formazione professionale
formazióne professionale locuz. sost. f. – Insieme di azioni finalizzate a sviluppare attitudini e conoscenze necessarie a rispondere, in modo adeguato, all’offerta di lavoro. Un ruolo chiave nel finanziamento della f. p. viene svolto dal Fondo sociale europeo (FSE), che ha il compito di promuovere un elevato livello di occupazione, la parità tra uomini e donne, la coesione sociale ed economica. La Costituzione italiana garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (art. 35); attribuisce inoltre alle regioni la potestà legislativa in materia di f. p., nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117). L’obiettivo formativo viene perseguito, in particolare, attraverso la stipula di contratti di lavoro aventi causa mista. Essi si caratterizzano per la tassatività della durata, la possibilità di assumere con inquadramento inferiore a quello previsto per la qualifica da conseguire, la presenza di sgravi contributivi, l’obbligo di assicurare un percorso formativo programmato. Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al lavoratore, oltre alla retribuzione, una specifica attività formativa, mentre il lavoratore, da parte sua, oltre a rendere la prestazione dedotta in contratto, è tenuto a seguire con diligenza la formazione programmata. In questa prospettiva si inserisce l’attuale disciplina dell’, confluita nel d.lgs. 167/2011, che prevede: a) l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Tra gli strumenti che, pur non costituendo rapporti di lavoro subordinato, perseguono finalità formative a favore dei giovani rientrano: i piani di inserimento professionale (l. 451/94, l. 608/96 e l. 52/98), strumenti finalizzati a favorire l’acquisizione di nuove professionalità da parte dei giovani disoccupati attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e attivati da aziende operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE 2052/88 e 328/88 e nelle zone caratterizzate da un rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro; la borsa lavoro (art. 26, l. 196/1997); i tirocini formativi e di orientamento (art. 18, l. 196/1997). La Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2005, ha dichiarato illegittima la disciplina dei tirocini estivi di orientamento (art. 60, d. lgs. 276/2003), in quanto, essendo riconducibile alla f. p. ex art. 117, comma 3, Cost., devono ritenersi di competenza esclusiva delle regioni.