garante per la protezione dei dati personali
garante per la protezióne dei dati personali locuz. sost. m. – Organo collegiale istituito nel 2003 dalla legge sulla privacy (l. 675/1996, quindi d. legisl. 196/2003) per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali occorra assicurare il corretto trattamento dei dati personali. È composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di 7 anni non rinnovabile. I compiti del garante, definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da altre fonti normative nazionali e comunitarie, sono i seguenti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti; valutare i ricorsi presentati in materia di protezione dei dati personali ed esaminare segnalazioni e reclami; disporre il blocco del trattamento di dati personali qualora possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l’interessato; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali; promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti; formulare pareri, richiesti dal presidente del consiglio o dai ministri, riguardo a regolamenti e atti amministrativi in materia di protezione dei dati personali; proporre al governo, qualora lo ritenga necessario, l’adozione di provvedimenti normativi di settore; promuovere l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza dei dati. Il garante provvede, inoltre, a presentare annualmente al Parlamento e al governo una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.