genocidio
Termine coniato nel 1944 (ingl. genocide) dal giurista polacco di origine ebraica R. Lemkin (1900-1959), con cui si indica la metodica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Nel 1946, all’epoca del processo di Norimberga contro i principali dirigenti nazisti, fu riferito in particolare al tentativo di sterminio «biologico» compiuto dai nazisti a danno di ebrei e popoli slavi. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, già durante la sua prima sessione (11 nov. 1946), ha dichiarato il g. un delitto contro il diritto delle genti. Il 9 dic. 1948 l’Assemblea ha approvato la Convenzione sulla prevenzione e repressione del g., così definendo e delimitando tale delitto nell’art. 2: a) uccisione dei membri del gruppo; b) attentato grave all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; c) assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di vita tali da provocare la sua distruzione fisica totale o parziale; d) provvedimenti miranti a prevenire le nascite all’interno del gruppo; e) trasferimenti forzati di bambini del gruppo ad altro gruppo. L’art. 3 stabilisce che debbano essere puniti per il reato di g.: a) il g. stesso; b) la cospirazione avente come fine il g.; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere il g.; d) il tentativo di g.; e) la complicità nel genocidio. L’art. 5 impegna gli Stati aderenti alla Convenzione a trasferirne le disposizioni nel proprio ordinamento giuridico, in particolare a stabilire sanzioni penali efficaci per le persone che si rendono colpevoli di g. o di una delle altre azioni enunciate nell’art. 2. In Italia, con l. 11 marzo 1952, n. 153, il governo è stato autorizzato ad aderire alla Convenzione. I g. costituiscono quindi una categoria a sé, che va distinta dagli omicidi collettivi, dai massacri e dai crimini di guerra. Nella storia moderna e contemporanea, tra gli esempi di g. possono essere citati quello dei nativi americani a opera dei colonizzatori europei (secc. 15°-19°), quelli perpetrati sempre dalle potenze coloniali nel Congo belga (1879-1908), in Sudan a opera degli inglesi (1882-1903), in Namibia per mano tedesca (1904-1906). Nel corso del 20° sec., numerosi sono stati i massacri, ma tra questi vanno individuati quei casi che presentano le caratteristiche del g., mentre per altri fenomeni, pur estremamente drammatici – dalla lotta sistematica ai kulaki in URSS (1928-32) alle uccisioni di massa da parte dei Khmer rossi in Cambogia (1975-78), dallo sterminio subito dai comunisti in Indonesia (1965) ai bombardamenti USA sulle popolazioni vietnamite (1965-75), fino alla tragica guerra interetnica nella ex Iugoslavia (1991-95) – la denominazione di g. è ancora materia di discussione per la loro controversa fisionomia. Rientrano invece nella categoria di g. quattro stermini avvenuti nel corso del sec. 20° nei confronti degli armeni (1915-16), degli ebrei (1941-45), degli zingari (1941-45) e dei tutsi (1994).