Garante per la protezione dei dati personali
Organo collegiale istituito nel 2003 dalla legge sulla privacy (l. 675/1996, quindi d. legisl. 196/2003) per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali occorra assicurare il corretto trattamento dei d. personali. É composto da 4 membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di 7 anni non rinnovabile.
I compiti del G., definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da altre fonti normative nazionali e comunitarie, sono i seguenti: controllare che i trattamenti di d. p. siano conformi a leggi e regolamenti; valutare i ricorsi presentati in materia di protezione dei d. p. ed esaminare segnalazioni e reclami; disporre il blocco del trattamento di d. p. qualora possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l’interessato; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di d. p. e, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei d. sensibili; promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti; formulare pareri, richiesti dal presidente del Consiglio o dai ministri, riguardo a regolamenti e atti amministrativi in materia di protezione dei d. p.; proporre al governo, qualora lo ritenga necessario, l’adozione di provvedimenti normativi di settore; promuovere l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul trattamento dei d. p. e sulle misure di sicurezza dei dati. Il G. provvede, inoltre, a presentare annualmente al Parlamento e al governo una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy (➔ privacy, diritto alla).