Formazione
A partire dalla fine del 20° sec., il termine formazione si è affermato anche a discapito dei termini educazione e istruzione ai quali veniva spesso associato. A parte l'uso frequente, spesso indiscriminato, del termine, anche il suo significato è venuto assumendo connotazioni tecniche più specifiche sia nel dibattito specialistico sia nelle fonti normative. In particolare, il termine appare ormai sistematicamente connesso ai diversi tipi e livelli di preparazione e di specializzazione dell'attività professionale, intesa peraltro in senso lato, come anche in riferimento alla cosiddetta formazione continua, permanente e ricorrente. In relazione alle trasformazioni subite dal mercato del lavoro, ma anche alle più avanzate richieste di competenze specialistiche in diversi campi (aziendale, tecnico, artistico, della comunicazione e dei sevizi sociali), il legislatore è stato indotto a introdurre nuovi strumenti e servizi formativi, e quindi a orientarsi verso la delineazione di un sistema integrato di istruzione e di formazione professionale.
Formazione artistica e musicale. - Nel quadro del sistema formativo italiano, la formazione artistica e musicale ha trovato una ridefinizione e un inquadramento unitario con la l. 21 dic. 1999 nr. 508, che ha in effetti delineato il "sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale", nel quadro delle istituzioni di alta cultura previste dall'art. 33 della Costituzione. In tale sistema sono confluite le istituzioni, antiche e meno antiche, che operavano nel precedente ordinamento, prive fino ad allora di un quadro di riferimento didattico e amministrativo unitario. Si tratta delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici (nei quali sono stati trasformati i preesistenti Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza). Le istituzioni citate sono definite dalla legge "sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione". Sono tutte dotate di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile (il regolamento recante i criteri dell'autonomia è stato emanato con d.p.r. 28 febbr. 2003 nr. 132). Nei confronti di tali istituzioni, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dalla legge. Presso lo stesso ministero opera un Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), con funzioni consultive e di proposta in materia di regolamenti didattici, di personale docente, di programmazione dell'offerta formativa delle predette istituzioni. Almeno i tre quarti dei componenti di tale consiglio vengono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico, amministrativo e degli studenti; gli altri componenti sono nominati dal ministro competente e dal Consiglio universitario nazionale (CUN). In analogia al sistema universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale realizzano sia corsi di istruzione superiore, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sia corsi di perfezionamento e di specializzazione. In conseguenza, esse rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. È prevista l'equipollenza fra detti titoli di studio e quelli universitari ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici.
Appositi regolamenti disciplinano i requisiti di qualificazione delle istituzioni e dei docenti, i criteri di idoneità delle sedi, il sistema dei crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche, la valutazione dell'attività complessiva delle istituzioni stesse. Il quadro normativo così delineato dalla legge del 1999 ha finalmente colmato il vuoto di una disciplina generale del settore che aveva a lungo paralizzato ogni aggiornamento istituzionale, organizzativo e didattico di questo tipo di istituzioni formative, e ostacolato le loro stesse possibilità di sviluppo. Con le innovazioni così introdotte nel settore della formazione artistica e musicale si è pure allargato e meglio definito il quadro delle possibilità offerte dal cosiddetto terzo livello di istruzione che, in Italia, quasi un'eccezione in Europa, è rimasto per lungo tempo limitato al solo filone degli studi universitari.
Istruzione e formazione professionale
Tra il 1996 e il 2003, attraverso significativi interventi normativi, in Italia si è provveduto a ridefinire, ad aggiornare e a sviluppare il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Le prime linee di una formazione professionale non scolastica sono state individuate nell'Accordo per il lavoro siglato dal governo con le parti sociali il 24 sett.1996. In esso si stabiliva che il percorso postobbligatorio non scolastico dovesse essere configurato come un settore "flessibile di opportunità a completamento dell'offerta formativa". Per consentire il passaggio fra i diversi settori di istruzione-formazione si prevedeva una disciplina di certificazione e riconoscimento di "crediti formativi". Lo stesso accordo per il lavoro proponeva la valorizzazione, sotto il profilo formativo, dell'apprendistato e dei contratti di formazione-lavoro. Con la l. 24 giugno 1997 nr. 196, in materia di promozione dell'occupazione, è stato istituito un fondo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dove far confluire tutti i contributi destinati al finanziamento delle iniziative di formazione professionale. In materia di apprendistato si è stabilito che l'impegno formativo per l'apprendista deve essere pari ad almeno 120 ore medie annue, impegno che può essere ridotto nel caso in cui il soggetto sia già in possesso di un titolo di studio postobbligo o di un attestato di qualifica professionale. È stata prevista anche la possibilità di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali attraverso forme di tirocinio pratico e stages; i crediti acquisiti con tali attività sono utilizzabili per l'accensione di un rapporto di lavoro. La l. 1997/196 prevedeva anche (art. 17) il riordino della formazione professionale in base ai seguenti criteri generali: valorizzazione della formazione professionale attraverso moduli flessibili correlati alle diverse realtà produttive locali; realizzazione di stages per favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; definizione di criteri di certificazione delle competenze acquisite.
Il d. legisl. 31 marzo 1998 nr. 112, nel quadro del conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, ha delegato alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale; da parte loro, i Comuni sono stati investiti della competenza per realizzare interventi integrati di orientamento scolastico e professionale. L'aspetto più innovativo del provvedimento ha riguardato il trasferimento alle Regioni degli istituti professionali statali nel cui ambito non siano attivati corsi di istruzione di durata quinquennale. In sostanza, alle Regioni sono passati quegli istituti professionali i cui corsi sono finalizzati soltanto al rilascio di qualifiche e non di diplomi. Una definizione comprensiva di ciò che il legislatore intende per formazione professionale è contenuta nell'art. 141 del precedente d. legisl., nel quale si precisa che di essa fanno parte tutti gli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale, compresa la formazione tecnico-professionale superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive. Da tali interventi sono esclusi tutti quei percorsi di istruzione abilitati a rilasciare titoli di studio. Altra tappa importante è consistita (art. 68, l. 17 maggio 1999 nr. 144) nella previsione di estendere l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età: obbligo da assolvere, oltre che nel sistema di istruzione scolastica, anche in quello della formazione professionale regionale, nonché in percorsi integrati di istruzione e formazione e nell'esercizio dell'apprendistato. È evidente il disegno unitario e organico che emerge dall'insieme dei provvedimenti sopra richiamati, anche se ancora almeno in parte in corso di concreta attuazione. Da segnalare, intanto, che la l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3, recante modifiche al titolo v della Costituzione ha fissato, anche in materia di istruzione, la distinzione fra legislazione esclusiva e legislazione concorrente. In conseguenza, spettano alla competenza esclusiva dello Stato 'le norme generali dell'istruzione'; sono materia di legislazione concorrente 'l'istruzione', ma non 'l'istruzione e la formazione professionale', che invece rientra nella legislazione esclusiva delle Regioni. Cosicché le Regioni, che avevano una competenza limitata alla sola formazione professionale, sono venute ad assumere una potestà legislativa esclusiva sull'intero settore dell'istruzione e formazione professionale. Conviene ricordare che la popolazione studentesca che utilizza il canale degli istituti professionali si aggira intorno al 20% dell'intera popolazione scolastica della relativa fascia di età; si tratta, anzi, di una popolazione studentesca che ha fatto notare una certa crescita nell'ultimo decennio, passando dal 18,9% del 1993-94 al 21,5% del 2005-06, crescita, questa, tanto più significativa se si considera la forte contrazione fatta registrare nello stesso periodo dalla popolazione studentesca frequentante gli istituti tecnici. Anche gli allievi dei corsi di formazione professionale regionale sono venuti crescendo nel corso degli ultimi anni (nel 2002-03 questi corsi risultavano frequentati da 916.140 unità).
La legge delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione, 28 marzo 2003 nr. 53, ha definitivamente esplicitato la compartecipazione dello Stato e delle Regioni nel sistema formativo complessivo, articolato in due sottosistemi: quello dell'istruzione in senso proprio e quello dell'istruzione e formazione professionale, nei quali il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni si realizza "secondo livelli essenziali di prestazione che sono definiti su base nazionale". Più specificamente, il secondo ciclo di istruzione comprende il "sistema dei licei", di durata quinquennale, e il "sistema dell'istruzione e della formazione professionale", di durata almeno quadriennale, i cui titoli e le cui qualifiche sono condizione per l'accesso all'"Istruzione e formazione tecnica superiore" (v. oltre); inoltre, con l'aggiunta di un apposito corso annuale, è consentito sostenere l'esame di Stato, utile per l'accesso ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica e musicale. Viene altresì assicurata e assistita la possibilità di passare dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale, e viceversa, mediante specifiche iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo viene certificata in appositi 'crediti' che possono essere fatti valere sia per la ripresa degli studi eventualmente interrotti, sia nei passaggi fra i diversi percorsi formativi. Sia i titoli sia le qualifiche conseguiti hanno validità, oltre che sul territorio regionale e nazionale, anche nei Paesi che aderiscono all'Unione Europea. Con specifiche certificazioni di competenza sono riconosciute altre eventuali esperienze formative (esercitazioni pratiche, stages realizzati in Italia o all'estero, periodi di inserimento in realtà culturali, sociali, produttive, professionali o dei servizi). La legge, unificando in un unico percorso i due precedenti e separati rami dell'istruzione professionale statale e della formazione professionale regionale, si propone di garantire ai giovani che scelgono questo canale l'acquisizione di una preparazione professionale non disgiunta da una preparazione culturale adeguata a tale livello formativo, nonché di usufruire di pari opportunità rispetto a coloro che scelgono il percorso liceale. Uno degli aspetti più innovativi previsti dal nuovo quadro normativo, consiste nel fatto che le scelte dei giovani, all'interno del secondo ciclo di studi, fra i due percorsi formativi, diventano sì delle scelte determinate, ma non rigidamente definitive, data la possibilità di passare dall'uno all'altro sottosistema con un'opportuna integrazione didattica realizzata all'interno delle stesse istituzioni educative. Ciò dovrebbe concorrere, fra l'altro, a contenere i fenomeni di interruzione e di abbandono degli studi nella corrispondente fascia di età. Inoltre, l'accesso diretto ai corsi dell'istruzione tecnica superiore per i diplomati degli istituti professionali, nonché la possibilità per gli stessi diplomati di accedere, dopo la frequenza di un anno integrativo, ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica e musicale, dovrebbe favorire l'aumento della frequenza del settore terziario degli studi. La stessa l. nr. 53 del 2003, riallacciandosi a quanto specificato dall'art. 18 nella già citata l. 1997/196, prevede anche una nuova disciplina in materia di alternanza scuola-lavoro. In particolare, si afferma che gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età hanno la possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa e sulla base di convenzioni con imprese, associazioni di categoria o con enti pubblici e privati; per facilitare la realizzazione di detto obiettivo, le istituzioni formative possono programmare 'corsi integrati' con piani di studio interessanti i due sistemi, nonché con l'apporto di operatori di entrambi i fronti.
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Le esigenze del mondo economico e produttivo, di quello industriale, ma soprattutto del cosiddetto terzo settore, hanno indotto a progettare un livello formativo superiore, di preparazione più avanzata rispetto all'istruzione-formazione che veniva assicurata dai tradizionali istituti tecnici e istituti professionali. Sul fronte, infatti, di un terzo livello di studi tecnici superiori non universitari, l'Italia figurava come uno dei pochi Paesi, anche in area europea, a essere quasi del tutto sprovvisto di istituzioni adeguate ai bisogni di un'economia avanzata.
Il problema consisteva nella necessità di corrispondere alla richiesta di professionalità più flessibili, provvedendo a preparare dei tecnici con profili formativi più elevati sia dal punto di vista strettamente tecnico-professionale sia da quello scientifico-culturale. Hanno spinto in tale direzione la revisione assai frequente dei modelli produttivi, organizzativi e commerciali, l'aggiornamento continuo delle tecnologie e dei prodotti stessi, la mobilità del lavoro e la riconversione professionale, tutti fenomeni imposti dallo sviluppo e dalla crescente concorrenza internazionale. Nello spostare l'interesse di almeno una parte dell'utenza verso un segmento formativo postsecondario, non universitario, della durata di 2 o 3 anni, si sono tenute presenti alcune esperienze straniere, come le Fachhochschulen e le Berufsakademien tedesche e i francesi Brevet de technicien supérieur e Diplôme universitaire de technologie. Si è dovuto tener conto anche dell'opportunità di dotare i nostri tecnici di titoli di studio comparabili che permettessero la loro circolazione nei Paesi dell'Unione Europea. L'istituzione dei diplomi universitari, voluta dalla l. 19 nov. 1990 nr. 341, che, seppur collocati in ambito accademico, si propongono la formazione di profili di professionalità specializzata, è stata un primo passo nella direzione predetta, rivelatosi però non sufficiente a coprire tutta la possibile utenza interessata, anche perché la tradizione accademica dell'università ha spesso prevalso sulle aspettative delle imprese. A muoversi più specificamente nella prospettiva della formazione tecnica superiore non universitaria sono state alcune disposizioni legislative successive, come la l. 27 dic. 1997 nr. 449, dove si dice che lo Stato e le Regioni, nel quadro di un "sistema formativo integrato", concordano intese per la realizzazione di "corsi di formazione superiore non universitaria". Il nuovo quadro istituzionale è stato definito dalla l. 17 maggio 1999 nr. 144. L'art. 69 di detta legge definisce appunto il "sistema della istruzione e formazione tecnica superiore", al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Tale tipo di istruzione rientra in quello che la stessa legge definisce il "sistema di formazione integrata superiore", avendo riguardo anche ad altre iniziative formative, come la formazione professionale di secondo livello, da tempo curata dalle Regioni, e la più limitata esperienza dei corsi d'istruzione postsecondaria realizzati dalle istituzioni scolastiche, grazie anche ad appositi finanziamenti del Fondo sociale europeo. Si tratta, come si vede, di iniziative diverse, alle quali la l. nr. 144 del 1999 ha cercato di dare un inquadramento per quanto possibile unitario, onde prevenire una dispersione di impegni e di risorse. Le maggiori aspettative sono comunque concentrate sugli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, che si configurano appunto come un nuovo canale di formazione di terzo livello. Le Regioni hanno il compito di programmare i relativi corsi sulla base di linee guida definite d'intesa fra il ministro dell'Istruzione, quello del Lavoro, la Conferenza unificata Stato-Regioni e le parti sociali. Alla progettazione tecnica concorrono università, istituti di istruzione secondaria, enti pubblici di ricerca, imprese e associazioni. I corsi, della durata compresa tra i due e i quattro semestri, prevedono forme di alternanza fra studio ed esperienze pratiche. A conclusione dei corsi vengono rilasciati titoli validi per il sistema di istruzione nazionale e accreditabili in sede internazionale, ovvero qualifiche professionali di secondo livello riconosciute dalle Regioni. A partire dall'anno 1999-2000 è stato avviato un piano di sperimentazione dei corsi IFTS. Intanto, la l. 28 marzo 2003 nr. 53, che prevede un generale riordinamento del sistema di istruzione, fa esplicito riferimento ai predetti istituti, considerando l'accesso ai corsi dell'IFTS come il naturale terzo livello di istruzione per i diplomati dei corsi secondari di istruzione e formazione professionale disciplinati dal nuovo sistema formativo.
bibliografia
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