garanzie
Da un punto di vista giuridico, mezzi idonei ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno.
Da un punto di vista economico, la g. è un trasferimento di rischio: chi la presta si assume un rischio che il beneficiario non sopporta più, sempre che la g. venga onorata. Il rischio può riguardare la qualità sia di una merce, come nel caso di g. prestate al consumatore, sia di un servizio, come nel caso di g. finanziarie (per es., le fideiussioni, ➔ fideiussione) o al viaggiatore. Talvolta, la g. può essere acquistata dal beneficiario come un normale contratto assicurativo, come nel caso delle estensioni di g. su merci o di un Credit Default Swap (➔ CDS). Spesso è però incorporata nel bene acquisito, divenendone un servizio accessorio, come nel caso della g. sui difetti di produzione, sui depositi bancari e sulle prestazioni pensionistiche a beneficio definito.
Può essere calcolato con l’ausilio dei metodi per la valutazione dei contratti derivati. Nel caso in cui il valore venga sottostimato nei bilanci delle società che prestano le g., si pone il problema di un’adeguata capitalizzazione (➔) delle società garanti, affinché possano onorare i loro impegni nel futuro. Quando le società garanti sono assicurazioni, le autorità preposte sorvegliano l’accantonamento di riserve. Nel caso di società non assicurative, il rischio di sottocapitalizzazione (➔) è maggiore, come si è verificato con società finanziarie specializzate nella vendita di CDS, fallite o salvate durante la crisi del 2008. Il capitale a riserva dovrebbe tenere conto anche dei cambiamenti di comportamento generati dalla presenza di una g. (➔ azzardo morale; selezione avversa). Il prestatore che abbia già ricevuto il corrispettivo ha, infatti, incentivo a non onorarla e il beneficiario ha un minore incentivo a prendere precauzioni contro il rischio. Per es., la presenza di una g. di un terzo sul rimborso dei mutui può indurre le banche a concedere mutui a clienti che non sono in grado di onorarli. Emblematico è il caso delle g. prestate da due imprese statunitensi prima della crisi, la Fannie Mae e la Freddie Mac, che hanno portato a un’estensione del credito alla clientela subprime da parte delle banche (➔ subprime, crisi dei mutui); questo ha a sua volta aumentato il costo delle g. prestate al di sopra di quanto preventivato. Il presupposto economico delle g. fornite per legge o con il sostegno dello Stato è un fallimento del mercato. Per es., le g. sui mutui aiuterebbero l’accesso al credito dei piccoli risparmiatori, altrimenti inibito dalle asimmetrie informative (➔ asimmetria informativa) tra questi soggetti e le banche. Le g. ai depositanti dovrebbero prevenire le loro corse agli sportelli dovute al panico, che potrebbero innescare una crisi sistemica delle banche anche quando gli istituti di credito sarebbero altrimenti solvibili (➔ panico bancario).