SCADUTO, Francesco
– Nacque a Bagheria (Palermo) il 28 luglio 1858 da Gioacchino, possidente, e da Francesca Rotolo.
Intraprese gli studi nella città natale, nel convitto istituito dal sacerdote Francesco Castronovo, per proseguirli a Palermo dove, conseguita la maturità classica, nel 1877 si immatricolò nella facoltà di filosofia e lettere. Nello stesso anno Vittorio Emanuele Orlando e Gaetano Mosca – che Scaduto conobbe sui banchi di scuola e che con lui sarebbero stati tra i protagonisti di una stagione di rinnovamento degli studi giuspubblicistici – si iscrivevano a giurisprudenza.
Dopo aver coltivato per due anni gli studi di filologia e glottologia, Scaduto si trasferì nell’Istituto di studi superiori e perfezionamento di Firenze, dove conseguì la laurea in lettere e storia nel 1881. L’incontro con Pasquale Villari, animatore dell’istituto fiorentino, fu determinante per la sua formazione intellettuale e metodologica secondo i canoni del sapere positivo, nonché per la maturazione dei suoi interessi nel campo della storia del diritto e delle relazioni tra Stato e Chiesa. Grazie a Villari ottenne due borse di perfezionamento ministeriali con le quali trascorse soggiorni di ricerca tra la Germania, Parigi e Londra (1883-84). Le relazioni strette con alcuni maestri della scuola storica tedesca del diritto ecclesiastico – Emil Friedberg ed Emil Sehling a Lipsia, Paul Hinschius e Bernhard Hübler a Berlino – furono decisive per il consolidamento dei suoi orientamenti di ricerca.
Nel frattempo ottenne i primi riconoscimenti accademici. Nel 1883, con il sostegno di Francesco Schupfer, conseguì l’abilitazione alla libera docenza in storia del diritto e diritto ecclesiastico nell’Università di Roma, per la quale gli valsero due volumi scritti negli anni fiorentini (Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro (1122-1347): studio storico, Firenze 1882; Il divorzio e il cristianesimo in Occidente, Firenze 1882). Con forte determinazione Scaduto indirizzò le sue prospettive accademiche verso l’insegnamento del diritto ecclesiastico, nonostante le scarse possibilità che sembravano offrirsi: l’insegnamento, sebbene non formalmente abolito, languiva per una politica ministeriale intesa a non bandire nuovi concorsi e a frammentare i contenuti della materia entro i corsi di altre discipline. Fra il 1883 e il 1884, tuttavia, i voti delle facoltà giuridiche di Palermo e Napoli, volti a ripristinarne l’insegnamento, trovarono ascolto. Il 1884 fu anno decisivo per Scaduto, quello della sua monografia sulla legge delle guarentigie, che già nella scelta tematica offre un concreto saggio dei suoi intendimenti metodologici (Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa, Torino 1884, 1889), alla quale seguì l’incarico dell’insegnamento di diritto ecclesiastico a Palermo. La prolusione del 21 novembre 1884 segna l’atto di nascita della scienza di diritto ecclesiastico italiano (Il concetto moderno del diritto ecclesiastico, Palermo 1885).
Senza disconoscere l’importanza del «diritto ecclesiastico puro», ovvero quello prodotto dalla Chiesa, in quanto è presupposto e riconosciuto dal diritto dello Stato, Scaduto individuò il compito della nuova scienza nella costruzione del sistema del diritto ecclesiastico civile in materia di religione, sul postulato di una concezione statualistica del diritto, politicamente orientata in senso liberale, anticlericale e giurisdizionalista. Il materiale di lavoro era costituito dal complesso della legislazione ecclesiastica dell’Italia postunitaria, da studiare secondo una triplice prospettiva di analisi: pragmatica, storica e sociologica. Per Scaduto la Chiesa cattolica e le altre confessioni sono associazioni o istituzioni poste entro lo Stato sovrano: le fondamenta del sistema devono poggiare non sul principio confessionistico, ma sui principi generali del diritto pubblico moderno informato dalle idee di libertà.
L’opera così delineata era ancora tutta da compiere, e Scaduto poté dedicarvisi da che vinse, nel 1886, il concorso per professore straordinario di diritto canonico bandito dall’Università di Napoli, dove professò il suo insegnamento fino al 1911. Furono anni di intensissima attività, in parte dedicati a ricerche storico-giuridiche trasfuse in volumi dei quali alcuni costituiscono tuttora importanti opere di riferimento storiografico (Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90), Firenze 1885, Livorno 1975; Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l’interdetto di Venezia del 1606-1607, Firenze 1885; Il consenso nelle nozze, nella professione e nell’ordinazione, secondo il diritto romano, germanico e canonico, Napoli 1885; Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni (sec. XI-XIX), Palermo 1887). Negli anni napoletani Scaduto attese alla composizione dell’opera di cui aveva disegnato i contorni nella prolusione palermitana: il monumentale Diritto ecclesiastico vigente in Italia, in due tomi, vide la luce a Napoli nel 1890-1891; la seconda edizione, più completa, seguì poco dopo (Torino 1892-1894). Le due successive edizioni, fino alla quarta aggiornata con riferimento al Codex Iuris Canonici, presentano significative rielaborazioni dei contenuti (Roma 1912-1913; Cortona 1923-1925). L’intento di offrire «una esposizione completa ed organica delle nostre leggi vigenti in materia ecclesiastica» (ed. 1892-1894, I, p. IV) fece di Scaduto il rappresentante dell’anima dogmatico-sistematica che, accanto a quella storico-dogmatica incarnata da Francesco Ruffini, ha pervaso la tradizione scientifica del diritto ecclesiastico italiano.
Nel 1911 fu chiamato alla cattedra di diritto ecclesiastico nell’Università di Roma, dove insegnò fino al pensionamento, nel 1933, ricoprendo anche l’ufficio di rettore nel 1919-22. La Sapienza lo onorò promuovendo una raccolta di studi in suo onore (Firenze 1936).
Nella prolusione del 29 novembre 1911 Scaduto giunse a teorizzare «la contraddittorietà dell’organizzazione giuridica cattolica [...] col diritto pubblico moderno», per il contrasto di essa con il «costituzionalismo» e con i principi di libertà e uguaglianza che sono il «cardine del diritto pubblico moderno». Il diritto ecclesiastico moderno si oppone al confessionismo sulla base di un separatismo che però non può significare disinteresse dello Stato per la regolamentazione delle confessioni esistenti sul suo territorio, poiché intende coniugare l’uguaglianza delle confessioni religiose con il «diritto di tutela e vigilanza dello Stato sulle medesime» (Stato e confessioni religiose, Roma 1912, pp. 3-20). Siffatti principi sono assunti entro un programma di chiara valenza politica, poiché per Scaduto «il dovere del partito democratico e costituzionale sarebbe quello di propugnare la costituzionalizzazione e democratizzazione della Chiesa cattolica» (Indipendenza dello Stato e libertà della Chiesa, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, V (1913), 1, pp. 403-417). Toni e spunti che erano stati cari agli uomini della Sinistra risorgimentale (Jemolo, 1943, p. 22). In quegli anni si discuteva di fondamentali argomenti che avrebbero accompagnato fino ai giorni nostri la vicenda delle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia. La questione, esaminata in dialogo con Ruffini, era se la realizzazione della libertà religiosa sia compatibile con una differenziazione nel trattamento giuridico delle confessioni religiose, in relazione al ruolo storico e anche al peso numerico di ciascuna confessione in un determinato ordinamento, come riteneva Ruffini, o se la libertà piuttosto esiga, come pensava Scaduto, una tendenziale condizione di uguaglianza giuridica (Condorelli, 2015).
L’intensa attività accademica non impedì a Scaduto di impegnarsi, oltre che nella professione forense, nelle cure di un’azienda agricola di famiglia in Sicilia. Nel 1893 aveva sposato Angela Mendola, appartenente alla nobiltà di Favara, dalla quale ebbe quattro figli: Gioacchino e Antonio, poi ambasciatori, Gaetano e Francesca. Sono documentate l’adesione di Scaduto a circoli anticlericali meridionali, nonché la partecipazione alle attività del movimento del Libero pensiero, in particolare nell’organizzazione del congresso romano del 1904. Incerta è la sua appartenenza alla massoneria, che comunque negò al momento in cui si iscrisse al Partito nazionale fascista (17 agosto 1932). Tra il 1907 e il 1908 si presentò, senza successo, come candidato alla Camera dei deputati nelle elezioni suppletive del collegio di Girgenti. Pur godendo del sostegno di un comitato di studenti napoletani, colleghi, giuristi e intellettuali di diversa estrazione politica, la sua candidatura fu osteggiata dagli ambienti cattolici per le posizioni «anticlericali e divorziste» che gli furono attribuite (d’Arienzo, 2008). Fu invece duraturo il suo impegno nel Consiglio provinciale di Agrigento, che presiedette dal 1915 al 1923. A Napoli era stato presidente dell’Albergo dei poveri, a Roma fu componente del Consiglio comunale. Con decreto del 1° marzo 1923 fu nominato senatore del Regno: nella Camera vitalizia non si occupò di politica ecclesiastica, ma si ricordano il suo interesse per i problemi dell’agricoltura e la partecipazione alla commissione incaricata di formulare pareri sul nuovo codice civile. Il 25 maggio 1929 votò in favore della ratifica dei Patti lateranensi, ciò che appare un cedimento, indotto da ragioni di opportunità politica, sul fronte degli ideali scientifici lungamente professati, nonché il segno di una progressiva adesione al programma politico del fascismo.
All’indomani della ratifica, Scaduto prese atto dell’indubbia ‘riconfessionalizzazione’ cattolica del sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose, sia pure temperata dai parziali effetti riequibratori della legge sui «culti ammessi» (l. 1159/29). Dal punto di vista politico apprezzò gli effetti positivi della Conciliazione poiché con essa cessava l’ancora persistente «dissidio tra la coscienza di italiano e la coscienza di cattolico», esito che ascrisse ai meriti di «un Uomo eccezionale» (La conciliazione dello Stato italiano con la S. Sede, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, XXI (1929), 1, pp. 69-80).
Alla prima generazione della sua discendenza accademica vanno ascritti gli allievi napoletani Domenico Schiappoli e Gaspare Ambrosini (che sposò la figlia Francesca e divenne presidente della Corte costituzionale nel 1962), e Pietro Agostino d’Avack a Roma. Scaduto morì a Favara (Agrigento) il 29 giugno 1942.
Opere. Dall’elenco di 182 scritti, pubblicato in appendice al necrologio di d’Avack (1942), deve essere espunta la monografia su Cesare Beccaria (Catalano, in Il contributo di Francesco Scaduto..., 2009, pp. 68-71). Oltre alle ricerche storiche e ai lavori su tematiche generali o particolari di diritto ecclesiastico, si segnala un nucleo di pregevoli suoi studi di diritto minerario.
Fonti e Bibl.: Archivio storico dell’Università di Roma La Sapienza, Fascicoli personali, ad nomen; Archivio storico del Senato della Repubblica, Fascicoli personali, ad nomen; vedi inoltre le fonti indicate da Maria d’Arienzo, 2012; l’archivio personale e la biblioteca di Scaduto sono conservati nella Biblioteca del Circolo giuridico dell’Università di Siena.
P.A. d’Avack, F. S., in Archivio di diritto ecclesiastico, IV (1942), pp. 296-310; A.C. Jemolo, F. S., in Rivista di diritto pubblico, 1943, n. 1, pp. 16-26; L. De Luca, Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico, Padova 1946, pp. 123-129; G. Catalano, La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di F. S. e ai nostri giorni (1965), in Id., Scritti minori, I, a cura di M. Tedeschi, Soveria Mannelli 2003, pp. 313-353; A.C. Jemolo, Introduzione a F. Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni, secoli XI-XIX, Palermo 1967, pp. 9-21; Id., Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1971, p. 497; G. Cianferotti, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano 1980, pp. 3, 20-22, 30 s., 177, 194; M. Condorelli, Diritto ecclesiastico e storia giuridica nell’esperienza italiana, in Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico, Milano 1982, pp. 127-130; F. Valacchi, Le carte di F. S. e Carlo Ciampolini conservate presso la Biblioteca del Circolo giuridico, in Studi senesi, CI (1989), 1, pp. 312-335; G. Catalano, Il contributo di F. S. alla nascita e allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano (1995), in Id., Scritti minori, I, cit., pp. 685-706; C. Fantappiè, F. S. e il Concordato Lateranense: dalla polemica di Ignotus sul monopolio nella formazione dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-31, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, n. 1, pp. 307-341; A. Guarino, Lo S. dimenticato!, in Il Diritto ecclesiastico, CXIII (2002), 2, pp. 475-516; C. Fantappiè, Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane S. tra Firenze e Lipsia, in Studi senesi, CXV (2003), 1, pp. 71-132; I.C. Ibán, En los orígenes del derecho eclesiástico. La prolusión panormitana de F. S., Madrid 2004; J.T. Martín de Agar, F. S., in Juristas universales, diretto da R. Domingo, III, Madrid-Barcelona 2004, pp. 702-706; G.B. Varnier, Cultura giuridica e costruzione dello Stato nazionale. Il contributo di F. S. (1858-1942) al diritto ecclesiastico per la nuova Italia, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2006, n. 1, pp. 127-138; M. Tedeschi, Sulla scienza del diritto ecclesiastico, Milano 2007, ad ind.; M. d’Arienzo, F. S. candidato al Parlamento. Un episodio inedito della sua biografia, in Diritto e Religioni, III (2008), 5, pp. 368-408; G.B Varnier, Rileggendo la prolusione palermitana di F. S...., in Il Diritto Ecclesiastico, CXX (2009), 1-2, pp. 183-189; Il contributo di F. S. alla scienza giuridica, a cura di S. Bordonali, Milano 2009 (con i contributi di C. Fantappiè, Le radici culturali del giurista F. S., pp. 35-48; G. Catalano, I nuovi studi sull’opera e sulla figura di F. S., pp. 63-72; C. Castronovo, F. S. scolaro a Bagheria professore a Roma, pp. 73-78; F. Margiotta Broglio, Presentazione del volume di I.C. Ibán..., pp. 111-122; G.B. Varnier, Il diritto ecclesiastico al tempo di F. S., pp. 129-136; R. Maceratini, Intorno a F. S. e al diritto canonico..., pp. 139-159; O. Condorelli, Il «Diritto ecclesiastico» di F. S. nel giudizio di alcuni contemporanei. Note minime su frammenti di ricerca, pp. 161-179); S. Ferrari, La nascita del diritto ecclesiastico, in La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico, a cura di G.B. Varnier, Macerata 2011, pp. 78-81; M. d’Arienzo, L’Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L’insegnamento di F. S., in Diritto e Religioni, VII (2012), 13, pp. 280-296; F. Vecchi, S. F., in Diccionario general de derecho canónico, diretto da J. Otaduy et al., VII, Pamplona 2012, pp. 167-171; S. Bordonali, S. F., in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi et al., II, Bologna 2013, pp. 1814-1816; O. Condorelli, Attualità di F. S.: riflessioni a margine di uno scritto del 1914 in tema di libertà religiosa e uguaglianza, in Diritto e Religioni, X (2015), 2, pp. 163-206; Id., L’insegnamento del diritto ecclesiastico e canonico nelle Università dell’Italia meridionale, in Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l’Unità d’Italia, a cura di M. Miele, Bologna 2015, pp. 140-144.