genitore prevalente
loc. s.le m. Nell’affidamento dei figli, dopo una separazione o un divorzio, genitore investito di maggiori responsabilità e prerogative.
• «la legge sull’affidamento condiviso, la numero 54 del 2006, stabilisce che dopo la separazione non ci dev’essere un “genitore prevalente”, ma poi in realtà i figli vengono affidati sempre alle mamme, buone o cattive che siano» (Tiberio Timperi riportato da Fabrizio Caccia, Corriere della sera, 18 dicembre 2009, Cronaca di Roma, p. 5) • Da oltre sei anni è entrata in vigore la legge 54/2006 che riconosce ai figli il diritto indisponibile di frequentare equilibratamente i due genitori e di essere educati e accuditi da entrambi. Tranne isolate eccezioni, nulla di tutto questo si è visto: permane un genitore «prevalente», che oggi si chiama «collocatario», investito degli stessi poteri e doveri che aveva prima l’affidatario esclusivo. (Marino Maglietta, Repubblica, 19 aprile 2012, Firenze, p. XI) • Ora la decisione della Commissione giustizia della Camera di prendere in esame la proposta di legge 4377, presentata il mese scorso a firma di Tancredi Turco (Gruppo Misto), sembra riaccendere le speranze. Obiettivo della proposta quello di mettere a punto strategie di prevenzione dell’alienazione, il concetto del «genitore prevalente» ‒ anche se in un contesto d’urgenza ‒ quando tutta la giurisprudenza minorile punta ad assicurare comunque ai figli i riferimenti educativi di entrambi i genitori. (Luciano Moia, Avvenire, 25 maggio 2017, p. 17, Attualità).
- Composto dal s. m. genitore e dal p. pres. e agg. prevalente.
- Già attestato nell’Avvenire del 26 novembre 2009, p. 12, Oggi Italia (Antonella Mariani).