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fondazioni bancarie

Lessico del XXI Secolo (2012)
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fondazioni bancarie


fondazióni bancàrie locuz. sost. f. – Persone giuridiche private, senza scopo di lucro, riconducibili ai soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Nel 1990, con la cosiddetta legge Amato (l. 218/1990) e il d. lgs. 30 novembre 1990, n. 356, è stato avviato un processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano che si proponeva l’obiettivo della privatizzazione delle casse di risparmio – enti creditizi con forte vocazione solidaristica e filantropica –, nonché degli istituti di credito di diritto pubblico, e della loro trasformazione in società per azioni. Nel disegno originario il processo di privatizzazione si sarebbe dovuto realizzare mediante la scissione degli originari enti creditizi in due distinti soggetti – un ente pubblico conferente e una società per azioni conferitaria – e il conferimento dell’azienda bancaria da parte dell’ente conferente alla società conferitaria. In attuazione di tale disegno gli enti conferenti sarebbero stati chiamati a detenere, conservare e gestire il pacchetto azionario rappresentativo del capitale della società conferitaria e a perseguire finalità di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità territoriale di riferimento. Nel 1994, con la l. 747 e la direttiva del ministro del Tesoro Lamberto Dini, è venuto meno l’obbligo degli enti conferenti di mantenere il controllo delle banche conferitarie e sono stati introdotti incentivi fiscali per favorire la dismissione delle predette partecipazioni. Con l’approvazione della legge Ciampi (l. 461/1998) e l’adozione del d. lgs. 153/1999, l’originario obbligo degli enti conferenti di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito dall’obbligo opposto, di procedere alla dismissione del controllo e gli enti conferenti hanno visto precisata la loro natura giuridica come «fondazioni di diritto privato senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale». Tuttavia, con la riforma Tremonti (l. 488/2001) sono state introdotte disposizioni che hanno minato profondamente i principi ispiratori della disciplina previgente, revocando in dubbio la natura privatistica delle fondazioni di origine bancaria e l’autonomia gestionale di tali enti. Le disposizioni dettate dalla riforma Tremonti sono state sottoposte al controllo di legittimità costituzionale e i giudici della Consulta, con le sentenze nn. 300 e 301 del 24 settembre 2003, ne hanno riconosciuto l’incompatibilità con i principî della Carta fondamentale.

Vocabolario
bancàrio
bancario bancàrio agg. e s. m. [der. di banca]. – 1. agg. Di banca: assegno b. (v. assegno); operazioni b.; tecnica b.; contratto, sconto, credito b.; di banche: consorzio bancario. 2. s. m. (f. -a) Impiegato di banca: lo sciopero dei bancarî....
fondazióne
fondazione fondazióne s. f. [dal lat. fundatio -onis, der. di fundare «fondare»]. – 1. L’opera, l’attività di fondare, in senso proprio: iniziare la f. di una palazzina; terreno adatto alla f.; sistemi di fondazione. Più com. in senso più...
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