franco fabbrica
Clausola contrattuale di trasporto che specifica la ripartizione economica delle spese e il luogo dove avviene il trasferimento di proprietà delle merci. Le clausole contengono in generale la parola ‘franco’ seguita dall’indicazione del posto in cui la merce è liberata dal venditore per il compratore, con conseguente trasferimento della proprietà e, di norma, anche della competenza economica, circa le spese di trasporto (spesso si usa la modalità f. magazzino). Esistono differenti clausole tipiche dei contratti di compravendita.
Si parla di f. f. partenza (o anche f. magazzino venditore) quando le spese di trasporto sono a carico del compratore. Quest’ultimo provvede alla rilevazione del costo per le spese di trasporto, sulla base della fattura di trasporto.
Si definisce f. f. destinazione (o anche f. magazzino compratore) la situazione in cui le spese di trasporto sono a carico del venditore che, tipicamente, formula un prezzo più elevato per i beni, al fine di recuperare le spese. Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore indipendente, che esercita l’attività in proprio, si può dividere l’aspetto della ripartizione economica dell’onere di trasporto rispetto a quella finanziaria relativa al pagamento del vettore. Le clausole sopra indicate si possono, quindi, affiancare anche a quelle di porto assegnato e porto affrancato, a seconda che – rispettivamente – il vettore sia pagato all’arrivo (compratore) o alla partenza (venditore), indipendentemente dalla persona a cui si emetterà la fattura per il servizio di trasporto.