FRANCHIGIA (da franco)
Vale oggi in generale (per la franchigia medievale v. sotto) esenzione da pagamento. Così per esempio nelle assicurazioni sui trasporti, specie marittimi, è franchigia quella cifra al disotto della quale gli assicuratori sono esonerati dal pagamento in caso di danno alla merce trasportata.
Franchigia doganale. - È l'esenzione dall'obbligo del pagamento del dazio; esenzione che può essere sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo, ma che deve essere accordata per legge o per decreto, come ogni altra modificazione alla tariffa doganale.
Le esenzioni di carattere soggettivo, che sono su per giù le stesse in tutti i paesi, risultano per l'Italia dalle disposizioni preliminari alla tariffa. Per esse sono esenti: 1. dai dazî di entrata e di uscita, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti ai sovrani, capi di stato e principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel regno; gli oggetti spettanti ai capi di missione e membri del corpo diplomatico accreditati in Italia e gli effetti e mobili di primo impianto spettanti a consoli stranieri; 2. dai dazî di entrata: a) gli effetti e mobili degl'impiegati dello stato, che ritornano dopo avere esercitato il loro ufficio nelle colonie o all'estero; b) il corredo dei viaggiatori; c) il materiale scientifico inviato in dono a istituti scientifici italiani; d) le vetture pubbliche o postali autorizzate che periodicamente attraversano la linea doganale; e) gli effetti e mobili di coloro che trasportano la loro residenza nel regno; f) gli strumenti rurali, i mobili e gli effetti che contadini italiani, domiciliati all'estrema frontiera, introducono per ragioni di lavoro o di mutamento di residenza; g) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale e appartenenti a cittadini italiani, quando tali prodotti s'importino alla casa colonica, ai granai e ad altri luoghi di custodia posti nelle possessioni medesime; h) i generi alimentari in quantità minima destinati al consumo nei paesi di frontiera; i) i campioni senza valore; l) le merci nazionali ricuperate da naufragi in vista del lido e avanzi delle navi naufragate; m) le provviste di bordo d'origine nazionale sopravvanzate ai bastimenti; n) le provviste di bordo destinate al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico o per tutta la durata del soggiorno nei porti dello stato, se si tratta di navi estere; o) le casse e urne che contengono i resti dei defunti; p) i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra e internati civili; 3. dai dazî d'uscita: a) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale e appartenenti a sudditi italiani; b) le provviste di bordo, proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio e alla durata del viaggio; c) gli effetti e mobili degl'impiegati civili e militari dello stato che vanno a esercitare il loro ufficio all'estero o nelle colonie.
Le esenzioni di carattere oggettivo accordate dalla tariffa e da leggi posteriori, per lo più in seguito a trattati di commercio, possono riguardare le merci per sé stanti, o in rapporto alla loro destinazione (ora senza limiti di quantità, ora entro determinati contingenti); nel primo caso, derivando dalla natura stessa della merce, non sono vincolate all'osservanza di speciali norme di controllo; nel secondo, costituendo una deroga ai dazî in vigore, sono sottoposte a rigorose norme di controllo stabilite di volta in volta dal ministro delle Finanze. Il numero e la portata delle esenzioni di carattere oggettivo, che sono le sole economicamente rilevanti, variano da paese a paese a seconda delle esigenze della produzione e del commercio e degl'indirizzi della politica doganale.
Franchigia postale, telegrafica, ecc. - Altre franchigie sono quelle esenzioni eccezionali dal pagamento per prestazioni rese dallo stato, nella gestione dei servizî pubblici, ad altre amministrazioni statali. Queste sono sottoposte al pagamento dei corrispettivi stabiliti per dette prestazioni, in omaggio al principio di contabilità dello stato, per cui devono essere poste in evidenza tutte le spese relative a ciascun servizio. Eccezionalmente, e quindi solo nei casi determinati dalla legge, alcune prestazioni, quando interessano lo stesso stato o altri enti pubblici, sono rese senza corrispettivo e cioè in franchigia, termine più specialmente adoperato nei riguardi del servizio postale e telegrafico.
Le leggi postali distinguono la franchigia propriamente detta dall'esenzione dalle tasse. La prima è concessa esclusivamente al carteggio del re e si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, anche raccomandato o assicurato, spedito dal sovrano o a suo nome, o a lui diretto. La seconda riflette la corrispondenza, anche raccomandata o assicurata, e anche da o per località fuori del regno in cui esistano uffici postali nazionali: a) spedita dalla presidenza del Senato o della Camera dei deputati; b) scambiata tra uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello stato; c) indirizzata ai podestà dalle amministrazioni centrali dello stato o dagli uffici statali aventi giurisdizione nel territorio del comune destinatario. Per le altre lettere spedite da uffici governativi la tassa è pagata dal destinatario. Devono, invece, essere affrancate le lettere scambiate fra i podestà o da questi dirette a uffici statali, ma la tassa è ridotta alla metà. Speciali esenzioni, ora molto limitate, sono concesse a enti non a totale carico dello stato, che svolgano opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale e umanitario. Il carteggio esente da tassa deve portare un contrassegno indicante la provenienza; chi si avvale del contrassegno ufficiale per la trasmissione di corrispondenze private è sottoposto a una pena pecuniaria di L. 200. Nei rapporti internazionali la franchigia è ammessa per le corrispondenze relative al servizio postale e per quelle destinate ai prigionieri di guerra o da essi spedite.
La franchigia telegrafica è molto più ristretta, essendo limitata: a) ai telegrammi spediti dal re o dalle persone della reale famiglia; b) a quelli di carattere personale o di gabinetto spediti dal presidente del Senato o della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretarî di stato, dal primo segretario del re per gli ordini equestri dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e dai governatori delle colonie; c) ai telegrammi spediti dai capi di stato esteri e da alte autorità estere in occasione di viaggi in Italia e nel caso di reciprocità; d) ai telegrammi spediti dalle autorità competenti per affari urgenti di polizia giudiziaria.