franchigia
Esenzione da pagamento dovuto. La f. di commissione è una clausola per cui l’esecuzione di operazioni bancarie ha luogo senza corresponsione di commissione.
In particolare, la f. è una esenzione dal pagamento d’imposte (dazi doganali) e prezzi pubblici. La f. doganale è una esenzione soggettiva (a favore di diplomatici, impiegati dello Stato e simili) o oggettiva (riguardante le merci per sé stanti) dal pagamento dei dazi doganali (➔ dazio). La f. portuale è quella di cui godono il porto franco e i punti franchi (➔ zona franca) di un porto. Le lettere e le cartoline in f. sono libere da affrancatura (e analogamente, la f. postale è l’esenzione dal pagamento delle spese postali o dall’affrancatura di lettere e plichi).
In alcuni contratti relativi a prestazioni o servizi, la f. è l’esclusione dal pagamento di un numero determinato di utenze, in quanto già compreso nel canone di abbonamento o di noleggio. Si parla di scatti in f., nell’uso del telefono, e di copie in f., nel noleggio di macchine copiatrici e simili
In ambito assicurativo, la f. è quell’importo che funge da soglia all’indennizzo dell’assicuratore, nel senso che i danni di importo non superiore alla f. non vengono risarciti, rimanendo integralmente a carico dell’assicurato. Per quanto riguarda i danni di importo superiore alla f., si distingue la clausola di f. assoluta da quella relativa. Nel primo caso, il risarcimento avviene al netto della f. (se il danno è x e la f. d, si risarcisce x−d); nel secondo caso, invece, il danno viene indennizzato integralmente.