gettito
Insieme delle risorse di cui può disporre uno Stato, o più in generale la pubblica amministrazione inclusiva di Regioni e Comuni, introitate dalle operazioni di prelievo effettuate tramite tasse (➔ tassa), imposte (➔ imposta p) e contributi. Tali risorse sono impiegate per finanziare interventi di pubblica utilità, come la produzione e l’erogazione di beni e servizi pubblici e l’elargizione di trasferimenti. Con l’avvento degli Stati moderni, il prelievo fiscale è divenuto necessario per sostenere un complesso di strutture e servizi atti al funzionamento organizzativo generale (come il mantenimento di un esercito per assicurare la difesa verso l’esterno), di un apparato di polizia (per preservare l’ordine pubblico), di un sistema per l’amministrazione della giustizia e la costruzione di opere pubbliche essenziali (fortificazioni, acquedotti e reti di trasporto). Attorno alla fine del 19° sec., l’impegno pubblico si è esteso a un numero maggiore di settori, come l’istruzione (scuole e insegnanti, specie per quelle elementari obbligatorie), la sanità (ospedali, medici, prevenzione sanitaria) e la previdenza (sostegno alle categorie sociali svantaggiate), iniziando a configurare gli schemi e i meccanismi di quello che è il sistema unificato di sicurezza sociale tipico del welfare state (➔ benessere, stato del).
Il g. fiscale è il provento di cui beneficia una pubblica amministrazione tramite le imposte che, per definizione, consistono in un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato, o da un altro ente pubblico, per finanziare interventi di pubblica utilità. A norma dell’art. 23 Cost., «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», ovvero è attribuito all’organo legislativo il potere di stabilire ogni prelievo della ricchezza dei cittadini. Agli apparati della pubblica amministrazione compete il potere di applicare tali tributi previsti dalla legge, entro i limiti stabiliti dal legislatore. I principali elementi alla base del rapporto di obbligazione tributaria sono: il soggetto attivo, il soggetto passivo, l’oggetto da tassare e l’aliquota fiscale. Il soggetto attivo è la pubblica amministrazione, che provvede all’applicazione concreta dell’imposta. Il soggetto passivo è la persona fisica o giuridica tenuta al pagamento. Per oggetto dell’imposta si intende l’oggetto dell’imposizione, ossia l’elemento da cui nasce il debito fiscale. Per es., oggetto dell’IRPEF è il reddito. L’oggetto dell’imposta, espresso in moneta, si dice base imponibile (➔). L’aliquota (➔) è la percentuale applicata alla base imponibile al fine di determinare l’ammontare dell’imposta. Il prelievo fiscale può originare da forme differenti di tassazione.
A seconda del criterio utilizzato, si identificano diverse categorie con cui classificare le imposte. Con riguardo alle modalità di calcolo della base imponibile si distingue tra imposte ad valorem, laddove siano calcolate in termini monetari, e imposte specifiche, in termini fisici. Rispetto ai presunti effetti prodotti, si ha la disaggregazione tra imposte dirette e indirette. Le prime sono quelle che gravano direttamente sui redditi, sui patrimoni o sulla spesa personale, ossia sono calcolate sulle persone (fisiche o giuridiche) titolari del diritto sul quale gravano. Sono, al contrario, indirette, quelle che pesano sull’esercizio da parte di persone, imprese e società del loro potere di acquisto dovuto a diritti, quali il reddito, la proprietà e così via. Infine, in base alla variazione delle aliquote si parla di imposte proporzionali, progressive e regressive. Nel primo caso l’aliquota media è fissa rispetto alla base imponibile. All’aumentare della base imponibile si hanno invece imposte progressive se l’aliquota media sale e regressive se, al contrario, si riduce.