FORZA MAGGIORE (lat. vis maior; fr. force majeure; sp. fuerza mayor; ted. höhere Gewalt; ingl. force majeure, main force, acts of God)
La definizione del concetto di forza maggiore, la discriminazione di questo concetto da quello di caso fortuito, l'esemplificazione degli eventi che rientrerebbero nell'uno o nell'altro concetto non sono pacifiche nella moderna letteratura civilistica..
Vi ha chi riconosce che una discriminazione tra i due concetti non sia possibile e riafferma a questo riguardo la tesi già sostenuta, tra gli altri, dal Donello e dal Vinnio; altri, e sono i più, ritengono possibile distinguere tra i due concetti; qualcuno, come G. P. Chironi, in tempi diversi si è schierato coi primi e coi secondi. Gli scrittori che sostengono doversi distinguere tra caso fortuito e forza maggiore non sono poi d'accordo nella definizione dell'uno e dell'altro concetto. La distinzione è diversamente posta: la prevalente (F. Laurent) è quella che vede nel caso fortuito il fatto dell'uomo (guerra, rapina, invasione), nella forza maggiore l'effetto di forze naturali (terremoto, fulmine, naufragio, ecc.). Altri (R. De Ruggiero) pone come elemento caratteristico della forza maggiore quello dell'irresistibilità e considera forza maggiore non soltanto l'evento naturale (terremoto, ecc.) quanto il fatto di terzi (guerra, atto del sovrano) che non solo non si può assolutamente prevedere, ma che neppure si può in alcun modo evitare. Altri ancora (B. Dusi) definisce come caso fortuito l'evento naturale imprevedibile o, se anche previsto, inevitabile (terremoto, ecc.); come forza maggiore il fatto umano cui non si possa resistere (rapina, atto della pubblica autorità, il cosiddetto factum principis).
Di questa incertezza e oscillazione dottrinale ha colpa, in parte, lo stato delle fonti giustinianee, il cui spirito peraltro non è stato esattamente inteso. Mentre il diritto romano classico non faceva sorgere responsabilità ex delicto quando l'evento, anziché al dolus o alla culpa dell'agente, era dovuto al casus e non vedeva inadempienza contrattuale se il casus (cioè un evento indipendente dalla volontà del debitore) rendeva impossibile la prestazione, il diritto giustinianeo, al fine di aggravare la responsabilità del debitore in materia contrattuale, distingue tra un cosiddetto casus minor e il casus maior, tra un cosiddetto casus voluntarius e il casus fortuitus, tra la vis e la vis maior. Il casus maior, la vis maior, il casus fortuitus, sono anche perifrasticamente espressi in varî modi: come il caso cui humana infirmitas resistere non potest, la forza cui resisti non potest, il caso cui ignosci debet, la vis che è un fatale damnum. L'origine giustinianea di questa distinzione, acutamente vista da A. De Medio, sembra dovuta al nuovo concetto giustinianeo della custodia, lumeggiato da L. Lusignani, mediante il quale vien costruita una responsabilità senza colpa: la responsabilità per il casus minor sarebbe per l'appunto la responsabilità per la custodia, nel significato giustinianeo di questo termine. Ma la legislazione giustinianea, pur modificȧndo così, con la costruzione di due categorie di casus, il diritto romano classico, non fa alcuna distinzione tra casus fortuitus e vis maior, anzi considera fungibili i due concetti: perciò la distinzione che la moderna civilistica ha introdotto tra caso fortuito e forza maggiore non ha base alcuna nelle fonti e deriva da un grossolano fraintendimento delle fonti stesse.
L'equivoco è anche in moderne legislazioni: così nel cod. nap. (an. 1148: "par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit") e nell'italiano (art. 1226: "in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito"); i quali poi distinguono ancora e forza maggiore e caso fortuito dalla causa estranea non imputabile al debitore (cod. nap., art. 1147; cod. civ. it., art. 1225). Questa triplice distinzione non è, peraltro, sempre tenuta ferma: l'art. 1302 cod. nap. e l'art. 1298 cod. civ. it., ad es., parlano soltanto di caso fortuito comprendendovi - ben s'intende - anche quello che altrove chiamano la forza maggiore e la causa estranea non imputabile al debitore: il che rivela nel legislatore un'incertezza dommatica veramente grave. Bene ha fatto il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti a superare questa incertezza e a sostituire con l'art. 96 gli articoli 1225-1226 del cod. civ. it., parlando solo di causa estranea non imputabile al debitore.
Il concetto di forza maggiore - che non è concetto diverso dal caso fortuito, dal caso, dalla causa estranea non imputabile al debitore - è un concetto meramente negativo, poiché con esso si esprime soltanto una negazione della colpa e si afferma che il campo proprio della forza maggiore incomincia là dove la colpa finisce: l'effetto della form maggiore è quello di escludere la responsabilità del debitore. Se rende impossibile in tutto la prestazione dovuta, estingue l'obbligazione liberando in tutto il debitore; se la rende impossibile solo in parte, l'obbligazione non sussiste che per il rimanente; se per forza maggiore la cosa dovuta (purchè certa e determinata) perisce, il debitore nulla più deve: se semplicemente si deteriora, il debitore si libera rimettendola nello stato in cui viene a trovarsi al tempo della consegna (art. 1247). Nelle obbligazioni generiche la forza maggiore non può mai liberare il debitore. Il debitore è tenuto a provare la forza maggiore che allega (art. 1298). L'efficacia liberatoria della forza maggiore è eliminata: a) dalla volontà delle parti contraenti, quando alcuna di esse si assuma di sopportare le conseguenze della forza maggiore: il patto è lecito, tranne in pochi casi, come, ad es., in quello contemplato dall'art. 1677; b) dalla colpa o mora del debitore (art. 1247). Il ladro è sempre tenuto alla restituzione della refurtiva (art. 1298 ult. capov.): invece il debitore, anche moroso, non è tenuto quando riesca a provare che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata; c) da esplicita disposizione di legge la quale sposta talvolta le conseguenze della forza maggiore in vista di taluni interessi meritevoli di protezione speciale (articoli 1691 e 1811).
Bibl.: L. Lusignani, La responsabilità per custodia secondo il dir. rom., I, Modena 1902; II, Parma 1903; III, Parma 1905; A. De Medio, Caso fortuito e forza maggiore in diritto romano, in Bull. Ist. dir. rom., XX (1908), p. 157 segg.; A. Exner, Der Begriff der höheren Gewalt in röm u. mod. Recht, Vienna 1883; G. Gerth, Der Begriff der vis maior im röm. und Reichsrecht, Berlino 1890; H. Hollander, Vis maior als Schranke der Haftung nach röm. Recht, Jena 1892; V. Simoncelli, Contributo alla teoria della custodia, in Riv. it. sc. giur., XIV (1892), p. 47 segg.; N. Coviello, Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obblig., Lanciano 1895; C. Formiggini, in Riv. it. sc. giur., XIX (1895), p. 211 segg.; W. Fischer, Vis maior in Zusammenhang mit Unmöglichkeit der Leistung, in Jahrb. f. d. Dogm., XXXVII (1897), p. 199 segg.