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Fondo interbancario di tutela dei depositi

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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Fondo interbancario di tutela dei depositi


Costituito nel 1987, inizialmente ad adesione volontaria, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. L’attività del F. è disciplinata dallo statuto e dal regolamento, con l’obiettivo di garantire i depositanti delle banche consorziate, le quali provvedono a fornire le risorse finanziarie necessarie a salvaguardare i depositanti. Al F. aderiscono tutte le banche italiane a eccezione di quelle di credito cooperativo, che fanno parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Per le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia (laddove queste ultime non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente), l’adesione al F. è obbligatoria. Al contrario, per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia l’adesione è volontaria e volta a integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. In base al d. legisl. 40/24 marzo 2011, con il quale il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2009/14/CE, il F. garantisce un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi. Gli organi del F. sono l’assemblea, il consiglio, il comitato di gestione, il presidente, il vice presidente, il collegio dei revisori e il segretario generale. I membri del consiglio sono eletti dall’assemblea. Membro di diritto del consiglio è il presidente dell’Associazione bancaria italiana.

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