GAZZETTA UFFICIALE
. È la più importante pubblicazione ufficiale dello stato italiano e l'unica di carattere quotidiano. Per le vicende di questo giornale, che ripete le sue origini dalla Gazzetta Piemontese, sorta nel 1797, v. giornale e giornalismo. Essa è oggi regolata principalmente dal r. decr. 7 giugno 1923, n. 1252. La direzione e la redazione della Gazzetta spettano al Ministero della giustizia; l'amministrazione, la stampa e la vendita, sono affidate al Provveditorato generale dello stato, e più precisamente alla Libreria dello stato, che ne dipende. La pubblicazione ha luogo tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane. I prezzi di vendita e abbonamento sono fissati con decreto del ministro delle Finanze.
La Gazzetta è divisa in due parti formate da fogli separati e distinte con separata numerazione. Nella parte prima si pubblicano: a) tutte le leggi; b) i decreti reali che debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti, cioè tutti, esclusi solo quelli che riguardano enti e persone singole e quelli la cui pubblicità possa nuocere agl'interessi dello stato; c) anche gli altri decreti reali e ministeriali di carattere speciale, quando tale pubblicazione sia richiesta dal ministro proponente d'accordo col ministro guardasigilli; d) tutte le nomiali e le circolari esplicative di provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato; e) le disposizioni emanate dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dalla Presidenza delle due camere e dal ministero della Real Casa. Nella seconda parte, che porta il sottotitolo Foglio delle inserzioni, sono pubblicati tutti gli avvisi che devono essere resi ufficialmente noti per prescrizione di legge (es. articoli 23, 25, 218 del cod. civile, art. 146 dell'ordinamento dello stato civile, ecc.).
Fra gli atti pubblicati nella prima parte debbono essere specialmente considerati le leggi e i decreti d'interesse generale, per i quali è prescritta altresì l'inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno. Essi sono distinti, oltreché con la data di emanazione e col titolo dedotto dal loro oggetto, anche con un numero, che ha origine dal numero progressivo, sotto il quale l'atto, dopo l'apposizione della firma sovrana, del gran sigillo dello stato e (se si tratta di decreti) del visto della Corte dei conti, è stato annotato nel registro tenuto a questo scopo dal Ministero della giustizia. L'ordine d'inserzione nella Raccolta ha sempre seguito l'ordine di questa annotazione, in modo da risultare rigorosamente progressivo; non altrettanto per la pubblicazione nella Gazzetta, dovendosi dare ivi la precedenza ai provvedimenti più importanti o urgenti. Al fine di ottenere anche in questa una numerazione progressiva, con decreto legge 1 maggio 1924, n. 668, fu prescritto l'uso di un secondo numero indicante l'ordine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficale. Per questo, le leggi e i decreti pubblicati dal 1° luglio 1924 al 31 dicembre 1931, sono contrassegnati con due numeri distinti. Il ritorno alla numerazione unica è stato disposto, a partire dal 1 gennaio 1932, dall'art. 9 del nuovo testo unico sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi, approvato con r. decreto 24 settembre 1931, n. 1256. Quest'articolo, inoltre, affinché l'unico numero sia rigorosamente progressivo tanto nella Raccolta quanto nella Gazzetta, ha stabilito che esso deve essere fissato solo al momento in cui è fatto l'annunzio nella Gazzetta. Per le leggi e per i decreti che contengono regolamenti, la pubblicazione nella Gazzetta ha il particolare effetto (che è il più importante fra tutti quelli che si collegano a tale pubblicazione) di costituire la condizione necessaria per l'entrata in vigore delle norme relative. Dalla data, quindi, del numero della Gazzetta in cui la legge o il regolamento sono pubblicati, decorre il termine della vacatio legis. Così l'art. 1 delle disposizioni preliminari al cod. civile: secondo quest'articolo, le leggi e i decreti, mentre devono essere integralmente stampati nella Raccolta, dovrebbero essere soltanto annunziati nella Gazzetta Ufficiale: l'uso invalso di pubblicare qui pure il testo integrale ha il vantaggio di facilitare la conoscenza di esso da parte del pubblico ed è oggi consacrato legislativamente dall'art. 8 del cit. testo unico. La stampa ilelle leggi e dei decreti nella Gazzetta Ufficiale costituisce testo legale dei medesimi e si presume conforme all'originale, fino a che non se ne provi l'inesattezza mediante l'esibizione di un atto autentico rilasciato dal ministro della Giustizia o dall'Archivio del regno di Roma (art. 12).
Bibl.: J. Lukas, Die Gesetzespubl.: ein hist.-dogm. Studie, Graz 1903, p. 77 segg.; G. Zanobini, La pubbl. delle leggi nel dir. ital., Torino 1917.