assunzione, forme per l'
assunzione, forme per l’ Modalità con le quali avviene l’a., che è il momento in cui si costituisce il rapporto di lavoro subordinato. Il nostro ordinamento prevede alcuni limiti all’autonomia negoziale nella fase dell’assunzione. È vietata, per es., l’a. al lavoro dei minori di 15 anni, chiamati fanciulli, mentre per i minori di 18 anni vige il divieto di a. per i lavori nocivi.
La disciplina che regola le modalità di a. risale alla l. 264/1949, che prevedeva l’esercizio diretto ed esclusivo da parte dello Stato della funzione del collocamento, basato sulla formazione di graduatorie di avviamento di prestatori di lavoro in relazione alla loro qualificazione professionale e sul meccanismo della richiesta numerica. La l. 223/1991 ha introdotto la facoltà di a. di tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, mentre la l. 608/1996 ha istituito il meccanismo dell’a. diretta, in base al quale i rapporti di lavoro possono costituirsi senza l’intervento di soggetti pubblici, salvo obbligo di comunicazione. La l. 469/1997 ha soppresso il monopolio pubblico del collocamento, decentrando presso Regioni ed enti locali le funzioni connesse al collocamento dei lavoratori e le politiche attive del lavoro, e offrendo la possibilità anche alle imprese private di mediare tra domanda e offerta di lavoro. Attualmente sono previste alcune norme in caso di a. di particolari tipologie di lavoratori. La l. 68/1999 stabilisce a. obbligatorie nel caso di lavoratori disabili, sulla base di quote di riserva. Il d.d.l. 3249/2012, per favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone con disabilità, prevede l’inclusione di tutti i dipendenti assunti con vincolo di subordinazione come base per il calcolo della quota di riserva. Prevede, inoltre, maggiori e più incisivi controlli per contrastare l’abuso dell’istituto degli esoneri riservato ad alcuni datori di lavoro. Per gli stranieri, nel caso abbiano cittadinanza europea, vale il principio della libera circolazione dei lavoratori, mentre nel caso ne siano privi, l’assunzione avviene secondo la programmazione dei flussi di ingresso con rispetto delle percentuali massime stabilite (d. legisl. 286/1998, cosiddetta Bossi-Fini).
L’a. del lavoratore può prevedere un patto di prova, cioè una clausola apposta al contratto con cui le parti subordinano l’a. definitiva all’esito positivo di un periodo di prova: la funzione della prova è, da un lato, quella di permettere all’impresa di verificare l’utilità della prosecuzione del rapporto di lavoro e la capacità professionale dell’occupato, e, dall’altro, quella di consentire al dipendente di valutare la sua convenienza al posto di lavoro; la durata massima del periodo di prova è prevista dal contratto collettivo e non può in ogni caso superare i 6 mesi. Il periodo di prova è in Italia più breve che nella media dei Paesi OCSE (➔ lavoro, legislazione di protezione del).
In alcuni casi, l’a. può avvenire secondo contratti a contenuto formativo (definiti anche ‘contratti a causa mista’), che permettono l’inserimento nel mercato del lavoro, offrendo al contempo formazione professionale. La cosiddetta legge Biagi ha introdotto significative novità nella disciplina dei contratti a contenuto formativo. Il contratto di formazione e lavoro è stato sostituito da quello di inserimento, finalizzato all’inserimento o al reinserimento del lavoratore nel mercato mediante un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali a un determinato contesto occupazionale. Il tirocinio formativo, o stage (➔ tirocinio; apprendistato), è uno strumento riservato ai giovani che contempla un progetto formativo redatto dal datore di lavoro; in questo caso, però, fra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro e dunque non sorge il diritto alla retribuzione. Il d. d. l. 3249/2012 prevede tuttavia il riconoscimento di una indennità (➔), anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Nel contratto di apprendistato, infine, allo scambio tra prestazione lavorativa e remunerazione si aggiunge un obbligatorio percorso formativo del dipendente.