fondiario
Relativo a fondi (cioè a beni immobili), o che consiste di fondi.
Secondo la definizione di V. Pareto comunemente accolta, ogni bene naturale (terre, acque, miniere ecc.) che, con i capitali mobiliari e personali, concorre alla produzione del reddito nazionale.
Quelli su cui s’impernia il sistema tavolare di pubblicità dei diritti su beni immobili.
L’imposta sui terreni nella sua moderna struttura; f. o prediale fu detta anche qualsiasi imposta sul prodotto della terra, comunque applicata nelle varie epoche, commisurata cioè al numero dei capi di bestiame o alla superficie dei terreni, o al prodotto lordo di questi (tipica la decima f.) o al prodotto netto, e inclusiva o no dell’imposta sui fabbricati.
Il guadagno differenziale (➔ rendita della terra) che ricava dalla produzione il proprietario del fondo in rapporto alle qualità naturali e indistruttibili del suolo e in conseguenza sia della necessità che spinge a mettere contemporaneamente a coltura anche terre meno fertili o più distanti dal mercato ‒ data la scarsità insuperabile di quelle più fertili e più vicine ‒ sia della produttività decrescente delle successive applicazioni di capitale e lavoro sulla stessa terra.
Trasformazione dell’ordinamento produttivo in agricoltura, realizzata in seguito a un intervento pubblicistico nell’economia privata, mediante una ridistribuzione della terra o un riordinamento del regime fondiario. In senso stretto, la riforma f. si distingue da quella agraria, che riguarda il cambio del regime dei contratti posti in essere ai fini della produzione, ma comunemente si parla di riforma agraria per intendere invece quella fondiaria.