garante del contribuente
garante del contribuènte locuz. sost. m. – Figura introdotta nel nostro ordinamento giuridico con lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con l’art. 13 della 212/2000, che ha costituito una novità importante nel panorama legislativo. Il garante del c., operante in piena autonomia, all’epoca della sua introduzione, era un organo collegiale con sede presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate delle province autonome, i cui componenti (tre) erano scelti tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, dirigenti dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati. La funzione primaria del garante è quella di tutelare il contribuente contro la malamministrazione sollevandolo dai maggiori oneri necessari per adire gli organi della giustizia tributaria. Il garante, anche su segnalazione dei cittadini, individuati i comportamenti dell’Amministrazione pregiudizievoli per il contribuente, richiede chiarimenti agli uffici competenti, attivando le procedure di autotutela per gli atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente avvertendo i competenti organi regionali per l’avvio del procedimento disciplinare. Ogni sei mesi informa con una relazione il ministro delle Finanze e gli organi territoriali sull’attività svolta; con relazione annuale, fornisce al governo e al Parlamento notizie sui rapporti tra fisco e contribuenti in ambito fiscale. Pur non avendo poteri giurisdizionali né potestà di sostituzione nei confronti della Pubblica amministrazione il garante rappresenta un nuovo modo di intendere il rapporto tra fisco e contribuente in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, in quanto può svolgere un'importante funzione di responsabilizzazione dell’Amministrazione indirizzandola verso un modo più corretto di espletare le sue funzioni. Nel 2011,
i commi 36 e 37 dell'art. 4 della l. 183/2011 hanno trasformato il garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, con effetto dal 1 gennaio 2012, permanendo la durata quadriennale rinnovabile. L’organo è ora composto da un solo membro, scelto tra le categorie già individuate dalla legge del 2000, istituzionalmente portatrici di alta professionalità.