FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (cfr. bretton woods, App. II, 1, p. 454)
Nel primo anno della sua attività, iniziata il 1° marzo 1947, il Fondo ha ceduto valuta, principalmente a favore di paesi europei, per un importo complessivo di circa mezzo miliardo di dollari. È seguito, tuttavia, un lungo periodo di scarsa attività, durante il quale furono pochi i paesi che si rivolsero al Fondo per assistenza finanziaria, e quei pochi acquistarono importi di valuta estera di entità modesta. Al fine di attivare l'uso delle proprie risorse e di renderlo più agevole ai paesi membri, il Fondo in questo periodo introdusse la possibilità di stipulare cosiddetti stand-by agreements (accordi di massima"), mediante i quali i paesi interessati acquistano il diritto di prelevare senz'altro, in un secondo tempo, valuta dal Fondo nei limiti di importo e di tempo precedentemente concordati.
Grazie alle ampie risorse disponibili dopo questo prolungato periodo di scarsa attività, il Fondo è stato d'altra parte in grado di intervenire tempestivamente e con importi massicci in occasione delle tensioni di bilancia dei pagamenti nell'autunno 1956, seguenti alla crisi di Suez, mettendo a disposizione della sola Inghilterra più di mezzo miliardo di dollari e concedendo importi notevoli, sebbene inferiori, alla Francia, all'India e all'Argentina. In seguito a questi interventi e agli impegni, anch'essi di notevole portata, derivanti da stand-by agreements, le disponibilità libere del Fondo nel periodo 1957-58 si ridussero sensibilmente, tanto da indurlo a procedere, nel corso del 1959, ad un aumento delle quote di sottoscrizione in misura del 50%, da versarsi il 25% in oro o dollari e il 75% in moneta nazionale, come le quote originarie. In tal modo, a fine 1959 le risorse disponibili per interventi finanziarî a favore di paesi membri, ammontavano a quasi 3 miliardi di dollari in oro e oltre 10 miliardi in valute dei paesi membri. Per l'Italia, che non ha mai fatto uso delle risorse del Fondo, la quota in tale occasione è stata portata da 180 a 270 milioni di dollari.
La concessione di prestiti a breve scadenza, pur essendo la più appariscente, non costituisce tuttavia l'unica attività del Fondo. Esso consiglia i paesi membri e collabora con essi affinché possano adempiere alle disposizioni statutarie che, oltre all'obbligo del versamento della quota, comportano quello di non modificare la propria parità monetaria se non per correggere squilibrî- fondamentali e di astenersi da restrizioni sui pagamenti correnti internazionali e da discriminazioni valutarie. Solo una minoranza di paesi (Stati Uniti, Canada, nonché i paesi latino-americani dell'area del dollaro) hanno accettato integralmente gli obblighi elencati all'art. VIII dello statuto del Fondo, e di conseguenza solo le monete degli stessi paesi vengono considerate dallo stesso Fondo convertibili. Tutti gli altri paesi si avvalgono delle deroghe dagli obblighi generali, previste dall'art. XIV. Con la dichiarazione della convertibilità esterna della propria moneta da parte di numerosi paesi alla fine del 1958, ci si è avvicinati notevolmente ad una situazione di libertà valutaria internazionale. Le consultazioni più recenti delle autorità del Fondo sono intese ad indurre il maggior numero di paesi possibile a passare anche formalmente dal regime dell'art. XIV a quello dell'art. VIII, rendendo in tal maniera convertibile la propria moneta e assicurando la libertà dei pagamenti internazionali.
Bibl.: FMI, Annual Reports, Washington 1947-60; id., The first ten years of the International Monetary Fund, Washington 1956; B. Tew, International monetary co-operation 1945-52, New York 1952; P. Baffi, Il Fondo monetario internazionale, in Nuova antologia, nov. 1957.