general contractor
<ǧènrël kënträ'ktë> locuz. sost ingl., usata in it. al masch. – Affidatario di un contratto avente a oggetto la progettazione e la realizzazione con qualsiasi mezzo di un’infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. La figura del g. c. (o contraente generale), di derivazione anglosassone, è stata introdotta nel nostro ordinamento con l. n. 443 del 21/12/2001 e successivamente meglio definita con l’art. 9 del d. lgs. n. 190 del 20/8/2002. Attualmente il g. c. è disciplinato dall’art. 176 del d. lgs. 163/2006. L’affidamento a contraente generale costituisce una delle modalità (l’altra è la concessione di costruzione e gestione) con la quale è possibile realizzare infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Il g. c. deve essere specificatamente qualificato ed è pertanto soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria. Al g. c. sono affidate molteplici attività, tra le quali rientrano: a) lo sviluppo del progetto definitivo (ove non posto a base di gara) e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); b) la definizione della progettazione esecutiva dell’opera; c) l’acquisizione anche coattiva delle aree di sedime; d) l’esecuzione, con qualsiasi mezzo (dunque anche con il concorso di imprese terze) dell’opera; e) l’assunzione della direzione lavori; f) il reperimento del prefinanziamento in tutto o in parte dell’opera. Costituisce tratto peculiare del g. c. la natura prevalente di obbligazione di risultato che connota la propria attività, perché egli risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera. La figura del g. c. si differenzia dal concessionario di opera pubblica perché, al contrario del secondo, è escluso dalla gestione dell’opera eseguita. Il g. c. provvede direttamente all’esecuzione delle attività di propria competenza, tuttavia se costituito da più soggetti vi provvede per il tramite di una società di progetto. Per quanto concerne l’esecuzione dei lavori, il g. c. può eseguirli direttamente nei limiti della qualificazione posseduta oppure affidarli a imprese terze, in possesso dei relativi requisiti di qualificazione. I rapporti tra il g. c. e le imprese terze sono regolati dal diritto privato.