Abstract
Il welfare italiano necessita di essere implementato per rispondere ai nuovi bisogni individuali e sociali. Questi bisogni non possono essere soddisfatti solo dallo Stato e neppure dalle istituzioni pubbliche locali, che pure hanno un ruolo importante.
È necessario coinvolgere anche la società civile e gli operatori economici nell’organizzazione delle attività di welfare, specie di quelle, sempre più importanti, che si esprimono in servizi.
In questo quadro, il Legislatore ha introdotto la disciplina sui fondi sanitari integrativi i quali possono essere introdotti anche a livello aziendale, nell’ottica di farne uno strumento integrativo dei tradizionali interventi di retribuzione/incentivazione.
Fin dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale, avvenuta con la l. 23.12.1978, n. 878, è stata prevista la possibilità per i cittadini di integrare le prestazioni erogate dal servizio pubblico tramite il ricorso alle assicurazioni private o a forme di mutualità volontaria.
Solo la mutualità integrativa, nel cui ambito vanno ricompresi i fondi sanitari, appartiene al settore del non profit, essendo diretta a fornire prestazioni integrative a quelle fornite dal Ssn secondo logiche non orientate al profitto e fondate sul principio della solidarietà tra categorie occupazionali o gruppi di cittadini.
I fondi sanitari esistono e operano da diversi anni, ma solo in tempi relativamente recenti il legislatore si è preoccupato di dotarli di una specifica disciplina.
Con il d.lgs. 30.12.1992, n. 502, è stata introdotta la categoria dei fondi sanitari integrativi, divenuta operativa con l’emanazione del d.m. 27.10.2009, che ne ha definito le modalità di funzionamento.
Il quadro legislativo di seguito descritto è quello risultante dalle modifiche normative introdotte, a decorrere dal 1.1.2008, dall’art. 1, co. 197, lett. b), l. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
La legge finanziaria del 2008 ha, in particolare, superato l’iniziale distinzione tra fondi doc (rispondenti, cioè, ai requisiti di cui all’art. 9 d.lgs. n. 502/1992) e fondi non doc (tutti gli altri fondi sanitari) introdotta dal d.lgs. 18.2.2000, n. 41.
Tale ultimo decreto prevedeva che i fondi non doc, e cioè le casse e i fondi che offrono coperture sanitarie di tipo sostitutivo, i quali non si fossero adeguati ai requisiti oggettivi previsti dal d.lgs. n. 502/1992, subissero una graduale riduzione del beneficio fiscale.
La normativa attualmente in vigore prevede, invece, un’unica normativa di riferimento per tutte le forme di assistenza sanitaria, anche sotto il profilo fiscale.
I fondi sanitari risultano così divisi in due categorie: i «fondi sanitari integrativi» ex art. 9 d.lgs. n. 502/1992 e tutti gli altri fondi che non posseggono i requisiti previsti dal suddetto art. 9, denominati «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale».
I fondi sanitari integrativi ex art. art. 9 d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 19.6.1999, n. 229, hanno un carattere esclusivamente integrativo, essendo finalizzati «a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (…)».
Il legislatore ha voluto contenere l’attività dei fondi sanitari entro confini ben delimitati, sancendo anche il divieto di selezione degli iscritti.
L’art. 9 del d.lgs. n. 229/1999 ribadisce tale divieto per ben due volte. Da un lato, infatti, esso afferma che tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi (co. 3). Dall’altro lato, la lett. f) del medesimo comma subordina la costituzione dei fondi sanitari istituiti con atti di soggetti pubblici e privati alla condizione che tali atti contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi e di discriminazione nei confronti di particolari soggetti.
Il co. 4 del medesimo art. 9 definisce l’ambito di applicazione del decreto, individuando le prestazioni erogate dai fondi integrativi non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza nelle:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, fra le quali sono comprese, ai sensi del co. 5, le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Ssn; l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Ssn e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della saluta odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità;
b) prestazioni erogate dal Ssn non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Ssn è, dunque, fortemente condizionato dall’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (Lea), definibili come le prestazioni ed i servizi che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.
Il d.P.C.m. 29.11.2001 –come integrato dal successivo d.P.C.m. 16.4.2002 – ha provveduto alla «definizione dei livelli essenziali di assistenza».
Oltre ad effettuare una ricognizione puntuale di ciò che viene garantito a tutti i cittadini, il d.P.C.m. riporta un elenco di prestazioni ed attività che il Ssn non fornisce, o perché queste prestazioni non hanno come fine diretto la tutela della salute, o perché la loro efficacia non è sufficientemente provata in ambito scientifico o ancora perché il bilancio complessivo dei loro benefici in rapporto al costo risulta sfavorevole (tra le quali, gli interventi di chirurgia estetica, le medicine non convenzionali, le certificazioni mediche richieste per un interesse prevalentemente privato).
I fondi sanitari con caratteristiche diverse da quelle previste dal d.lgs. n. 502/1992 sono definiti con l’espressione «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale».
Tali enti e casse non solo integrano prestazioni del Ssn, erogando prestazioni che non si pongono in sostituzione a quelle fornite dallo stesso, ma offrono altresì misure di sostegno connesse a prestazioni che ricadono nei «livelli essenziali di assistenza» garantiti dal Ssn.
Con d.m. 31.3.2008 (cd. decreto Turco) sono stati individuati gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali.
In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto ha esteso gli ambiti di intervento dei fondi ex art. 9 d.lgs. n. 502/1992, nei limiti in cui non siano ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alle:
a) «prestazioni sociosanitarie»;
b) spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
c) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
d) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Ai sensi del co. 3 dell’art. 1 del decreto Turco, gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che non rientrano nell’ambito di operatività dei fondi ex art. 9 d.lgs. n. 502/1992, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
Tali ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
I fondi sanitari integrativi e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale sono disciplinati da due distinte disposizioni normative, operanti in primo luogo sul terreno fiscale.
Ai fondi ex art. 9 d.lgs. n. 502/1992 si applica l’art. 10 Tuir.
Tale norma sancisce la deducibilità dei contributi versati a tali fondi nella misura massima di euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si deve tuttavia tener conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del successivo art. 51, co. 2, lett. a) Tuir e di quelli versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza nel reddito della persona a carico. Inoltre, per l’usufruibilità della deduzione fiscale è necessario che tali fondi operino secondo le disposizioni dell’art. 9 d.lgs. n. 502/1992 e che eroghino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il cd. decreto Turco e successive modiche e integrazioni.
Diversamente, agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale trova applicazione il citato art. 51 Tuir in materia di redditi da lavoro dipendente.
Al riguardo è da segnalare che l’applicazione dell’art. 51, co. 1, lett. a) Tuir anche alle società di mutuo soccorso è data per scontata dal d.m. 31.3.2008 – il quale fa riferimento agli «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a)» del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 –mentre il suddetto art. 51, lett. a), fa riferimento esclusivamente agli «enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali».
Inoltre, la deducibilità ex art. 51 è possibile esclusivamente nei limiti in cui la contribuzione avvenga «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale». Occorre, pertanto che il fondo sanitario scaturisca da un contratto o da un accordo negoziale o da un regolamento proveniente dal datore di lavoro, essendo dunque possibile la deducibilità nei limiti in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente.
Ne consegue che, per le società di mutuo soccorso, l’applicazione dell’art. 51 Tuir sia ammissibile solo laddove l’iscrizione alla società di mutuo soccorso sia prevista a livello negoziale o con regolamento aziendale.
I contributi versati a detti enti e casse non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a euro 3.615,20. Anche in questo caso ai fini della determinazione del predetto limite si deve tener conto dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del suddetto art. 10, co. 1, lett. e-ter), Tuir.
Si evidenzia che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate (art. 49, co. 2, lett. a, Tuir).
Ai fini dell’utilizzabilità del trattamento fiscale agevolato di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), Tuir è necessario che siano rispettati gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, così come definiti dal decreto Turco e successive modifiche e integrazioni.
Come si è sopra rilevato, il d.m. 27.10.2009 ha modificato/integrato il precedente d.m. 31.3.2008 prevedendo altresì che i suddetti enti e casse garantiscano la copertura di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
In altre parole, gli enti e le casse sono tenuti ad erogare le citate prestazioni almeno nella misura del 20% dell’ammontare complessivo delle proprie risorse destinate a coprire le prestazioni sanitarie garantite ai loro assistiti.
Il rispetto della cd. soglia delle risorse vincolate è richiesto solo agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e costituisce la condizione perché i contributi versati a tali enti e casse non vadano a formare il reddito imponibile nella misura massima di € 3.615,20.
La ratio della soglia si sostanzia nell’individuare l’importanza sociale di talune prestazioni ed un loro limite minimo di erogazione, al fine di allineare l’Italia ai Paesi maggiormente sviluppati.
Il d.m. 27.10.2009 individua le modalità di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari. L’art. 3 del citato decreto stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno i fondi si iscrivono all’Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione. La norma stabilisce, inoltre, i diversi documenti e certificati che i fondi sanitari sono tenuti a produrre.
Nel “disciplinare tecnico” allegato al decreto, è stabilito che a partire dal 2011, ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, gli enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale trasmettono certificazione, a firma del legale rappresentante, che –ai fini del rispetto della soglia del 20% delle risorse vincolate – indichi, per l’anno precedente, al netto delle spese legali:
a) l’ammontare delle risorse impegnate che si riferiscono a prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate;
b) l’ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti
c) la percentuale dell’importo di cui alla lett. a) sull’importo di cui alla lett. b).
Inoltre, come emerge dal Manuale Utenti Compilatori del Sistema Informativo Anagrafe Fondi – SIAF, in sede di registrazione del Fondo, il sistema richiede la selezione della tipologia del fondo da inserire. La tipologia A) è quella dei fondi sanitari integrativi del Ssn istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 D.lgs. n. 502/1992, mentre la tipologia B è quella degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), Tuir.
L’art. 9 d.lgs. n. 502/1992 indica, al co. 3, le fonti istitutive dei fondi sanitari integrativi, identificando tali fonti nei:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori o liberi professionisti,promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
Il successivo co. 8, nel rinviare all’emanazione di un successivo regolamento, ha individuato l’oggetto delle disposizioni regolamentari nei seguenti ambiti:
- modalità di costituzione e di scioglimento;
- composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
- forme e modalità di contribuzione;
- soggetti destinatari dell’assistenza;
- trattamento e garanzie riservate al singolo sottoscrittore ed al suo nucleo familiare;
- cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
Nonostante l’attenzione dedicata alle fonti istitutive, mancano esplicite previsioni in ordine alla natura dei fondi.
Allo stato attuale, dunque, l’indagine in ordine alla disciplina applicabile ad un costituendo fondo sanitario non può prescindere dall’analisi dei fondi attualmente esistenti ed operanti in Italia e del regime giuridico ad essi applicato.
Come si è visto sopra, i fondi sanitari si distinguono in due tipologie: fondi integrativi ex art. 9 d.lgs. n. 502/1992, operanti esclusivamente negli ambiti di intervento non coperti dal Ssn e «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale», che erogano prestazioni sanitarie comprese nell’ambito di intervento del Ssn e che, per questo, sono definiti come “sostitutivi” .
L’attuale normativa nulla dispone in ordine alla natura giuridica dei fondi sanitari.
In mancanza di un’esplicita normativa al riguardo, nella prassi applicativa si è mutuato quanto al riguardo previsto per i fondi di previdenza complementare, alla cui disciplina normativa la (seppur scarna) regolamentazione dei fondi sanitari certamente si ispira.
I fondi sanitari possono essere, dunque, costituiti nella forma dell’associazione o della fondazione.
Come noto, l’associazione è un contratto fra più soggetti, volto al perseguimento di uno scopo comune.
Organi necessari dell’associazione sono l’assemblea e gli amministratori.
L’assemblea è formata dall’intera collettività degli associati – o dei delegati nel caso delle associazioni di massa –i quali partecipano attivamente alla vita dell’associazione, deliberando sulle materie di propria competenza con la presenza di almeno la metà degli associati.
Agli amministratori è, invece, riservata una competenza esclusiva in ordine alle decisioni operative, relative al compimento dei singoli atti.
L’opzione per la forma associativa non esaurisce lo spettro delle possibile scelte.
Una volta scelta la forma associativa, occorre, infatti, valutare se dotare il costituendo fondo di personalità giuridica.
L’acquisto della personalità giuridica prevista per i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 12 c.c. rileva ai fini dell’acquisto in capo al soggetto “riconosciuto” di autonomia soggettiva e patrimoniale.
Il riferimento contenuto nell’art. 9, co. 8, lett. b), del d.lgs. n. 229/1999 agli organi di amministrazione e controllo lascia supporre una preferenza del legislatore a che i fondi sanitari integrativi siano dotati di autonomia soggettiva e patrimoniale, requisito, quest’ultimo, che caratterizza in modo pieno gli enti riconosciuti.
Diversamente, la fondazione proviene da un atto unilaterale (o da una pluralità di atti unilaterali quando si tratta di fondazione costituita da più persone) con cui il fondatore (o i fondatori) si spoglia della disponibilità dei propri beni per la realizzazione di un determinato scopo cui i beni conferiti vengono vincolati.
Nella fondazione manca l’assemblea: unico organo interno è quello amministrativo, i cui membri, distinti rispetto ai soci fondatori, sono vincolati, nell’esercizio delle proprie funzioni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore. Per questi motivi, gli organi della fondazione sono considerati “serventi”.
Anche il modello tradizionale di fondazione ha subito una metamorfosi in sede di sua adozione come forma di attuazione di scopi di carattere previdenziale/assistenziale.
Detta trasformazione ha condotto ad una forte valorizzazione del ruolo degli amministratori e dello stesso fondatore nella vita dell’ente, in contrasto con la funzione servente dei primi rispetto allo scopo e con l’estraneità del secondo rispetto alla gestione.
Rimane fermo, come caratteristica essenziale del tipo fondazionale, l’elemento del vincolo del patrimonio allo scopo previdenziale mediante l’atto di fondazione.
Nelle fondazioni di carattere previdenziale/assistenziale, anche tale elemento della fondazione ha subito un’invitabile adattamento, in considerazione del fatto che il patrimonio del fondo è determinato dal contributo dei lavoratori – oltre che dei datori di lavoro nel caso di contribuzione bilaterale –con la conseguenza che i beneficiari del fondo vengono ad identificarsi con chi conferisce alla fondazione il patrimonio vincolato allo scopo
Ecco allora che, nella versione “adattata” di fondazione, l’elemento patrimoniale non è considerato l’unico rilevante, con la conseguenza che la fattispecie fondazionale è considerata caratterizzata da due elementi base:
a) la destinazione del patrimonio allo scopo (previdenziale);
b) il programma e l’organizzazione interna funzionali allo scopo medesimo.
I fondi sanitari integrativi-sostitutivi possono essere costituiti anche nella forma di società di mutuo soccorso.
Le società di mutuo soccorso trovano una specifica disciplina nella l. 15.4.1886, n. 3818 «Costituzione legale delle società di mutuo soccorso».
Tale legge è attualmente vigente in virtù del co. 1 dell’art. 1, d.lgs. 1.12.2009, n. 179 che, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ne ha ritenuto indispensabile la permanenza.
La suddetta disciplina, di seguito descritta nei suoi punti essenziali, è stata integrata, ma non modificata nella sostanza dalla legislazione successiva.
Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 3818/1886, possono conseguire la personalità giuridica le società operaie di mutuo soccorso che si propongono di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e/o il venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.
Il riferimento alle società “operaie” di mutuo soccorso risulta, oggi, anacronistico.
Dottrina e giurisprudenza successive hanno interpretato evolutivamente ed estensivamente la norma in esame, ritenendo che la legge 1886 sia applicabile a tutte le società costituite tra soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente e, comunque, a tutte le persone che siano soggette a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Le società di mutuo soccorso possono, dunque, erogare sussidi per il caso di malattia a mezzo di “servizi sanitari integrativi” del Ssn, in conformità al d.lgs. n. 502/1992, sia in denaro che in natura, e ciò sia direttamente, sia mediante convenzione con imprese assicuratrici e presidi sanitari abilitati.
L’art. 2, co. 2, l. n. 3818/1886 dispone poi che «eccettuate le spese di amministrazione, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest’articolo e nel precedente». Secondo la pacifica interpretazione di tale norma, le società di mutuo soccorso non possono, quindi, distribuire avanzi di gestione tra i soci, sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo (compresi i ristorni).
Corollario di ciò è l’inammissibilità di partecipazione alle società di mutuo soccorso di soci avventori o finanziatori e, quindi, all’emissione di strumenti finanziari di qualsiasi genere, nonché l’esclusione di qualsiasi diritto dei soci ad ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, come in caso di scioglimento della società.
L’art. 3 della legge prevede una disciplina esaustiva del contenuto dell’atto costitutivo che deve essere stipulato per atto pubblico (l’art. 3 l. n. 3818/1886 si riferisce all’ “atto notarile” ma, considerata l’epoca in cui la legge è stata emanata, è pacifico che tale espressione si riferisca all’atto pubblico).
Tale atto deve determinare espressamente: la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri ed i diritti dei soci; le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali; delle elezioni e delle deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindacai; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci con l’indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società, le modificazioni dello statuto.
L’art. 4 prevedeva la registrazione della mutua nel registro delle società. Tale registro è rimasto in vigore fino all’entrata in vigore del d.P.R. n. 581/1985, che ha istituito il registro delle imprese. A seguito della attuazione del registro delle imprese, si è posto il problema dell’iscrivibilità della società di mutuo soccorso in tale ultimo registro. La giurisprudenza si è prevalentemente orientata in senso positivo. Tale conclusione risulta essere la più logica e ragionevole. Non si vede, infatti, il motivo per cui una società di mutuo soccorso che doveva essere pacificamente iscritta nel registro delle società fino al 1995, successivamente a tale data non potrebbe mantenere l’iscrizione nel nuovo registro istituito in sostituzione del primo.
Indicazioni in tal senso provengono, peraltro, da alcune norme di legge (v. art. 27 d.P.R. n. 581/1995) e da disposizioni civilistiche successive alla riforma del diritto societario (v. artt. 2545 octiesdecies, co. 2 e 3, c.c.; art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.).
L’acquisto della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle imprese, presuppone l’applicabilità delle disposizioni del codice civile che regolano l’iscrizione delle società di capitali e cooperative e, in particolare, gli artt. 2523, 2330 e 2436 c.c. in materia di deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società e di deposito, iscrizione e pubblicazione delle relative modificazioni).
Per ciò che concerne gli organi di controllo, è previsto che gli amministratori siano iscritti tra i soci effettivi della società. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili dell’adempimento dei doveri inerenti il loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, della piena osservanza degli statuti sociali.
Elementi caratterizzanti le società di mutuo soccorso sono, naturalmente, l’assenza di scopo di lucro e la mutualità, ovvero il principio del reciproco sostegno tra i soci con cui si garantisce ad essi la copertura di determinati rischi personali e/o economici.
Le somme versate dai soci rappresentano la partecipazione dei soci stessi alla solidarietà di gruppo.
Il fondo mutualistico serve principalmente a garantire le prestazioni che si prevede che i soci richiederanno, oltre a coprire le spese di gestione. Il rimborso, reso al socio bisognoso, resta tuttavia legato alla consistenza dei fondi esistenti, per cui non vi è certezza sul valore dell’indennizzo che potrà essere erogato allo stesso. Il rapporto che lega la società e il socio è, pertanto, di tipo associativo e non contrattuale, posto che il rischio ricade sui singoli soci e non sulla società, come invece avviene nel caso del rapporto di tipo assicurativo. Ciò che conferma la finalità assistenziale e non commerciale della società medesima.
Inoltre, a differenza di quanto avviene nel caso di assicurazione di malattia, la copertura sanitaria non è generalmente condizionata al raggiungimento di particolari limiti di età e la facoltà di recesso spetta unicamente al socio alle scadenze predeterminate.
Art. 9 d.lgs. 30.12.1992, n. 502; Art. 9 d.lgs. 19.6.1999, n. 229; d.lgs. 18.2.2000, n. 41; d.P.C.m. 29.11.2001; d.P.C.m. 16.4.2002; art. 1, co. 197, lett. b), l. 24.12.2007, n. 244; d.m. 31.3.2008; d.m. 27.10.2009.
AA.VV., I fondi sanitari integrativi. Quale futuro per la sanità italiana?, Nomisma, a cura di, Milano, 2003; AA.VV., L’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito del welfare contrattuale, Fisascat, a cura di, nazionale, in Laboratorio Terziario, 2009, n. 1, suppl. 2.; Barigozzi F., Assicurazione sanitaria, in Riv. pol. econ., 2006, 217-256; De Vincenti, C., Il libro verde sul welfare. Prospettive deboli per problematiche strutturali in Riv. pol. Soc., 2009, n. 1, 46-60; Muraro, G.-Rebba, V., I fondi sanitari integrativi, Padova, 2004.