fondazioni bancarie
fondazióni bancàrie locuz. sost. f. – Persone giuridiche private, senza scopo di lucro, riconducibili ai soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Nel 1990, con la cosiddetta legge Amato (l. 218/1990) e il d. lgs. 30 novembre 1990, n. 356, è stato avviato un processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano che si proponeva l’obiettivo della privatizzazione delle casse di risparmio – enti creditizi con forte vocazione solidaristica e filantropica –, nonché degli istituti di credito di diritto pubblico, e della loro trasformazione in società per azioni. Nel disegno originario il processo di privatizzazione si sarebbe dovuto realizzare mediante la scissione degli originari enti creditizi in due distinti soggetti – un ente pubblico conferente e una società per azioni conferitaria – e il conferimento dell’azienda bancaria da parte dell’ente conferente alla società conferitaria. In attuazione di tale disegno gli enti conferenti sarebbero stati chiamati a detenere, conservare e gestire il pacchetto azionario rappresentativo del capitale della società conferitaria e a perseguire finalità di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità territoriale di riferimento. Nel 1994, con la l. 747 e la direttiva del ministro del Tesoro Lamberto Dini, è venuto meno l’obbligo degli enti conferenti di mantenere il controllo delle banche conferitarie e sono stati introdotti incentivi fiscali per favorire la dismissione delle predette partecipazioni. Con l’approvazione della legge Ciampi (l. 461/1998) e l’adozione del d. lgs. 153/1999, l’originario obbligo degli enti conferenti di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito dall’obbligo opposto, di procedere alla dismissione del controllo e gli enti conferenti hanno visto precisata la loro natura giuridica come «fondazioni di diritto privato senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale». Tuttavia, con la riforma Tremonti (l. 488/2001) sono state introdotte disposizioni che hanno minato profondamente i principi ispiratori della disciplina previgente, revocando in dubbio la natura privatistica delle fondazioni di origine bancaria e l’autonomia gestionale di tali enti. Le disposizioni dettate dalla riforma Tremonti sono state sottoposte al controllo di legittimità costituzionale e i giudici della Consulta, con le sentenze nn. 300 e 301 del 24 settembre 2003, ne hanno riconosciuto l’incompatibilità con i principî della Carta fondamentale.