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foro

di Vincenzo Valente - Enciclopedia Dantesca (1970)
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fòro

Vincenzo Valente

È il luogo in cui si esercita una giurisdizione, sia essa civile o religiosa, sancita in un diritto - ius o iudicium - che ne costituisce l'autorità; le leggi (leges et iura) fonte del diritto civile, e le decretali o testi delle costituzioni pontificie, fondamento del diritto canonico, del quale fu teorizzatore il camaldolese Graziano, che introdusse per primo la distinzione tra le leggi naturali o divine e le leggi umane. A questa distinzione si accenna in Pd X 104 Grazïan... l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in paradiso, dove foro sta per " giure o " diritto ".

Nell'espressione l'uno e l'altro foro qualche studioso ha creduto di riconoscere una diversa distinzione, tra f. interno o ‛ penitenziale ' (che riguarda l'attività spirituale dei fedeli) e foro esterno o ‛ giudiziale ' (che concerne l'attività sociale degli stessi), come parti del diritto ecclesiastico, sebbene in nessun luogo dell'opera di Graziano vi sia traccia di tali formulazioni. Degli antichi, Pietro, riferendosi a Graziano, commentava: " Composuit decretum ad utrumque forum canonicum et civile respiciens "; e il Buti: " dimostra come si convegna e concordi la legge civile con la ecclesiastica et e contrario ".

Nel verso fia prefetto nel foro divino (Pd XXX 142), il f. è la Chiesa, la sede da cui si esercita la più alta potestà religiosa.

Bibl. - F. Brandileone, Perché D. colloca in paradiso il fondatore del diritto canonico, in " Rendic. Accad. Naz. Lincei " s. 6, II (1926) 65-149; F. Ruffini, In " Studi d. " XIII (1928) 119-126.

Vedi anche
Decretum Gratiani Prima raccolta di diritto canonico, compilata tra il 1140 e il 1142 dal monaco camaldolese Graziano, che riunì le decisioni dei concili in materia giuridica separandole dalla teologia. L’opera, il cui titolo ufficiale è Concordia discordantium canonum, è divisa in tre parti. Dopo il Decretum Gratiani, ... Graziano ‹-zz-› (lat. Gratianus). - Monaco camaldolese (sec. 12º), forse originario di Chiusi (o di Ficulle), maestro nel monastero dei SS. Felice e Naborre a Bologna, autore di una grande raccolta di testi canonistici, tratti da numerose collezioni canoniche precedenti (pseudoisidoriano, Bencardo, ecc.) intitolata ... decretali Costituzioni pontificie di carattere generale, redatte in forma di lettera e contenenti spesso norme giuridiche. Oggi le lettere decretali sono adoperate per la canonizzazione dei santi. ● Del Corpus iuris canonici  fanno parte, insieme con il Decretum Gratiani, le tre raccolte ufficiali di decretali, ... divinità divinità Essenza, natura divina. Nel cristianesimo è riconosciuta alle persone della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. In senso più ampio, essere divino, dio, con riferimento alle figure delle mitologie antiche e delle religioni politeiste.
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
fóro
foro fóro s. m. [der. di forare] (pl. -i, ant. le fóra). – 1. a. Sinon., meno pop., di buco, usato spec. per indicare un buco fatto ad arte, o che abbia una certa ampiezza e regolarità di contorni: i f. degli strumenti a fiato; fare un...
fòro
foro fòro s. m. [dal lat. forum]. – 1. Presso gli antichi Romani, in origine lo spazio intorno alla casa e alla tomba; più tardi, il centro religioso, commerciale, amministrativo, culturale della città (f. urbano), oppure il luogo, posto...
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