fondo svalutazione
Fondo istituito a rettifica di un’attività, per prendere in considerazione eventuali perdite di valore. La costituzione di un f. s. è da ricondurre all’applicazione del principio di prudenza, che impone di considerare le eventuali perdite, anche se solo temute. In tale ottica, nel momento in cui sussistono circostanze e condizioni oggettive che possono far ritenere che il valore delle attività sia soggetto a una riduzione, è necessario, al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un’azienda, procedere alla diminuizione del valore dell’attività, iscrivendo un costo in conto economico e costituendo il corrispondente f. s., che deve essere registrato nell’attivo di stato patrimoniale, a diretta deduzione della voce cui si riferisce. Esempi di f. s. sono il f. s. crediti e i f. di s. riferibili alle attività immobilizzate (impianti, macchinari, marchi). I crediti, per es., devono essere iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo; di conseguenza è necessario svalutare il valore nominale, iscrivendo un costo in conto economico e costituendo il corrispondente f. svalutazione. Per quanto riguarda le immobilizzazioni (➔), la costituzione di un f. s. è subordinata al verificarsi di una perdita durevole di valore, per cui il f. s. non è destinato ad accogliere e rappresentare oscillazioni temporanee, quanto decrementi permanenti dello stesso.