FUNDICARII
I fundicarii erano gli ufficiali preposti alla custodia dei fondaci regi, i magazzini dove dovevano essere stivate tutte le merci sottoposte a monopolio importate nel Regno, per mare o per terra, sia da abitanti del Regno sia da mercanti stranieri. Per le merci in entrata e in uscita erano stabilite tariffe da pagare alla Curia regia, tariffe che tenevano conto oltre che delle merci, anche della qualità dei mercanti: i saraceni o i cristiani che utilizzavano imbarcazioni saracene pagavano diritti più alti rispetto ai cristiani che usavano battelli propri. In Sicilia, nel 1231, erano stati istituiti fondaci a Palermo, a Messina (quattro), a Siracusa (due); domus curie, con analoga funzione ma con differente gestione, stavano a Maremortuo, Licata, Sciacca e Trapani. Nella parte continentale del Regno fondaci erano situati a Siponto, a Napoli, a Trani (Acta Imperii inedita, I, p. 620), due a Ischia (ibid., p. 612): anche qui furono stabilite le tariffe, analoghe per entità a quelle della Sicilia, tranne che, per consuetudine antica, non si fosse esatto un diritto più elevato (ibid., pp. 616-617). Le merci in entrata e in uscita dai fondaci erano gravate da due differenti tipi di tassazione, affidati a due distinti ufficiali: le merci in ingresso erano sottoposte al ius dohane riscosso dai dohanerii; le merci in uscita, acquistate nei fondaci per poi essere rivendute al dettaglio, erano soggette al ius fondaci riscosso dai fundicarii (ibid., p. 620). I fundicarii erano alle dirette dipendenze del maestro camerario, al quale rendevano ragione e dal quale dipendevano anche per la riscossione del denaro che serviva loro per le spese di gestione dei fondaci.
Nel 1246 la magistratura e quindi tutto il sistema del controllo delle merci e della relativa tassazione fu radicalmente riformato. Con la Const. I, 86, Inter multas, il sovrano stabiliva che in ogni presidiatus, cioè in ogni provincia, fosse istituito un magister fundicarius che insieme a un magister procurator aveva il compito di riscuotere i diritti della Curia e di amministrarli nel miglior modo possibile. La nuova magistratura dei magistri fundicarii era nello stesso tempo oggetto di una norma specifica, la Const. I, 89, Magistros fundicarios, sempre del 1246, nella quale si delineavano con maggior chiarezza i compiti dei nuovi ufficiali preposti alla custodia dei fondaci e all'amministrazione delle merci in ingresso e in uscita dal Regno. L'ottica della riforma era quella di stringere le maglie di un sistema che evidentemente doveva mostrare i segni della crisi. La creazione di una magistratura provinciale che controllasse e coordinasse tutti i fondaci di una circoscrizione rappresentava il tentativo di rendere più adeguata alle esigenze del fisco la rete, già peraltro organizzata, del controllo pubblico sulle merci e sui traffici mercantili del Regno. I magistri fundicarii erano posti sotto il controllo delle autorità locali, baiulo e giudici, per le attività concernenti l'acquisto e la conservazione di merci nei fondaci; ogni nuovo acquisto doveva inoltre essere corredato da un atto notarile che ne corroborasse la veridicità. I magistri fundicarii ‒ contestualmente denominati anche semplicemente fundacarii ‒ avrebbero dovuto curare l'approvvigionamento nei fondaci regi di sale, ferro e acciaio. Il commercio del sale era regolamentato con particolare attenzione: i fundicarii non dovevano vessare i sudditi imponendo l'acquisto di quantità di sale eccedenti la richiesta, ma dovevano nel contempo impedire che si acquistasse sale proveniente da altre province o che si importasse clandestinamente, eludendo il pagamento delle tasse dovute. E ancora, i fundicarii dovevano vigilare sul pagamento dei diritti sulle merci stivate nei fondaci, evitando tuttavia in ogni modo di tartassare i mercanti costringendoli a pagare dazi non previsti dalle recenti disposizioni in materia.
Fonti e Bibl.:Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002. Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: E. Mazzarese Fardella, Introduzione generale, in G.L. Barberi, Liber de Secretiis, a cura di E. Mazzarese Fardella, Milano 1966, pp. IX-XXXVIII; R. Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti, a cura di A. Saitta, I-III, Palermo 1972; R.M. Dentici Buccellato, Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo, ivi 1983.