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FONDAZIONE

di Tommaso NOVELLI - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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FONDAZIONE (XV, p. 611)

Tommaso NOVELLI

Una delle più notevoli innovazioni del cod. civ. 1942 è stata quella di aver dettata una disciplina organica delle persone giuridiche, che mancava nel codice del 1865 (v. persona giuridica, in questa App.). Alla distinzione tradizionale in corporazione e fondazione il vigente codice ha sostituito quella di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato.

Circa il tormentato problema del fondamento della distinzione tra associazioni (corporazioni) e fondazioni, mentre secondo alcuni (C. Gangi) il legislatore non si sarebbe allontanato dall'opinione più diffusa che riscontra nell'elemento della pluralità di persone organizzate per il raggiungimento di un dato scopo di fronte alla destinazione di un patrimonio ad uno scopo determinato, il cardine della distinzione, secondo altri (E. Eula) il legislatore avrebbe aderito a quell'indirizzo dottrinale, il quale, negando che la distinzione si assida sopra una intrinseca essenziale differenza strutturale, sostiene che essa si limita ad una specificazione prevalentemente esteriore e funzionale, sul presupposto di una sostanziale unità concettuale.

Le disposizioni riguardanti le fondazioni non sono separate da quelle riguardanti le associazioni (v., in questa App.), essendo, per la maggior parte comuni ai due tipi di persona giuridica; nei singoli casi quelle riferentisi solamente all'uno o all'altro tipo hanno regolamentazione autonoma.

Particolare considerazione merita l'art. 25 che regola il controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa non solo provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, ma può anche annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. Nel caso di annullamento di deliberazioni restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Per le azioni di responsabilità contro gli amministratori il legislatore ha ritenuto opportuno subordinarne l'esercizio ad una preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, la quale potrà valutare il fondamento e la convenienza di una azione di responsabilità. Infine, con gli articoli 34 e 35 viene instaurato, come per le altre persone giuridiche, il sistema della registrazione.

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