FORZA PUBBLICA
PUBBLICA S'indica con tale espressione il complesso delle forze militari o militarmente organizzate, a cui è affidato il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza generale nell'interno dello stato, e, conseguentemente, l'attuazione coattiva della volontà sovrana di esso manifestata in qualunque delle sue funzioni. La forza pubblica si distingue, in tal modo, dalla forza armata, costituita da corpi esclusivamente militari e destinata alla difesa esterna dello stato; insieme con quest'ultima, la forza pubblica è alla dipendenza esclusiva del potere esecutivo, di cui fa parte e al quale spetta la realizzazione della sovranità dello stato, qualunque sia la sua direzione e la natura dei suoi provvedimenti.
La costituzione della forza pubblica ha subito, attraverso la storia costituzionale e amministrativa del regno d'Italia, non poche variazioni. Secondo l'art. 1 del decr. legge 2 aprile 1925, n. 383, le forze armate in servizio della pubblica sicurezza comprendono: 1. l'arma dei carabinieri reali; 2. il corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 3. la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. L'arma dei carabinieri reali rappresenta l'organismo più antico e fondamentale; depositaria della tradizione, delle virtù militari e della capacità tecnica della pubblica sicurezza, essa dipende dal Ministero della guerra (v. carabiniere). Il corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che ebbe carattere militare fino al r. decr. 31 dicembre 1922, n. 1680, fu ordinato come corpo civile organizzato militarmente col decreto legge 2 aprile 1925, n. 383. Trattandosi di un corpo civile, dipende dal Ministero dell'interno e deve eseguire gli ordini delle autorità provinciali e locali di polizia. I particolari circa il reclutamento, lo stato giuridico, le modalità del servizio e la disciplina sono contenuti in apposito regolamento approvato con r. decreto 30 novembre 1930, n. 1629 (v. polizia). La milizia volontaria per la sicurezza nazionale (v.) fu istituita col r. decr. 14 gennaio 1923, n. 31, e regolata con numerosi atti successivi, fra i quali fondamentale il decr. legge 4 agosto 1924, n. 1292. È alla diretta dipendenza del Capo del governo; ha carattere interamente militare. La milizia volontaria si specifica in numerosi reparti (milizia ferroviaria, forestale, portuale, universitaria, ecc.).
L'azione dei tre principali organismi di sicurezza è integrata da quella della regia guardia di finanza (v.), nonché da quella degli agenti di polizia municipale e degli agenti giurati delle provincie, delle ferrovie pubbliche e di altri enti e istituti.
Gli ufficiali e sottufficiali dei corpi armati hanno di diritto la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto devono contribuire a prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove e assicurando alla giustizia i responsabili. Lo stesso carattere e le stesse funzioni hanno i podestà dei comuni nei quali non esista ufficio di pubblica sicurezza (articoli 219, 221 del cod. proc. pen. 1930).
Per le funzioni di polizia di sicurezza i corpi armati sono a disposizione dei prefetti; per quelle di polizia giudiziaria dipendono dai procuratori generali e dai procuratori del re (art. 3 della legge comunale e provinciale; art. 220 del codice citato).
Un'eccezione al principio della separazione di funzioni fra la forza pubblica e la forza armata è costituita dalla possibilità dell'impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza, quando risultino insufficienti i corpi armati di polizia. La richiesta dell'intervento della forza armata è di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza: i particolari su tale materia, specie per quanto riguarda le modalità del servizio da parte degli organi militari, sono stabiliti nell'appendice allegata al regolamento per il servizio territoriale approvato con r. decr. 18 febbraio 1932-X.