FORMULA
. Epigrafia. - Formule epigrafiche sono le speciali espressioni e formulazioni del linguaggio usato nelle iscrizioni greche e latine o con rigida e costante stilizzazione o con qualche elasticità, a seconda delle diverse categorie d'iscrizioni. Il loro studio costituisce uno degli oggetti precipui dell'epigrafia, e mentre dall'una parte serve ad arricchire la nostra conoscenza di alcuni aspetti del mondo antico, porge dall'altra il mezzo migliore di ricostruzione e d'interpretazione di alcune parti dei testi epigrafici.
Ogni categoria d'iscrizioni ha dunque le sue formule caratteristiche, quelle, cioè, più frequentemente usate, onde le categorie delle formule sono tante, quante sono le categorie in cui si sogliono classificare le iscrizioni, le quali categorie poi sono sostanzialmente le stesse nell'epigrafia greca e nell'epigrafia latina: 1. iscrizioni dedicatorie; 2. onorarie; 3. sepolcrali; 4. atti pubblici (trattati, leggi, deliberazioni del senato e del popolo, editti, ordinanze di sovrani e di magistrati, conti e resoconti pubblici, ecc.); 5. atti di collegi sacerdotali e di corporazioni; 6. atti privati (contratti di affitto e di vendita, donazioni e testamenti, prestiti, manomissioni, ipoteche, ecc.); 7. cataloghi (di magistrati, di sacerdoti, di cittadini, di soldati, di coloni, di membri di corporazioni); 8. iscrizioni del cosiddetto instrumentum domesticum.
Non di rado le formulazioni epigrafiche hanno subìto qualche variazione di schema e di tipo a seconda delle diverse età, e queste modificazioni possono allora fornire elementi preziosi per la datazione approssimativa delle epigrafi relative. Del che un esempio cospicuo è fornito dai prescritti dei decreti attici, nei quali si possono distinguere: la formulazione antica, che giunge fin verso il 375 a. C., e la formulazione nuova, che gradualmente si va articolando da questo anno, fino a fissarsi in un nuovo tipo costante dal 319 a. C. in poi. È opportuno darne qui un cenno, per fornire in pari tempo un esempio delle formule epigrafiche greche. Lo schema antico è costituito così: a) formula di sanzione: ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, o ἔδοξεν τῇ βουλῇ o ἔδοξεν τῷ δήμῳ; b) nome della file che tiene la pritania (N. ἐπρυτάνευεν); c) nome del segretario di essa: N. ἐγραμμάτευεν; d) nome del presidente dell'assemblea popolare: N. ἐπεστάτει; e) nome dell'arconte eponimo: N. ἦρχεν; f) nome del proponente: N. εἶπεν. Lo schema recente è questo: a) indicazione dell'arcontato: N. ἄρχοντος; b) nome e numero d'ordine della file pritaneggiante: ἐπὶ τῆς N. ζ′πρυτανείας; c) nome del segretario: ἧ N. ἐγραμμάτευεν; d) data del mese e giorno della pritania; e) nome del presidente del giorno: τῶν προέδρων ἐπεψήϕιζεν N; f) formula di sanzione; g) nome del proponente. Formule epigrafiche latine in notevole numero sono indicate nella voce epigrafia, e qui basti ricordare che spesso esse sono abbreviate.
S. Reinach, Traité d'épigr. grecque, Parigi 1885, pp. 336-472; W. Larfeld, Handbuch der griech. Epigraphik, I, parte 1ª, Lipsia 1907, pp. 435-571 e parte 2ª, ivi 1902, pp. 591-932; id., Griech. Epigraphik, in Iw. Müller, Handbuch d. klass. Altertumswiss., I, 3ª ed., Monaco 1914, p. 306 segg.; J. E. Sandys, Latin Epigraphy, 2ª ed., Cambridge 1927 p. 59 segg.