), e che può essere eretto in persona giuridica ecclesiastica per decreto dell'ordinario (Cod. iur. can., c. 1489), qualifica in particolare come pie fondazioni ecclesiastiche i beni temporali dati in qualsiasi modo a una persona morale ecclesiastica con l'onere perpetuo, o per un tempo notevolmente lungo, di celebrar messe coi loro redditi annui o di compiere altre funzioni ecclesiastiche o determinate opere di carità e di pietà (c. 1544 §. 1). Quindi perché si abbia una pia fondazione ecclesiastica per il diritto canonico si richiede che il patrimonio non sia costituito esso stesso in persona morale, ma sia donato a una persona morale ecclesiastica con l'onere di pie opere, e non si comprendono perciò tra le fondazioni ecclesiastiche le destinazioni di patrimonio, a scopo pio, non costituite in dote a persona morale ecclesiastica, anche se erette in persona giuridica dall'autorità civile.
Tali distinzioni sono rimaste estranee al diritto italiano, il quale per determinare il carattere dell'ecclesiasticità dell'ente si è attenuto, per le fondazioni come in genere per tutte le persone giuridiche, non già al criterio del diritto canonico, ma a quello più ampio, sopra accennato, desunto dallo scopo dell'ente. Nel diritto anteriore al concordato dell'11 febbraio 1929, erano state soppresse, come enti morali, dalla legge 15 agosto 1867, n. 5848, le fondazioni aventi oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico (art. 1, n. 6). Si richiedeva però un oggetto di culto vero e proprio nelle sue esplicazioni rituali e liturgiche, restando esclusi dalla soppressione gli enti con scopo diverso, anche se connesso con la religione, quali gl'istituti per prediche, missioni, insegnamento della dottrina cristiana ecc. Il codice civile poi, provvedendo per il futuro, stabiliva che fossero nulle le disposizioni testamentarie ordinate al fine d istituire o dotare benefizî semplici, cappellanie laicali e altre simili fondazioni (art. 833) e le donazioni aventi il medesimo oggetto (art. 1075). Nel concordato fra la Santa Sede e l'Italia si stabilì invece (art. 29 lett. d) che le fondazioni di culto di qualsiasi specie sono ammesse, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto è regolato dall'art. 17 del regolam. approvato con il r. decr. 2 dicembre 1929, n. 2262. Benché né il concordato né la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici contengano un'abrogazione espressa degli articoli 833 e 1075 del codice civile, queste disposizioni devono essere conciliate con quella citata del concordato stesso; e poiché questo ammette il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto, che prima del concordato non avrebbe mai potuto avvenire per effetto dell'art. 1, n. 6, della legge del 1867, si deve indurre dall'ammissibilità dell'erezione in ente morale anche la validità dell'atto del privato mirante a ottenere il riconoscimento della fondazione. Tale validità sarà però sempre subordinata alla condizione che la fondazione risponda alle esigenze religiose della popolazione.
Bibl.: E. Friedberg e F. Ruffini, Trattato di diritto eccles., Torino 1893, p. 697 segg.; J. L. Fénelon, Les fondations et les établissements ecclésiastiques, Parigi 1902; U. Lampert, Die kirchlichen Stiftungen, Anstalten u. Körperschaften nach schweiz. Recht, Zurigo 1912; M. Falco, Corso di dir. eccles., Padova 1930; M. Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1931, p. 427 segg., 496 segg. e bibliog. ivi citata.